È stato recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”.
Contesto
Il decreto è stato emanato in attuazione della legge n. 4/2011, tale legge stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, sono definiti i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari è obbligatoria ai sensi dell’art. 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento europeo n. 1169 del 2011.
Gli Stati membri possono adottare, notificandolo all’Unione europea, disposizioni ulteriori relative alle indicazioni obbligatorie sugli alimenti per:
- protezione dei consumatori
- prevenzione delle frodi
- protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine controllata
- repressione della concorrenza sleale
Il decreto
- Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto si applicano alla carne suina macinata, alle preparazioni ed ai prodotti che contengono la carne suina come ingrediente ed alla carne separata meccanicamente, quindi: carni di ungulati domestici; carni macinate; carni separate meccanicamente; prodotti a base di carne e preparazioni di carni di cui al regolamento CE n. 853/2004 . Il decreto non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei regolamenti europei n. 1151/2012 e 1308/2013 o protette in virtù di accordi internazionali.
- Indicazioni in etichetta
Le etichette devono indicare:
- paese di nascita
- paese di allevamento
- paese di macellazione
Per la carne proveniente da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, può essere utilizzata la seguente indicazione: “Origine: (nome del paese)”, la dicitura “100% italiano” può essere utilizzata solo in questo caso e se la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Se la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, si utilizza l’indicazione “Origine: UE”; se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione può apparire nella forma “Origine: extra UE”. Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE” a seconda dei casi.
- Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni del decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2017.
- Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre, quindi il 15 novembre, e si applica in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. I prodotti non conformi alle disposizioni del decreto immessi o etichettati prima della sua entrata in vigore possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e, comunque, entro il termine di conservazione.
Fonte: Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”
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