AVVIARE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE: PREMESSA
Allo stato attuale, a seguito dell’emanazione del D.lgs 114 del 1998, per avviare la maggior parte delle attività commerciali non occorre più essere in possesso di una licenza.
Esistono tuttavia delle limitazioni previste nel caso di attività che hanno come oggetto monopoli di stato o restrizioni imposte dal Comune, per contrastare l’esubero di determinati settori merceologici o per impedire l’apertura di nuove attività commerciali in aree di particolare interesse artistico e culturale.
E allora come si fa ad avviare un’attività commerciale?
Semplice … basta presentare al Comune di pertinenza una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ossia una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva senza dover attendere 30 giorni dalla presentazione.
La SCIA ai sensi dell’articolo 19 della Legge 241/1990 produce infatti effetti immediati.
QUANDO PRESENTARE LA SCIA PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ
La SCIA Deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività;
Dovendo dichiarare il possesso di determinati requisiti professionali societari e della struttura che ospita l’attività è evidente che la presentazione della scia deve essere rapportata alla strutturazione dell’attività.
La trasmissione avviene per via telematica attraverso lo sportello SUAP del Comune di riferimento, mediante corretta compilazione in ogni sua parte ed allegando la documentazione richiesta, variabile in funzione della tipologia di attività.
Nei successivi 60 giorni dalla presentazione, spetta alla pubblica amministrazione destinataria di una scia, verificare la veridicità circa il possesso dei requisiti morali professionali e oggettivi dichiarati e visionare la documentazione e gli elaborati tecnici allegati alla stessa.
REQUISITI RICHIESTI
Per poter avviare un’attività commerciale viene richiesto il possesso di alcuni requisiti morali, professionali e strutturali del locale.
Per quel che riguarda i requisiti morali, il titolare o il legale rappresentante, i soci ed il preposto della società, qualora presenti, deve essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010, non deve pertanto:
- essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
- aver riportato una condanna per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
- aver riportato una condanna a pena detentiva per uno dei seguenti ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- aver riportato una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
- aver riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- essere sottoposto a misure di sicurezza non detentive.
I requisiti professionali invece variano a seconda della tipologia di attività da avviare.
Per quel che riguarda i requisiti strutturali, il locale oggetto di scia dovrà avere:
- Corretta destinazione commerciale
- Locali abitabili ed agibili
- Impianti a norma
- Eventuale valutazione dell’inquinamento acustico in caso di diffusione di musica / eventi
- Eventuale valutazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco per particolari settori e per locali di metratura ampia
- Rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene (alcune attività richiedono un nulla osta sanitario da parte dell’Asl), Legge regionale 21/2006.
ATTIVITÀ OBBLIGATE
Le attività soggette al regime scia sono quelle individuate dal il D.Lgs. n. 222/2016 ossia:
- commercio;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- strutture ricettive e stabilimenti balneari;
- attività di spettacolo o intrattenimento;
- sale giochi;
- autorimesse;
- distributori di carburante;officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
- acconciatori;
- panifici;
- tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
- autoscuole;
- scuole nautiche;
- centri di revisione di veicoli a motore;
- facchinaggio;
- allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
- impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- asili nido;
- agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.
SCIA, SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA
Lo stesso decreto legislativo indica inoltre i regimi amministrativi coinvolti e distingue i seguenti casi:
- Scia per avvio di attività commerciale la quale, come visto in precedenza, permette l’avvio dell’attività subito dopo la presentazione della stessa;
- Scia unica per avvio di attività la quale prevede la presentazione di più scie o comunicazioni o notifiche. In tal caso si presenta un’unica S.C.I.A. allo Sportello unico del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate;
- Scia condizionata, la quale va presentata qualora l’attività oggetto di S.C.I.A. sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni quali ad esempio l’autorizzazione all’apposizione di un’insegna. In tal caso entro 5 giorni viene convocata dall’amministrazione competente la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.