Gli ADAP e la nuova normativa
Il prossimo 20 Luglio 2016 diventeranno applicativi i Reg. UE n° 828/14 e n° 609/13 riguardanti rispettivamente le informazioni ai consumatori sulla presenza di glutine negli alimenti e gli alimenti destinati a fini medici speciali e alla prima infanzia.
Sono molte le novità che si prospettano nel campo di quelli che vengono comunemente definiti Alimenti Adatti ad una Alimentazione Particolare (ADAP): in primo luogo, il Reg. 609 manderà in pensione la Direttiva 2009/39/C.E. e il Reg. C.E. 41/2009, due norme che negli ultimi anni hanno segnato il cammino di chi volesse intraprendere la strada della commercializzazione degli ADAP.
Se la Direttiva (già ultima versione dell’originale Direttiva CEE 398/89 e recepita in Italia dal D.Lgs. 111/92) ha introdotto il concetto di “prodotto dietetico“, dando poi il via a tutto l’iter burocratico per la notifica degli ADAP ai Ministeri della Salute degli Stati Membri, il Regolamento ha sdoganato la definizione di “alimento senza glutine”, rendendola applicabile non solo ai prodotti dietetici ma anche ai prodotti di uso corrente. Due provvedimenti fondamentali dunque, che andranno a decadere perché ritenuti ormai superati nei loro concetti chiave.
Se poco o nulla andrà a cambiare per i prodotti destinati a fini medici speciali e per quelli destinati alla prima infanzia, il vero stravolgimento avverrà per le categorie dei prodotti dietetici (come i senza glutine e i delattosati)
Il concetto di prodotto dietetico andrà infatti a decadere e di conseguenza non sarà più consentito aggiungere la dicitura “dietetico” nella denominazione dell’alimento, così come non sarà più obbligatorio notificare al Ministero della Salute i prodotti posti in commercio. La notifica rimarrà però su base volontaria per poter usufruire del rimborso a carico de S.S.N.
Il Ministero della Salute si è espresso già sull’argomento con la pubblicazione della Nota Ministeriale 0027673-P-07/07/2015, destinata alle associazioni di categoria. Inoltre il Ministero stesso, contattato telefonicamente dal Gruppo Maurizi, ha fornito alcune indicazioni e chiarimenti in merito a quanto diverrà applicativo dal prossimo Luglio. In particolare il Ministero ha precisato che il D.Lgs. 111/92, laddove non vada in contrasto con la nuova normativa, rimarrà comunque in vigore. Resta da capire in ogni caso se la UE lascerà libertà agli Stati Membri di applicare norme nazionali non armonizzate o se vorrà optare per l’applicazione tout court dei due Regolamenti.
In merito a ciò il Ministero ha assicurato che entro i primi mesi del 2016 verranno pubblicate altre circolari o note, volte a fare ulteriore chiarezza sull’argomento
Le principali novità per gli ADAP che si applicheranno a partire dal 20 Luglio 2016:
- La categoria dei prodotti “dietetici” scomparirà dal quadro legislativo e, di conseguenza, la corrispondente dicitura non potrà più essere applicata ai prodotti alimentari
- I cambiamenti maggiori riguarderanno gli alimenti senza lattosio e senza glutine, la cui indicazione ricadrà nell’ambito delle indicazioni volontarie previste dall’Art 36 del Reg U.E. 1169/11
- Non saranno più consentite indicazioni del tipo “per diabetici” sugli alimenti, in quanto i diabetici potranno facilmente scegliere gli alimenti loro adatti, in base alla tabella nutrizionale e all’elenco ingredienti
- Per i prodotti senza glutine ci sarà un nuovo insieme di diciture da poter applicare sugli imballi, a partire dall’indicazione:
- Senza glutine, utilizzabile su tutti i prodotti nei quali il contenuto di glutine non sia superiore ai 20 mg/Kg
- Con contenuto di glutine molto basso, utilizzabile solo sui prodotti contenenti frumento, segale, orzo o avena, specialmente lavorati per ridurre il tasso di glutine, in modo che questo non sia superiore ai 100 mg/Kg
Queste due prime diciture potranno essere corredate dalle ulteriori indicazioni:
- Adatto alle persone intolleranti al glutine
- Adatto ai celiaci
Laddove l’alimento sia stato espressamente prodotto per ridurre il tenore di glutine nell’alimento o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne siano privi, l’imballo potrà inoltre riportare una delle seguenti diciture (assolutamente equivalenti tra loro):
- Specificamente formulato per celiaci
- Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine
Quanto appena detto per gli alimenti senza glutine si deve considerare obbligatorio solo dal 20 Luglio 2016, mentre può essere applicato su base volontaria fin da subito
5. Per le indicazioni riguardanti il tenore di lattosio:
- In attesa di una norma Europea che armonizzi il quadro legislativo (presumibilmente successiva alla data del 20 Luglio 2016) saranno da considerarsi valide le considerazioni presenti nella Nota Ministeriale in oggetto
- Verrà eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml e sulle cui etichette andrà aggiunta la dicitura meno di… (riportante la soglia residua di lattosio)
- Solo per i latti e i latti fermentati si potrà usare la dicitura a ridotto contenuto di lattosio, solo se il lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette in questione andrà riportata l’indicazione che il tenore di lattosio è meno di 0,5 g per 100 g o ml
- Le due precedenti diciture dovranno necessariamente essere integrate da una indicazione del tipo: “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Quanto appena detto per gli alimenti senza lattosio si deve considerare obbligatorio solo dal momento in cui verrà emanata la norma Europea che armonizzerà il settore, mentre può essere applicato su base volontaria fin da subito
Ci preme ricordare che tutte le indicazioni fornite ai consumatori continueranno a ricadere nei nei limiti imposti dall’Art. 7 del Reg. U.E. 1169/11 riguardante le pratiche leali di informazione. Non sarà comunque possibile utilizzare una dicitura riguardante l’assenza di glutine o la naturale assenza di lattosio, laddove ciò sia da ritenersi scontato e laddove tutti i prodotti analoghi presentino le medesime caratteristiche (ad esempio, non si potrà utilizzare il claim “senza glutine” su una confezione di latte).
Resta da verificare come vorrà comportarsi il Ministero con tutta una serie di prodotti che potremmo definire “border line” (conserve vegetali, succhi di frutta ecc.) per i quali l’applicazione dei claims potrebbe essere una forzatura ma che attualmente è soggetta ad interpretazione.