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Attività soggette a prevenzione incendi: CPI, normativa di riferimento, tecnici e professionisti abilitati

By 1 Giugno 2020Sicurezza sul Lavoro4 min read
17 rischio incendi

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate in maniera puntuale nel DM 16 febbraio 1982; tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco erano trattate alla stesso modo.

Inoltre tutte dovevano ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.

Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il DPR 151/2011, che semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività. Il nuovo regolamento individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, introducendo una semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Attività soggette a prevenzione incendi, quali sono?

In particolare, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in relazione alla gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

Secondo il DPR 151, le attività si classificano come segue:

  1. Nella categoria A ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio: alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.
  2. Nella categoria B sono comprese:
    • Attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità
    • Attività sprovviste di regola tecnica rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m², aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
  3. Nella categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessitàindipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Rientrano in questa categoria, ad esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti

Ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011 le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.

Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi, che cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività.  In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.

Attività soggette a prevenzione incendi, la SCIA antincendio

La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia.

Quest’ultima infatti è necessaria per iniziare un’attività edilizia: consente di eseguire i lavori edili, senza attendere l’esame della documentazione da parte del Comune. Ovviamente devono essere soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che vengono asseverate da un tecnico abilitato.

La SCIA antincendio, invece, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività (datore di lavoro/legale rappresentante) presenta al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.

La SCIA antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra.

I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel DM 7 agosto 2012.

La SCIAVVF (SCIA antincendio) è un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi:

  • Titolare dell’attività
  • Tecnico abilitato (TA)
  • Professionista antincendio (PA)
  • Direttore Lavori e Installatore,

ognuno con ruoli e responsabilità differenti.

All’atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.

In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).

Il DM 7 agosto 2012 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del DPR 151/2011 stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione tecnica da presentare.

La differenza rispetto al dm 4 maggio 1998 è la necessità di presentare l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell‘attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II.

Attività soggette a prevenzione incendi, il TA – Tecnico abilitato e il PA – Professionista antincendio

Il “Tecnico abilitato (TA)” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.

Mentre il “Professionista antincendio (PA)” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Quindi un TA che ha frequentato un corso di 120 ore e superato un esame, quindi una figura più preparata del “semplice” TA.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

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