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Campi elettromagnetici: gli obblighi a tutela dei lavoratori

By 21 Marzo 2018Agosto 5th, 2022Sicurezza sul Lavoro4 min read
campi elettromagnetici

Sempre più spesso se ne sente parlare, purtroppo anche in modo improprio; ma quali sono gli obblighi per il datore di lavoro al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori?

Innanzitutto è doveroso precisare che la scienza non è ancora in grado di identificare i rischi correlati all’esposizione a campi elettromagnetici nel lungo termine, sebbene siano stati condotti e sono in corso diversi studi a riguardo.

Sono invece noti quelli che possiamo ritenere rischi “acuti”, ovvero gli effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori a breve termine, al superamento dei valori limite di esposizione (VLE per effetti sanitari e VLE per effetti sensoriali).

Sulla base di queste conoscenze scientifiche la normativa indica quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro per la loro valutazione per le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione ai livelli di rischio identificati.

Con il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 è stata recepita la direttiva 2013/35/UE recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

Tale Decreto ha introdotto alcune importanti novità nel testo unico, in particolare all’art 209 del D.Lgs. 81/08, il quale indica che il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”.

In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL (sul portale online relativo agli agenti fisici).

Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”.

Il più “banale e generico” libretto d’uso e manutenzione spesso è del tutto sottovalutato (se non addirittura cestinato), ma è il primo importante strumento di informazione e formazione per una prima valutazione preventiva (a volte sufficiente) da parte del datore di lavoro; è inoltre fondamentale fonte di informazione per il corretto utilizzo da parte del lavoratore, ma ancor prima per un’eventuale corretta installazione e successiva manutenzione; il tutto al fine di assicurare livelli di emissione e di assorbimento di CEM contenuti e/o inferiori a valori potenzialmente pericolosi.

Si ricorda che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli”.

Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, “il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207”.

Tra i soggetti particolarmente sensibili, sono considerati tali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD-Employee), protesi, schegge o frammenti metallici, soggetti epilettici, donne in stato di gravidanza…

Per questi lavoratori è particolarmente determinante/indispensabile il coinvolgimento del medico competente ed eventualmente del medico curante al fine di identificare il protocollo di sorveglianza specifico per ciascun soggetto sensibile in relazione alle patologie e/o dispositivi medici impiantati nei soggetti in esame.

Il Decreto legislativo del 1 agosto 2016 pone l’accento anche sull’importanza della segnaletica (art. 210 del D.Lgs. 81/08): sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un’apposita segnaletica” recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre “identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna”.

Da non sottovalutare inoltre gli effetti sensoriali che possono riportare i lavoratori, sebbene questi siano esposti a livelli inferiori ai VLE, i cui sintomi possono comprendere:

• percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;

• effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Tali segnalazioni, sebbene influenzabili da fattori non sempre identificabili, possono eventualmente comportare la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e predisporre ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Come si evince da quanto detto sopra, la valutazione dei CEM può assumere una complessità notevole, non tanto nell’identificazione delle sorgenti di rischio ed il loro livello di emissione, ma nella predisposizione di una corretta valutazione dei rischi di esposizione e relative misure di prevenzione e protezione che possano essere non solo applicate/applicabili ma anche specifiche in relazione alla soggettività dei lavoratori particolarmente sensibili.

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