
Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. indica all’art. 17 tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, quello di procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento DVR- Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 28.
Il Titolo VII del D.Lgs 81/2008 e smi è dedicato alle “Attrezzature munite di videoterminali” in quanto tra i rischi specifici che un datore di lavoro ha l’obbligo di valutare vi è anche quello legato all’utilizzo di VDT.
Gran parte delle aziende e, quindi, non solo uffici propriamente detti, presenta all’interno del proprio organico lavoratori con mansione di impiegato o comunque lavoratori che per svolgere la loro attività quotidiana fanno uso di PC.
In particolare l’art. 172 del D.Lgs 81/2008 chiarisce il campo di applicazione del Titolo VII e quindi:
- Le norme si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali
- Le norme non si applicano ai seguenti lavoratori addetti:
- Ai posti di guida di veicoli o macchine;
- Ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- Ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
- Alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
- Alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Il videoterminalista
Come viene definito dalla normativa vigente lavoratore videoterminalista? Cosa si intende per videoterminale e posto di lavoro?
L’art. 173 definisce lavoratore videoterminalista colui il quale utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali dedotte le interruzioni previste da normativa.
Per videoterminali si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
Per posto di lavoro si intende l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo – macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Quali sono i principali rischi legati all’utilizzo del videoterminale?
- Rischi per la vista e per gli occhi;
- Rischi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
- Rischi legati alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Le misure di prevenzione
Quali sono le principali misure di prevenzione che un datore di lavoro deve applicare per ridurre la probabilità di accadimento e l’entità dei rischi sopra riportati?
- Informare e formare il personale circa le misure applicabili al posto di lavoro, circa le modalità di svolgimento dell’attività, prevedere, ove necessaria, la protezione degli occhi e della vista;
- Prevedere, in base alla valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria ai lavoratori con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi ed ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico;
- Assicurare il diritto di pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Il D.Lgs 81/2008 prevede qualche specifica misura di prevenzione relativamente alle attrezzature di lavoro utilizzate in ambiente di ufficio?
Sì, l’Allegato XXXIV riporta i “Requisiti minimi” in particolare si ricorda:
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta;
- La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani;
- L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra i 70 e gli 80 cm;
- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore liberta nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile;
- Il poggiapiedi deve essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori;
- L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di idoneo supporto che consegna il corretto posizionamento dello schermo;
- L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore;
- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro;
- Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.
In base a quanto sopra riportato è certamente importante ed utile che il datore di lavoro effettui un’accurata valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro al videoterminale per poter, quindi, applicare le relative misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.
Sono previste sanzioni in caso di inadempienza?
Sì, l’Art. 178 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. indica le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente nel caso venissero meno ai loro obblighi di legge, ed in particolare:
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda a € 2.740,00 ad € 7.014,40 in caso di:
- Mancata adozione delle misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati (…);
- Mancata organizzazione e predisposizione dei posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti dall’Allegato XXXIV;
- Mancata sorveglianza sanitaria ove necessaria per esposizione ai rischi per la vista e gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico;
- Mancato rispetto della periodicità delle visite mediche prevista da protocollo sanitario: di solito periodicità biennali per videoterminalisti idonei con prescrizioni o limitazioni e per coloro aventi età uguale o superiore ai cinquanta anni; quinquennale per tutti gli altri;
- Mancata visita di controllo a richiesta del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 822,00 ad € 4.384,00 in caso di:
- Mancata fornitura ai lavoratori di dispositivi speciali di correzione visiva quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità;
- Mancata informazione e formazione ai lavoratori circa le misure applicabili al posto di lavoro in base all’analisi dello stesso, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista.
Di seguito si riporta link per accedere a recenti strumenti messi a disposizione dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro in materia di prevenzione dei rischi nel comparto degli uffici; in particolare si segnala il BOX CFSL in cui sono presenti numerosi video volti a migliorare le condizioni ergonomiche del lavoratore videoterminalista.