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Alternanza scuola lavoro: le tutele previste in materia di sicurezza

By 14 Febbraio 2018Luglio 19th, 2022Sicurezza sul Lavoro4 min read
scuola lavoro

A seguito di diversi infortuni accaduti ad studenti mentre si trovavano a vivere l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, è divenuto molto attuale il tema dell’applicazione del D.Lgs 81/2008 – Testo Unico in sicurezza sul lavoro – in ambito proprio del regime di alternanza scuola lavoro.

In particolare, tra i più recenti infortuni accaduti, ne possiamo annoverare due:

uno avvenuto a La Spezia ad ottobre 2017 che ha visto schiacciato sotto un carrello elevatore un ragazzo di 17 anni;

l’altro accaduto a dicembre 2017 a Faenza in occasione del quale uno studente maggiorenne è precipitato da circa dieci metri di altezza nel momento in cui il braccio meccanico di un cestello su sospeso ha ceduto.

Diverse sono le domande che viene naturale porsi: gli studenti possono svolgere qualsiasi attività all’interno di aziende di qualsiasi tipologia di rischio?
Ci sono degli obblighi a carico dell’Istituzione scolastica?
E l’azienda ospitante che obblighi ha?

 

alternanza scuola lavoro

 

Innanzitutto ricordiamo che il D.Lgs 81/2008 e smi art. 2 comma 1 lettera a) definisce il lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere (…). Al lavoratore così definito è equiparato: (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari (…)”.

Dalla definizione sopra riportata è chiaro che uno studente che svolga attività in regime di alternanza scuola lavoro ha il diritto di essere tutelato a livello di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il 21.12.2017 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 195/2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi nei lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

In particolare l’art. 5 “Salute e sicurezza “fornisce una serie di indicazioni in materia:

  1. Il comma 1 prevede che la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli studenti impegnati nel percorso di alternanza sia a carico dell’istituzione scolastica che se ne deve occupare “preventivamente”; tale formazione deve essere certificata ed integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso della struttura ospitante. Il comma 1 prevede la possibilità di regolare, nella convenzione tra azienda ospitante e istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti;
  2. Il comma 4, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti prevede che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in base alle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in base alla tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e, quindi, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di:
  • 5 a 1 per attività a rischio alto
  • 8 a 1 per attività a rischio medio
  • 12 a 1 per attività a rischio basso
  1. Il comma 5 chiarisce che agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente. Si rimanda quindi, l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria, alla valutazione dei rischi obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008;
  2. Il comma 6 afferma che gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante purchè ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

In caso di studenti in regime di alternanza scuola lavoro aventi un’età inferiore ai 18 anni e quindi minori è necessario applicare la normativa vigente in materia e, quindi, la Legge 977 del 1967 e s.m.i.; in particolare, l’Allegato I definisce le lavorazioni, i processi ed i lavori cui un lavoratore minore non può essere adibito.

Ogni qual volta un’azienda ospitante sceglie di dare la possibilità a studenti di svolgere un periodo di lavoro presso la propria struttura al fine di introdurli nel mondo del lavoro deve obbligatoriamente tenere presente che lo studente è equiparato ad un qualsiasi lavoratore presente all’interno dell’organizzazione aziendale e come tale tutelato ai fini del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Qualora l’azienda ospitante fosse inadempiente andrebbe incontro, quindi, al regime sanzionatorio a carattere penale previsto dalla normativa vigente.

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