Autorizzazione Integrata ambientale, cos’è e a cosa serve
L’autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza le installazioni riportate nell’allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006. E’ stato introdotto per la prima volta dalla Direttiva 1996/61/CE nota come direttiva IPPC (integrated Pollution Prvention and Control) e recepita in Italia dal D.Lgs n. 372 del 1999 e successivamente introdotta nel Testo Unico Ambientale.
L’AIA nasce con lo scopo di prevenire l’inquinamento inteso come “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danno o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e riportate nel seguito:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni
Autorizzazione Integrata ambientale normativa, il campo di applicazione
Come anticipato in precedenza l’AIA si applica alle tipologie di attività previste nell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 nei seguenti casi:
- Adeguamento del funzionamento delle installazioni esistenti;
- Modifica sostanziale di installazioni esistenti;
- Esercizio di nuove installazioni
Sono escluse dal campo di applicazione dell’AIA, le installazioni o parti integranti di esse destinate alla difesa nazionale o utilizzate per la sperimentazione e ricerca di nuovi prodotti e progetti.
Autorizzazione Integrata Ambientale, fasi della procedura
- Avvio del procedimento
Il proponente dell’installazione presenta domanda di autorizzazione in formato elettroni all’autorità competente allegando la documentazione tecnica descrittiva richiesta e nello specifico:
- Descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
- Descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
- Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
- Descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché l’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
- Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- Descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
- Descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/2006;
- Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal Gestore in forma sommaria;
- Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16 del D.Lgs.152/2006;
- Se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal Gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di AIA, l’Autorità competente comunica al proponente l’avvio del procedimento.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del Provvedimento al proponente, l’autorità competente avvia il processo di pubblicazione e diffusione dell’iniziativa per la consultazione da parte degli interessati.
2. Fase istruttoria
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio si apre la fase istruttoria la quale prevede la partecipazione attiva del pubblico, ossia la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati che deve pervenire all’amministrazione competente in forma scritta.
L’autorità competente può convocare la conferenza di servizi alla quale invita le amministrazioni competente in materia ambientale, le quali possono richiedere integrazioni dell’istruttoria fissando un termine massimo pari a 90 giorni per la presentazione della documentazione.
3. Fase decisoria
Una volta acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte e le osservazioni presentate dai soggetti interessati, l’autorità competente emette il provvedimento finale entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda. I giorni salgono a 180 nel caso in cui siano richieste integrazioni in fase di conferenza di servizi.
Viene pertanto rilasciato un provvedimento unico che ingloba tutte le autorizzazioni ad eccezione dei titoli edilizi e quindi la parte di conformità urbanistica che è competenza comunale, i profili sanitari dell’inquinamento atmosferico anch’essi di competenza comunale e l’autorizzazione paesaggistica.
Autorizzazione Integrata Ambientale, quale durata?
L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata 5 anni (10 per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte II) tranne che per le installazioni dotate di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001, per i quali l’autorizzazione è estesa rispettivamente a 8 e 6 anni.