
La qualifica dei fornitori e delle materie prime secondo lo standard BRC 7
Una delle più significative novità della nuova versione dello standard BRC 7 è la qualifica e approvazione del fornitore e relative materie prime (nel testo che segue quando si parla di materie prime devono essere considerati anche gli imballi primari).
Dopo 6 mesi dall’applicazione del nuovo BRC e il confronto con diversi auditor di diversi enti, è giunto il momento di chiarire cosa è necessario per la qualifica dei fornitori secondo il BRC vs 7.
Chiariamo sin da subito che la qualifica del fornitore e la relativa approvazione delle materie prime è un requisito definito Fondamentale dal BRC.
L’approccio verso le materie prime e i fornitori deve essere fatto in due passaggi:
- Analisi dei pericoli e relativo rischio legato alle Materie prime
- Gestione di quanto emerso dall’analisi dei pericoli con la definizione di una procedura
Nella versione precedente del BRC e nella “tradizione” dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare più evoluti, questo passaggio dell’analisi dei pericoli era di fatto realizzato nel piano HACCP ma senza il livello di dettaglio che ora richiede la norma.
Per ogni materia prima dovrà quindi essere fatta un’analisi per valutare eventuali contaminazioni da:
- allergeni,
- corpi estranei,
- contaminazione microbiologica
- contaminazione chimica
- possibile contraffazione o frode
- origine.
Se diamo per scontata una seria valutazione dei pericoli chimici, fisici, microbiologici, e che per gli allergeni sia già presente una valutazione nel piano HACCP (così come era richiesto dalla versione precedente dello standard), e che siano già state valutate misure di controllo, la nostra analisi sulle materie prime dovrà essere approfondita per gli altri aspetti citati: origine e possibili frodi legali o commerciali.
Nella valutazione dovrà inoltre essere considerato il quantitativo della materia prima/ingrediente sul prodotto finito che potrà essere valutato in termini percentuali come ad esempio
- fino al 10%,
- tra 10% e 20%
- >20%
L’analisi dei pericoli
L’analisi dei pericoli e relativa valutazione del rischio, che è alla base dell’approvazione delle materie prime, deve essere rivista almeno una volta all’anno, ovvero valutata in un documento formale del gruppo di lavoro per l’HACCP quale ad esempio la “Validazione del sistema HACCP” che di norma è eseguito una volta l’anno.
L’analisi dei pericoli, per singola materia prima, è importante per definire se sono necessarie delle misure aggiuntive di controllo più restrittive ( per esempio ad ogni scarico), rispetto ai criteri generali che sono definiti di solito nella procedura di qualifica dei fornitori.
Tenendo conto dell’analisi dei pericoli, il passo successivo è definire una procedura per la qualifica dei fornitori, che saranno suddivisi in due classi di rischio, alta o bassa. La definizione del punteggio è arbitraria, così come l’assegnazione del punteggio per singolo parametro.
Certificazioni e qualifiche
Altro parametro fondamentale per la valutazione dei fornitori è il possesso, o meno, di certificazioni afferenti ai programmi GFSI, come ad esempio: BRC, IFS, FSSC 22000.
Di seguito un esempio di tabella di valutazione dei parametri di qualifica dei fornitori e relativo punteggio basato su:
- Quantità e origine dell’ingrediente/materia prima
- Possibili frodi legali o commerciali
- Possesso di certificazioni afferenti a programmi GFSI
Da questo tipo di valutazione un fornitore di Materia prima può raggiungere un punteggio da 4 a 12. A tutti i fornitori di materie prime o imballi primari è quindi assegnato un livello di criticità ovvero
Criticità bassa: punteggio fino a 7
Criticità alta: punteggio da 8 a 12
Tutti i fornitori le cui materie prime siano risultate con criticità alta possono essere qualificati e mantenere la loro qualifica se:
- Sono in possesso di certificazione IFS o BRC o FSSC 22000 o analogo schema riconosciuto GFSI in corso di validità.
In alternativa:
- Superino in modo soddisfacente un audit presso la loro sede eseguito da personale indipendente e qualificato. E’ fatto obbligo di eseguire un test di rintracciabilità durante ogni audit.
Tutti i fornitori le cui materie prime siano risultate con criticità bassa possono essere qualificati e mantenere la loro qualifica se:
- Rispondano in modo soddisfacente a tutte le parti di un questionario di valutazione che sarà redatto tenendo conto dei principi generali e legali della sicurezza alimentare nonché delle richieste previste dallo standard di riferimento come ad esempio BRC. Il questionario dovrà prevedere la richiesta di descrizione della procedura di rintracciabilità e, qualora non si ritenga soddisfacente, si dovrà chiedere evidenza di una prova di rintracciabilità.
Qualora un fornitore non fornisca i controlli analitici richiesti per una MP a criticità alta, sarà cura dell’azienda effettuare le analisi in base a quanto emerso dall’analisi dei pericoli del sistema HACCP.
La documentazione ricevuta dai fornitori avrà la seguente validità:
- Evidenza Audit presso fornitore: 3 anni
- Questionario autocertificazione: 3 anni
- Certificato BRC o IFS o altra norma GFSI: annuale
- Schede tecniche prodotto: 3 anni
- Certificati di analisi: 3 anni
Deve essere specificato in qualche accordo commerciale o di altro tipo che i fornitori sono tenuti ad avvisare di eventuali variazioni che possono intervenire durante il periodo di qualifica.
Nel caso di forniture non dirette ovvero di distributori/intermediari, si dovrà pretendere di conoscere l’identità dell’ultimo produttore per il quale si dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie al fine della sua qualifica come precedentemente descritto. Si potrà evitare di risalire alla sua identità se l’intermediario è a sua volta certificato BRC per agenti e intermediari.
Il brc 7 per i fornitori di servizi
Come nella versione precedente, lo standard BRC vs 7 richiede che sia fatta una valutazione anche dei fornitori di servizi che devono essere valutati e approvati in base a criteri oggettivi. Lo standard BRC prevede che siano valutati servizi quali ad esempio:
- controllo degli infestanti
- servizio di lavanderia
- servizio di pulizia
- servizi di assistenza e manutenzione attrezzature
- trasporto e distribuzione
- stoccaggio al di fuori dello stabilimento
- analisi di laboratorio
- servizi di catering o ristorazione interna
- gestione rifiuti.
I contratti con i fornitori di servizi, oltre a definire gli accordi commerciali, devono specificare le aspettative in termini di sicurezza alimentare.