
I nuovi regolamenti Ue 828/14 e 609/13 sugli ADAP (Alimenti Adatti ad una alimentazione Particolare) entreranno in vigore il prossimo 20 luglio 2016 e riguardano le informazioni ai consumatori sulla presenza di glutine negli alimenti e gli alimenti destinati a fini medici speciali e alla prima infanzia.
Ciò che cambierà radicalmente saranno le procedure per la commercializzazione dei prodotti recanti la dicitura “prodotto dietetico” (come gli alimenti senza glutine e gli alimenti senza lattosio).
Non sarà più possibile aggiungere la dicitura “prodotto dietetico” nella denominazione dell’alimento e decadrà l’obbligo di notificare al Ministero della Salute i prodotti posti in commercio.
La notifica rimarrà su base volontaria per poter usufruire del rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Non saranno più consentite, inoltre, indicazioni del tipo “per diabetici” sugli alimenti, in quanto questi ultimi potranno facilmente scegliere gli alimenti loro adatti in base alla tabella nutrizionale e all’elenco ingredienti.
Per gli alimenti senza glutine la normativa prevede l’obbligo di applicare sugli imballaggi le seguenti diciture (obbligatorie dal 20 luglio 2016 ma inseribili da subito su base volontaria)
- “Senza glutine” solo per i prodotti con contenuto di glutine non superiore ai 20 mg/Kg
- “Con contenuto di glutine molto basso” solo sui prodotti contenenti frumento, segale, orzo o avena, specialmente lavorati per ridurre il tasso di glutine, in modo che questo non sia superiore ai 100 mg/Kg
Potranno aggiungersi negli imballaggi anche le seguenti indicazioni:
- “Adatto alle persone intolleranti al glutine”
- “Adatto ai celiaci”
Laddove l’alimento sia stato espressamente prodotto per ridurre il tenore di glutine nell’alimento o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne siano privi, l’imballo potrà inoltre riportare una delle seguenti diciture (assolutamente equivalenti tra loro):
- “Specificamente formulato per celiaci”
- “Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”
Non sarà comunque possibile utilizzare una dicitura riguardante l’assenza di glutine o la naturale assenza di lattosio, laddove ciò sia da ritenersi scontato e laddove tutti i prodotti analoghi presentino le medesime caratteristiche (ad esempio, non si potrà utilizzare il claim “senza glutine” su una confezione di latte).