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Casi di pubblicità ingannevole: Uliveto e Rocchetta.

By 4 Giugno 2013Luglio 27th, 2022Sicurezza Alimentare, Varie3 min read

Uliveto e Rocchetta non potranno più chiamarsi ‘acque della salute’. Lo ha deciso il Comitato di Controllo del Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria dopo una segnalazione inviata da Il Fatto Alimentare in seguito ad un articolo scritto da Roberto La Pira. I due marchi molto conosciuti non potranno più dunque usare l’etichetta ‘acque della salute’. La pubblicità delle due acque che appariva su diversi giornali “La Federazione Italiana Medici di Famiglia e Uliveto e Rocchetta insieme per la salute della famiglia” è contraria al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dunque è ingannevole così come altri claims che apparivano nei messaggi pubblicitari.

Diversi sono i motivi che rendono scorrette le informazioni, come spieghiamo di seguito in dettaglio.

Innanzitutto il richiamo alla prevenzione di alcune malattie è scorretto perché attribuisce in modo del tutto improprio “proprietà nella prevenzione e nella cura di malattie come ad esempio, osteoporosi o calcolosi urinaria”, quando le uniche menzioni possibili, secondo il D.Lgs. 176/11, sono quelle riguardanti le funzioni digestive o quelle epatobiliari mentre sono esplicitamente vietate menzioni che facciano riferimento alla prevenzione o cura di una malattia umane.

Anche il riferimento alla Federazione Italiana Medici di Famiglia risulta illegittimo perché si tratta un’associazione di natura sindacale che “attribuisce alle promesse pubblicitarie il vaglio di un riscontro scientifico inducendo il pubblico a fare affidamento su qualità curative dei prodotti che essi non possiedono” e questo è esplicitamente vietato dall’Art 3 del Reg CE 1924/06 (riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari) dove si dice che le indicazioni non possono in alcun modo essere false, ambigue o fuorvianti. Dello stesso tenore è il D. Lgs. 109/92 che stabilisce nelle  pubblicità dei prodotti alimentari non si possa attribuire loro, caratteristiche che non possiedono. Quindi sia la normativa Nazionale prima, che quella Comunitaria successivamente, avevano già posto dei limiti all’utilizzo indiscriminato di “claims” pubblicitari.

Perché si tratta di casi di pubblicità ingannevole?

In quanto allo slogan “acque della salute”, esso è ingannevole secondo la decisione del Giurì perché lascia intendere che Uliveto e Rocchetta siano prodotti “specificamente utili per la prevenzione e la cura di malattie” indicazioni salutistiche che “non hanno trovato esplicita autorizzazione da parte della Comunità Europea e sono quindi anche sotto questo profilo improprie”. Difatti le numerose indicazioni sulla salute che compaiono ogni anno sulle etichette dei prodotti alimentari, sono vagliate attentamente dall’EFSA (European Food Safety Authority), la quale ne stabilisce la legittimità.

D’altra parte la scritta “acque della salute” era già stata giudicata ingannevole in una sentenza del Giurì del 2004, perché attribuiva alle due minerali un requisito di superiorità rispetto alle altre marche, che non esiste (per il D Lgs. 109/92 non è possibile attribuire ad un prodotto alimentare caratteristiche particolari, quando anche tutti i prodotti alimentari analoghi ne possiedano).

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