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Amianto no limits?

By 7 Marzo 2016Sicurezza Ambientale3 min read
vagliatura e bonifica cemento amianto

La lettura del parere emesso dalla sezione consultiva sugli atti normativi n. 390 del 16/02/2016, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 279, recante la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” che attua l’art. 8 della Legge 164/2014, ha spinto il Consiglio di Stato a contestare il limite massimo di presenza dell’amianto all’interno dei più flessibili limiti per lo smaltimento di terre e rocce da scavo nei cantieri.amianto-nei-terreni

Lo schema è di particolare interesse per chi opera nella realizzazione di lavori in cantieri, in quanto definisce la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti da attività di cantiere di piccole e grandi dimensioni (per quest’ultimi anche quelli non assoggettati a VIA ed AIA) e definisce la disciplina relativa al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ed anche quella relativa alle terre e rocce da scavo nei siti soggetti a bonifica.

La contestazione è nata dall’art. 2 lettera b) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 279, riportato in figura seguente, il quale evidenzia come le terre e rocce da scavo possano contenere amianto fino ad un limite massimo di 100 mg/Kg.

amianto-normativa-limiti

Il parere del consiglio di stato evidenzia che, all’interno della relazione ministeriale, si precisa che l’inserimento di tale limite sostituisce il divieto assoluto relativo alla presenza dell’amianto nelle terre e rocce da scavo, potendo in questo modo ventilare la possibilità del riutilizzo dei materiali contenenti amianto senza dover provvedere al loro smaltimento secondo procedura.

Il consiglio di stato ha inoltre evidenziato come il valore sia stato indicato dall’Istituto Superiore di Sanità in uno specifico parere trasmesso dal Ministero della Salute basato sull’esperienza operativa di alcune ARPA, documento che non risulta depositato agli atti, e spinge il consiglio a sostenere che, la scelta di superare tale divieto della presenza di amianto, non risulta adeguatamente motivata all’interno della relazione ministeriale, la quale si limita a sostenere che la modifica è stata dettata dal fatto che nella formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto.

In funzione di ciò il consiglio di stato afferma che, in assenza di motivazioni supportate da accurata documentazione, non può condividere in alcun modo la scelta normativa e si schiererà in modo da poter richiedere la modifica del regolamento di base.

In considerazione dell’argomento amianto e della sua pericolosità per la salute, sia degli operatori di settore che dei semplici cittadini, condividere la richiesta di un maggior controllo della documentazione relativa alle attività di monitoraggio effettuata da parte degli enti preposti, con particolare attenzione ai risultati ottenuti dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, risulta imprescindibile per poter avere un quadro esaustivo sulla possibilità di riutilizzare materiali contenenti amianto e per non dover incorrere in una stesura definitiva di un Decreto del Presidente della Repubblica che possa in qualsiasi modo ledere alla salute del cittadino.

Attendendo importanti sviluppi, in relazione alla richiesta di maggiori informazioni avanzata dal consiglio di stato, sarà nostra cura informarvi su eventuali modifiche che verranno applicate al regolamento di base.

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