
A partire dal 22 marzo 2016, simbolicamente in occasione della giornata mondiale dell’acqua, è entrato in vigore il D. Lgs. 28/2016, relativo alla tutela della salute della popolazione rispetto alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Tale provvedimento disciplina il controllo delle sostanze radioattive potenzialmente presenti all’interno delle acque potabili mediante parametri indicatori e relativi valori di parametro (valore di attenzione del parametro), con lo scopo di proteggere la salute dei cittadini.
In questo articolo vedremo tutte le tutele messe in campo per garantire la salubrità della nostra risorsa più preziosa: l’acqua.
Decreto sulla radioattività delle acque potabili: gli aspetti salienti
Il Decreto 28/2016 pone in capo alle Regioni e Province Autonome l’obbligo di assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Tale attività viene effettuata tramite un approccio basato sull’elaborazione e messa in atto di un programma di controllo da cui possono scaturire, in caso di superamento di uno o più valori di parametro, opportune azioni volte al controllo sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica.
Nel caso di superamento dei valori, difatti, il Decreto individua le seguenti azioni, tese ad assicurare che:
- venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
- vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattività nell’acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;
- vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
Le sanzioni previste
Il Decreto riporta un apparato sanzionatorio a carico del gestore del servizio idrico nei casi in cui siano accertate le violazioni delle disposizioni previste nel Decreto.
L’applicazione di queste sanzioni amministrative è a carico del gestore nel caso in cui:
- non effettui i controlli interni come previsti nel Decreto stesso (sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 € a 120.000€);
- non conservi i certificati di analisi effettuati (sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 80.000€ per ogni risultato di misura non conservato);
- non comunichi l’accertato superamento dei valori di parametro all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 100.000€, per ogni dato non comunicato);
- non attui i provvedimenti correttivi adottati dall’azienda sanitaria locale territorialmente (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 € a 150.000€);
- non provveda a informare la popolazione di situazioni di non conformità in atto (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 € a 150.000€).
Definizioni
Rientrano nella definizione delle “acque destinate al consumo umano”:
- tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;
- tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano.
Nel perseguire la tutela della salute pubblica, il Decreto definisce parametri indicatori (in particolare la concentrazione di attività del radon, la concentrazione di attività di trizio, la dose indicativa) e relativi valori di parametro, che altro non sono che i valori di attenzione con cui confrontare la media annua dei valori del parametro misurati.
Tra le definizioni riportate nel Decreto è utile evidenziare il termine “gestore”, con il quale si intende uno dei principali attori del sistema di controllo. Con questo termine si intende, infatti:
chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica.
Esenzioni
Il Decreto non si applica ad alcune fattispecie, quali:
- acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del D. Lgs. 176/11, che attua la direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
- acque medicinali ai sensi del D. Lgs. 219/06, che attua la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Ciò ovviamente non significa che tali tipologie di acque non siano sottoposte ai controlli su radioattività, ma semplicemente che devono rispettare normative specifiche che tengono conto anche della radio protezione.
Altra esenzione prevista è quella riferita alle singole fonti di piccole dimensioni (attingimento medio giornaliero inferiore a 10 metri cubi) e riferite a piccolo bacino d’utenza (meno di 50 persone). Tali casi saranno esentati con Decreto del Ministro della Salute e saranno, in ogni caso, mantenuti attivi provvedimenti finalizzati a informare la popolazione e a dare la possibilità alla popolazione di chiedere, agli Enti di controllo istituzionali, le verifiche e ricevere le informazioni su potenziali pericoli.
Parametri e controlli
Ai fini dell’attuazione del programma di controllo, messo in atto dalle Regioni e Province Autonome, sono definiti dei controlli “esterni” e “interni” sui valori di parametro che devono essere rispettati nei seguenti punti:
- nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica;
- nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna per le acque fornite da una cisterna;
- nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori;
- nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa per le acque utilizzate nelle imprese alimentari.
La distinzione tra controlli esterni e interni si riferisce al soggetto che ne provvede: nel primo caso vengono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nel secondo caso direttamente dal gestore.
I risultati dei controlli devono essere conservati almeno per 5 anni e sono gestiti dagli Enti istituzionali preposti (Regioni, Province Autonome, Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità).
Nel caso si verificasse il superamento, come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, scattano le azioni riferite alla valutazione del rischio per la salute a cui la popolazione è esposta, all’individuazione delle cause del superamento, nonché quelle necessarie alla definizione dei provvedimenti correttivi e le misure di cautela da intraprendere.
Per l’attuazione dei provvedimenti correttivi provvedono tutti i soggetti competenti (Sindaco, Gestore, azienda sanitaria locale, etc.), ognuno per le proprie competenze, nell’ambito dello svolgimento dei controlli e nell’ambito delle necessarie azioni informative verso la popolazione.
Perché l’acqua può presentare tracce di radioattività
La presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano è imputabile a radionuclidi – ovvero un nuclide instabile che decade emettendo energia sottoforma di radiazioni – naturalmente contenuti nella crosta terrestre che, per fenomeni fisici di diversa natura, finiscono negli alimenti e nell’acqua. Oltre a queste motivazioni di natura geologica, bisogna considerare l’inquinamento delle acque di superficie per cause di natura antropica, ovverosia quell’inquinamento riconducibile alle attività umane.
Tuttavia, sono proprio i radionuclidi naturalmente presenti nelle rocce e nelle falde che finiscono disciolti nelle acque anche a seguito di erosioni, contribuendo maggiormente all’esposizione a sostanze radioattive dei singoli individui.
Per limitare i rischi correlati al consumo di acque radioattive, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha elaborato le Linee Guida per la Qualità dell’Acqua Potabile.
Come si misura la radioattività nell’acqua?
La normativa prevede il controllo della radioattività nell’acqua attraverso metodi radiochimici in grado di rilevare radon, trizio e dose indicativa (DI). Questi parametri richiedono la misura diretta almeno dei principali isotopi dell’uranio e del radio attraverso analisi radiochimiche specifiche da effettuare in un laboratorio d’analisi specializzato.
Alla base di un dato analitico valido e accurato vi è un’adeguata procedura di campionamento. Il laboratorio di Gruppo Maurizi si avvale, per questo, di tecnici specializzati e abilitati al fine di garantire l’affidabilità dei risultati.
Chi deve effettuare i controlli sulla radioattività dell’acqua?
Il D. Lgs. 28 del 15 febbraio 2016 prevede che:
Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/ APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano.
È altresì necessario un coordinamento fra questi enti e l’Istituto Superiore di Sanita e il Ministero della Salute per verificare l’efficacia dei controlli sulla radioattività delle acque destinate al consumo umano. Infatti, il Decreto specifica che:
Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della Salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute
Conclusioni
Il Decreto 18/2016, affiancato poi dal successivo decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, riportano le indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico elaborate congiuntamente con l’Istituto Superiore di Sanità riguardo le definizioni, i criteri di controllo e la valutazione dei rischi relative alle sostanze radioattive presenti nell’acqua destinata al consumo umano.
A tutela della salute pubblica, vengono stabili specifici programmi di controllo e un approccio basato all’individuazione preventiva dei rischi, in carico alle Regioni e alle Province Autonome, con il supporto dell’ARPA e dell’ASL locale.
Gli obblighi di controllo, di scambio di informazioni e l’individuazione di importanti sanzioni in capo al gestore, costituiscono altri strumenti per garantire la tutela delle acque potabili.