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Al via i controlli sui prodotti chimici

By 20 Aprile 2016Sicurezza sul Lavoro4 min read
regolamento Reach informazioni

Il 07 Aprile 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2016”.

Suddetto Piano è stato realizzato con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale Reach – CLP, con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 07.05.2015.

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Il principale obiettivo del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti e nuovi: è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

La programmazione e l’organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo inerenti l’attuazione del Regolamento REACH sono stabilite nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 Ottobre 2009.

Il Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale, coordina e garantisce l’operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze: dalla fabbricazione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle medesime.

Quali sono gli Enti preposti a tali controlli sui prodotti chimici?

Si tratta delle amministrazione e degli enti dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome.

Tra le amministrazioni dello Stato rientrano gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri (NAS), l’Istituto di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex. ISPESL), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della salute ed altre strutture quali l’Agenzia delle dogane ed i Nuclei operativi ecologici dell’Arma dei Carabinieri (NOE).

Quali sono le sostanze destinate ad essere oggetto di controllo?

Il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2016 indica in modo preciso le sostanze verso cui orientare il controllo, ovvero:

  • sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento Reach o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento Reach;
  • sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
  • sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

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L’articolazione del Piano è cosi formulata:

  • Attività e di controllo eseguite mediante metodologie, progetti Reach -En force e progetti pilota adottati dal forum dell’Echa (European chemicals agency);
  • Attività di controllo analitico (metodi di individuazione delle imprese, tipologia delle sostanze verso cui orientare il controllo, obiettivi del controllo, quantificazione dei controlli analitici, modalità di rendicontazione dei controlli analitici;
  • Attività di indagine;
  • Indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo;
  • Report nazionale dei controlli.

In particolare entro il 30 Giugno 2017 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e dell’ISS – CSC redigerà e diffonderà il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.

Cosa accade in caso di accertamento di violazione delle disposizioni del Regolamento REACH e CLP?

Vengono applicate le sanzioni amministrative e penali contenute, rispettivamente, nel D.Lgs 133/2009 e nel D.Lgs 186/2011.

Facciamo qualche esempio.

Il quadro sanzionatorio previsto dal D.lgs 133/2009 si presenta con pesanti sanzioni amministrative: la mancata registrazione è punita con una sanzione da 15.000 fino a 90.000 Euro, la mancata fornitura della Scheda di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) da 10.000 a 60.000 Euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore a valle.

Una sanzione da 15.000 a 90.00 euro è prevista per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

A livello penale il Decreto prevede una sanzione da 40.000 a 150.000 euro o tre mesi di arresto in caso di immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione.

Il D. Lgs. 186/2011 introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele.

Le violazioni sanzionate dall’art.3 riguardano le informazioni su sostanze e miscele in riferimento agli articoli 4 “Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio”, n. 11 “Valori soglia” e n. 61 “Disposizioni transitorie”. Le sanzioni comminate vanno dai 15.000 ai 90.000 euro.

Le violazioni sanzionate dall’art.4 riguardano classificazione, etichettatura e imballaggio in riferimento agli articoli n.5, n. 6, n. 8 e n. 49 del regolamento. Tra le violazioni citate è citata la mancata o difforme esecuzione di prove. Le sanzioni comminate vanno dai 3.000 ai 60.000 euro a seconda del tipo di violazione commessa.

L’articolo 5 è relativo alla violazione dell’art. 7 del regolamento che vieta la sperimentazione su animali e sull’uomo. Le sanzioni vanno dai 10.000 ai 150.000 euro.

L’art. 6 determina le sanzioni per chi non rispetta il regolamento in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione e fattori M. e stabilisce che la somma da pagare arrivi fino a 90.000 euro.

Le violazioni sanzionate dall’art. 7 riguardano specificatamente l’etichettatura: contenuti dell’etichetta e consigli di prudenza. Le sanzioni comminate vanno dai 3.000 ai 30.000 euro.

Sanzioni previste anche per chi viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi, passibili di multa fino a 60.000 euro.

Infine è soggetto a sanzione anche chi non ottemperi agli obblighi di comunicazione e di notifica all’Agenzia. Le multe vanno dai 5000 ai 30.000 euro.

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