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Antincendio: approvata la nuova regola tecnica per gli alberghi

By 3 Agosto 2015Sicurezza sul Lavoro4 min read
alberghi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 14 luglio 2015 è approvata la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Il testo, recante le “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50“, semplifica i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994 (e successive modificazioni) “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio“.

Pertanto, le strutture oggetto del decreto devono essere realizzate e gestite in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
  • limitare la  produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; 
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i  locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

A questo proposito, il testo fornisce disposizioni tecniche in merito a:

    • l’ubicazione degli edifici,
    • le caratteristiche costruttive,
    • la presenza di aree ed impianti a rischio specifico, di depositi di liquidi infiammabili e di impianti tecnologici (quali ascensori e montacarichi, impianti termici o per la preparazione di cibi, di condizionamento e/o ventilazione, elettrici, energetici, di trattamento delle acque, frigoriferi o di protezione attiva),
    • le misure per l’evacuazione in caso d’incendio,
    • i mezzi e impianti per l’estinzione,
    • la segnaletica di sicurezza prevista in loco.

E’ da precisare che le disposizioni della regola si applicano “anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%“, fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività, “di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni”.

In particolare, per quanto riguarda l‘ubicazione delle strutture, il testo impone la non ammissibilità nelle vicinanze di “quelle attività, ricomprese nell’elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione“.

Possono invece essere comunicanti con gli alberghi le attività non pertinenti “tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste“, nella misura in cui gli elementi di separazione rispettino le “caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l’attività ricettiva e quella richiesta per l’attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30“.

In ogni caso, è prevista l‘istallazione di almeno un pulsante manuale di allarmeposizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attività alberghiera.

Ciò che tuttavia risulta maggiormente rilevante sono le misure previste per quanto concerne la gestione della sicurezza,

a carico del responsabile della struttura ricettiva, tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio, che deve essere mantenuto costantemente aggiornato. Devono inoltre essere pianificate, ed indicate nel piano di emergenza, le procedure per l’assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell’emergenza.

Oltre alle planimetrie d’orientamento, da apporre in ogni piano lungo le vie d’esodo, molta importanza viene infine attribuita alla segnaletica esposta in ciascuna camera della struttura alberghiera, che deve contenere istruzioni precise sul comportamento da tenere in caso di incendio, ed essere tradotta in diverse lingue sulla base della loro diffusione tra la clientela della struttura ricettiva.

Tale cartellonistica deve inoltre essere sempre accompagnata da una planimetria che riporti schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite, nonché la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali  persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.

 

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