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Alla luce delle nuove evidenze, l’EFSA abbassa i limiti di BPA nei rivestimenti e nelle vernici destinati a venire in contatto con gli alimenti

Il 14 Febbraio è stato pubblicato il Regolamento U.E. 213/2018 relativo all’utilizzo del Bisfenolo A nei prodotti di materia plastica, destinati a venire in contatto con gli alimenti, che modifica il Regolamento CEE/UE n.10/2011.

A partire dal prossimo 6 Settembre 2018, il limite di migrazione specifica (LMS) per il BPA nei rivestimenti e nelle vernici destinati a venire a contatto con gli alimenti, passerà da 0,6 mg/Kg di alimento a 0,05 mg/Kg di alimento.

Una riduzione di più di 10 volte, dovuta ad una rivalutazione fatta dall’EFSA dopo un lungo periodo di studio, nel quale sono stati analizzati i dati raccolti nel periodo 2006-2012.

Da tale studio è emerso che il BPA può essere assimilato dall’organismo, anche da altre fonti che non necessariamente siano i materiali a contatto con gli alimenti. Ad esempio è stato rilevato che una considerevole fonte di BPA possono essere le carni e i prodotti a base di carne non in lattina.

Da questi studi quindi si è sviluppata la necessità di non attribuire l’intera dose giornaliera tollerabile (DGT) solamente ai materiali a contatto.

Ulteriori studi si sono poi concentrati sui potenziali effetti negativi sulle classi di popolazione più vulnerabili, nello specifico lattanti e bambini nella prima infanzia, stabilendo che nella fabbricazione di biberon o bottiglie e tazze destinate a bambini e lattanti, non possa essere contenuto BPA.

A seguito di questi studi, l’EFSA ha dunque pubblicato il proprio parere, che è poi stato messo in pratica dalla Commissione Europea, con l’emanazione del sopra citato Regolamento.

Tutti i prodotti verniciati o rivestiti, immessi in commercio in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione (ad eccezione della vendita al dettaglio), dovranno essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità, che ne certifichi il rispetto dei nuovi limiti.

Tale conformità potrà essere verificata dalle competenti Autorità Nazionali, attraverso la richiesta di documentazione giustificativa che la comprovi (es. prove di migrazione sugli imballaggi).

Tutti i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali di materia plastica che saranno immessi sul mercato antecedentemente al 6 Settembre 2018 potranno rimanere sul mercato fino a esaurimento scorte.

Di seguito la tabella riepilogativa delle principali modifiche:

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