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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso il comunicato n.19 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2017 – informa del bando con cui è indetta una procedura pubblica, relativa alla richiesta di finanziamento per la rimozione dell’amianto destinata agli enti di cui all’art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  cioè edifici e strutture di proprietà degli enti destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.

 

Cosa copre il Finanziamento?

Il finanziamento copre i costi della progettazione preliminare  e  definitiva  di  interventi   di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal  decreto  del  Ministero  dell’ambiente  del 21  settembre  2016.

Sono 5,5 i milioni di euro stanziati per l’anno 2016 e oltre 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, che serviranno a coprire i costi di progettazione preliminari e definitivi fino ad un massimo, per ogni intervento, di 15 mila euro.

 

Interventi

Sono ammessi i lavori di rimozione dell’amianto, dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati.

Gli interventi dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa ambientale, edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciascun ente di cui all’art. 1,comma  2 del D.lgs 165 del 2001 potrà presentare una sola richiesta di finanziamento per la progettazione di un singolo intervento.

L’intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del limite complessivamente previsto di euro 15 mila.

 

bonifica amianto edifici pubblici

 

 Non potranno essere oggetto di finanziamento

– la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;

– spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e la loro messa in opera

– incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’affissione al finanziamento.

– la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento.

 

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica asseverata redatta da un professionista abilitato in conformità al modello dell’allegato A del bando stesso, in cui vengano specificate le destinazioni d’uso dei beni o dei siti oggetto dell’intervento, la localizzazione e destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali, inoltre dovrà essere indicata la modalità di bonifica, la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione ed il cronoprogramma orientativo delle attività, con le fasi progettuali.

Successivamente alla presentazione delle domande il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare disporrà una graduatoria assegnando un punteggio alle richiesta ammesse al finanziamento in funzione delle informazioni fornite, attribuendo un grado di priorità, ad esempio vicinanza da scuole o asili, parchi gioco, strutture di accoglienza, ospedali, ecc.

 

Modalità di erogazione:

– Il 30% della somma al momento dell’ammissione al finanziamento e dell’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità del presente bando;

– Il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo da parte dell’ente richiedente;

– il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione all’ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell’intero ammontare.

 

Trovi tutti i nostri servizi relativi all’Amianto in questa pagina.

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