Sono decine di migliaia le sanzioni che ogni anno vengono irrogate agli operatori agricoli e dell’agroalimentare per irregolarità formali o di lieve entità. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ora interviene per semplificare le norme agroalimentari in vigore applicate dai controllori.
ICQRF, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri, Regioni, Comuni e Vigili urbani da oggi sono obbligati ad applicare la diffida.
Aumenta allo stesso tempo però anche la discrezionalità degli ispettori, chiamati a decidere se l’illecito amministrativo è di lieve entità e può quindi essere sanato. Come indica la circolare dell’Ispettorato Repressione Frodi del 2 luglio scorso con cui si illustrano gli aspetti operativi di alcune delle più significative misure recate dal Decreto l”Campolibero, previsti 20 giorni per mettersi in regola.
Obiettivo è dare alle imprese la possibilità essere competitive e mettere in condizione i produttori e agricoltori di lavorare con efficienza e serenità.
E’ prevista dunque l’estensione della diffida per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.
Anche i controlli vengono semplificati: alle imprese agricole controllate deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida.
Dal ricevimento della contestazione è possibile pagare una sanzione ridotta entro 5 giorni, con una riduzione del 30 per cento, in analogia con quanto oggi già avviene per le violazioni del Codice della Strada.
Una serie di semplificazioni poi riguardano l’attività vitivinicola (articolo 2 di Campolibero) tra cui l’eliminazione di divieti per la detenzione in cantina di sostanze non enologiche, l’eliminazione di adempimenti burocratici per produrre mosti o bevande spiritose o per i centri di raccolta delle uve.