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Sicurezza Ambientale

Albo Gestori Ambientali: nuove regole per l’iscrizione di veicoli e rifiuti

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Albo Gestori Ambientali: le regole per l’iscrizione di veicoli e rifiuti

Con la Delibera n. 4 del 18 novembre 2015 del Comitato sono state disciplinate le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 16 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Da allora, aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi sono tenuti a riportare gli estremi identificativi dei veicoli e delle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dagli stessi, senza ulteriori indicazioni del RT. La procedura semplificata di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è stata pensata proprio per agevolare la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni alle sezioni di competenza. 

La trasmissione telematica delle domande per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali mette a disposizione delle imprese un sistema per la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni alle sezioni di competenza. 

Il sistema, denominato Agest Telematico, consente alle imprese di inviare le proprie domande e comunicazioni anche tramite soggetti legittimati preventivamente delegati (ad esempio, studi di consulenza, associazioni di categoria). Grazie a questo sistema, le imprese potranno compilare le domande accedendo alla propria area riservata. 

La trasmissione telematica delle istanze applica il Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo riportato all’interno della delibera Prot.02 del 11/09/2013. 

Come funziona l’Albo Gestori Ambientali?

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.lgs. 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.lgs. 22/97. 

Ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/06, l’Albo si compone dei seguenti organi: 

  1. Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente; 
  2. 19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali a Trento e a Bolzano, con sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regione e Province autonome di Trento e Bolzano. 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è l’autorità che verifica che le imprese che vogliono operare nel trasporto dei rifiuti, nella loro raccolta e nella bonifica di siti siano in possesso dei requisiti tecnici, morali e delle capacità finanziarie per svolgere il loro compito. 

A cosa serve l’Albo Gestori Ambientali?

Il compito dell’Albo è quello di rilasciare l’autorizzazione alle imprese che vogliono esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono ad attività per conto di terzi come commercianti o intermediari di rifiuti destinati a recupero o smaltimento.

Chi ha l’obbligo di iscriversi all’Albo Gestori Ambientali?

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è obbligatoria per tutte le imprese che si occupano di: 

  • raccolta e trasporto di rifiuti conto terzi; 
  • bonifica dei siti; 
  • bonifica dei beni contenenti amianto; 
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza la detenzione dei rifiuti stessi; 
  • trasporto rifiuti provenienti dall’esercizio della propria attività; 
  • raccolta e trasporto dei RAEE, cioè rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  • raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi; 
  • trasporto transfrontaliero di rifiuti all’esterno del territorio italiano. 

Inoltre, a livello comunale devono registrarsi anche: 

  • aziende pubbliche speciali; 
  • consorzi di comuni; 
  • società di gestione dei servizi pubblici. 

Quanto tempo ci vuole per l’iscrizione all’Albo?

Dal momento che l’iscrizione all’Albo avviene in modalità telematica, le modalità sono piuttosto semplificate e rapide. 

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione, la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. Se la domanda viene accolta, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.  

Se, invece, si rende necessaria una integrazione della documentazione, poiché quella presentata a corredo della domanda risulta incompleta, le imprese e gli enti sono chiamati a provvedere all’invio di quanto necessario entro 30 giorni, scaduti i quali la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione. 

Cosa succede alle aziende che non si iscrivono all’Albo?

L’esercizio abusivo della professione è un reato perseguito sulla base del Codice penale. Chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, bonifica, commercio e intermediazione di rifiuti senza senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è punito:   

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con una multa da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con una multa da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

Come inserire un nuovo mezzo nell’Albo Gestori Ambientali?

L’inserimento di un nuovo mezzo nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene sempre tramite l’Agest Telematico. Basterà accedere alla propria area riservata e indicare: 

  • La targa; 
  • Il telaio; 
  • Il tipo di mezzo; 
  • Il titolo di disponibilità del mezzo; 
  • La sua portata. 

Per approfondire le modalità di inserimento del nuovo mezzo, clicca qui

Come può aiutarti Gruppo Maurizi?

Gruppo Maurizi mette la sua esperienza di oltre cinquant’anni in materia di Sicurezza Ambientale al servizio delle imprese che vogliano iscriversi all’Albo. 

I nostri tecnici professionisti supportano le imprese nell’invio telematico delle domande e delle comunicazioni inerenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, curando la raccolta della documentazione necessaria e seguendo l’iter amministrativo fino al suo esito positivo. 

Come aprire un ristorante o un’attività di somministrazione

By Sicurezza Alimentare, Sicurezza AmbientaleNo Comments

Come aprire un ristorante? Procedura e requisiti

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un vero e proprio fiorire di attività di ristorazione. Nonostante il periodo di crisi, l’apertura di nuovi ristoranti sembra non essersi fermata mai. Tuttavia, intraprendere questo tipo di attività senza avere chiare le idee su quali siano gli obblighi amministrativi da rispettare può risultare fatale. 

La ristorazione, infatti, ha delle regole ben precise da rispettare, a maggior ragione che entra in diretta relazione con il consumatore finale. Vediamo allora quali sono i requisiti, le autorizzazioni e l’iter burocratico che bisogna seguire per aprire un ristorante o un’attività di somministrazione. 

Aprire un ristorante o un bar: i requisiti previsti dalla legge

Per cominciare, è assolutamente necessario sapere cosa serve per aprire un ristorante o un’attività di somministrazione (bar, pub, enoteca, e così via). La legge regolamenta l’attività di ristorazione in maniera piuttosto articolata e conoscere i requisiti necessari per aprire un ristorante è indispensabile per non incorrere in sanzioni dovute al mancato rispetto degli obblighi normativi. 

I requisiti previsti dalla normativa sono di natura morale e professionale. Nel primo caso si fa riferimento all’assenza di condanne penali che prevedano la detenzione superiore a tre anni; inoltre, è necessario non essere stati dichiarati delinquenti abituali né aver subito procedimenti fallimentari. 

Fra i requisiti professionali possiamo elencare: 

  • Aver raggiunto la maggiore età ed essere capaci di intendere e di volere; 
  • Possedere almeno un diploma di scuola media superiore che preveda lo studio di materie attinenti al commercio o alla preparazione di alimenti; 
  • Aver esercitato per almeno due anni un’attività nel settore della ristorazione o della somministrazione, anche se in maniera non continuativa; 
  • Possedere la certificazione SAB, ovvero il certificato di Somministrazione Alimenti e Bevande. 

Requisiti personali e fiscali per aprire un ristorante

Oltre ai requisiti personali (morali e professionali) sopracitati, per aprire un’attività di ristorazione o di somministrazione il ristoratore deve possedere anche dei requisiti fiscali. Questi documenti fiscali consentono di osservare gli adempimenti necessari per aprire un ristorante. 

Fra i documenti fiscali il ristoratore deve prevedere: 

Requisiti di pubblico esercizio per l’apertura di un ristorante

Oltre ai documenti fiscali di cui sopra, il ristoratore deve osservare anche dei requisiti di pubblico esercizio, vale a dire dei documenti tecnici specifici senza i quali l’apertura dell’attività non può essere autorizzata. Fra questi ricordiamo: 

  1. Requisiti urbanistici ed edilizi, e nello specifico il locale deve: 
  2. rispettare tutti i vincoli storici e paesaggistici che le leggi prevedono; 
  3. essere dotato di servizi igienici per gli avventori, fruibili anche da persone portatrici di handicap.; 
  4. avere idonea metratura e deve rispettare le normative previste dall’ASL territoriale riguardo all’impianto idrico, alla canna fumaria, al trattamento dei rifiuti e alla distanza fra cucina e sala. 
  5. Manuale HACCP preparato da un professionista in maniera scrupolosa, attestante il sistema di autocontrollo effettuato per garantire la sicurezza igienica degli alimenti e obbligatorio per legge. Per approfondire i servizi di consulenza HACCP di Gruppo Maurizi clicca qui; 
  6. Possesso dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e idoneità sanitaria. Per conoscere i servizi di consulenza di Sicurezza sul Lavoro di Gruppo Maurizi clicca qui. 

scia amministrativa

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.): cos’è e come ottenerla?

Per aprire un ristorante o un’attività in cui viene effettuata somministrazione di alimenti e bevande, come ad esempio un bar, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). 

La S.C.I.A. è un documento con il quale si autocertifica l’essere in regola del locale e con cui si effettua la segnalazione di inizio attività del ristorante al SUAP.  

Chiarito cos’è la S.C.I.A. vediamo dove presentarla. La S.C.I.A. deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Comune all’interno del quale stiamo aprendo l’attività o direttamente tramite il sito Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).  

Scopri come Gruppo Maurizi può aiutarti con la tua SCIA per aprire un’attività commerciale cliccando qui. 

Notifica sanitaria del ristorante: che cos’è?

Contestualmente alla S.C.I.A. va allegata la Notifica Sanitaria o Dia Sanitaria destinata alla ASL di appartenenza. 

La DIA per apertura ristoranti è un documento in cui viene descritto attraverso un’apposita relazione il ciclo produttivo dell’attività con allegata la relativa planimetria del locale contenente le caratteristiche dei vari ambienti (zona di somministrazione, preparazione dei pasti, bagni, ecc.).

Occupazione del suolo pubblico per il ristorante: normativa e limiti

Se abbiamo intenzione di allestire anche degli spazi esterni al ristorante con tavolini e sedie dove effettuare la somministrazione (dehors), bisogna presentare apposita richiesta di concessione di occupazione del suolo pubblico al Comune di competenza, che prevede il pagamento di un canone che varia in funzione del valore dell’area utilizzata. 

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono quindi richiedere concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi funzionali allo svolgimento dell’attività, che non comportino ampliamento della superficie di vendita, nel rispetto della legge sullo spazio pubblico in vigore.

Emissione in atmosfera: le autorizzazioni per i ristoranti

Dal punto di vista normativo, negli anni passati si è spesso fatta confusione relativamente alle canne fumarie. Tuttavia, anche i ristoranti devono rispettare i limiti delle emissioni in atmosfera previsti dalla legge. Per queste attività è infatti fatto obbligo “della captazione dei fumi e delle esalazioni provenienti dalla cottura degli alimenti mediante cappa aspirante convogliata in una canna fumaria autonoma”. 

Visto l’elevato costo di realizzazione, in questi anni alcuni ristoratori hanno preferito soluzioni alternative, come l’utilizzo del sistema a carboni attivi. 

In ogni caso, in osservanza del D. Lgs. 152/2006, è necessario presentare al Comune la dichiarazione di attività in deroga (emissioni scarsamente rilevanti), relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dell’attività di cottura di bar e ristoranti. Per questo tipo di emissioni il gestore deve dichiarare che la propria attività o impianto ricade nell’elenco delle emissioni scarsamente rilevanti. 

La dichiarazione resta valida per tutto il tempo in cui l’attività o l’impianto vengono esercitati con le caratteristiche descritte nella dichiarazione. In caso di variazioni rispetto a quanto comunicato (nominativo del titolare, collocazione della sede operativa o legale, ecc.) va presentata una nuova dichiarazione. 

Illuminazione dei ristoranti: le autorizzazioni necessarie

Se si è pensato ad apporre insegne luminose sopra l’ingresso del ristorante è fondamentale conoscere la normativa riguardante l’illuminazione dei ristoranti. L’istallazione di insegne luminose nei ristoranti è soggetta, infatti, al rilascio di autorizzazione. 

Tale autorizzazione va richiesta mediante apposito modello, a disposizione presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, completo delle generalità del richiedente, della sua firma e dei dati relativi all’esercizio, al quale bisogna allegare delle fotografie frontali e panoramiche dell’esterno dell’esercizio con relative planimetrie che riproducono l’opera richiesta, firmate dal Progettista e Direttore dei Lavori.

come aprire un ristorante guida insegne luminose

Vetrine dei ristoranti: qual è la normativa sulle vetrofanie?

Se vogliamo personalizzare l’attività arricchendo con decorazioni le vetrine del ristorante, ad esempio applicando delle vetrofanie per renderlo caratteristico, o semplicemente per attrarre il cliente, anche in questo caso il titolare è tenuto a presentare una richiesta di permesso. 

Per ottenere l’autorizzazione per l’applicazione di vetrofanie i ristoranti devono presentare un modello di domanda, disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, allegando due foto dell’attività commerciale interessata e due bozzetti con l’indicazione del messaggio pubblicitario con relative misure. 

Impatto acustico dei ristoranti: quali sono gli obblighi da rispettare?

Il DPR 227/2011 ha previsto una possibilità di semplificazione per determinate attività come bar, ristoranti, piccoli esercizi, ecc.: nel caso in cui nei locali si dichiara di non avere musica al loro interno, si può evitare di consegnare la relazione previsionale di valutazione di impatto acustico. 

Se si hanno impianti audio, invece, è d’obbligo presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “documentazione di impatto acustico”, predisposta da un tecnico competente in acustica in riferimento ai limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Roma per quella zona.  

È, inoltre, necessario pagare la SIAE se prevediamo di diffondere musica coperta dal diritto d’autore all’interno del ristorante.

Come aprire un ristorante? Il recap

Come abbiamo avuto modo di constatare, l’apertura di un ristorante può seguire un iter piuttosto complesso e puntellato di obblighi e requisiti. Ricapitolando quanto detto, per aprire un ristorante è necessario: 

  1. Essere in possesso dei requisiti morali, fiscali e professionali; 
  2. Depositare la S.C.I.A. presso il Comune di competenza; 
  3. Presentare la DIA; 
  4. In caso di dehors esterno, richiedere l’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico; 
  5. Rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera, installando apposite canne fumarie aspiranti; 
  6. Richiedere l’autorizzazione per apporre insegne luminose o vetrofanie; 
  7. Presentare la documentazione di impatto acustico e pagare la SIAE se si prevede la diffusione di musica all’interno del ristorante

Aprire un ristorante: fatti aiutare da Gruppo Maurizi!

Gruppo Maurizi, con i suoi più di cinquant’anni di esperienza nel settore della Sicurezza Alimentare, Ambientale e sul Lavoro, può mettere a tua disposizione un team di professionisti costantemente aggiornati con la normativa in vigore. 

Affidandoti a noi, sarai seguito passo dopo passo nella compilazione di tutta la documentazione necessaria per l’apertura del tuo ristorante o della tua attività di somministrazione, evitando il rischio di incorrere in sanzioni per la mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge.

rifiuti

Il futuro dei rifiuti: che cos’è e come ci aiuterà il R.E.N.T.R.I.

By Sicurezza AmbientaleNo Comments

La tracciabilità dei rifiuti è da molti anni un tema estremamente dibattuto nel nostro Paese e negli ultimi anni, sulla scia delle deliberazioni dell’Unione Europea, si è fatta un po’ di chiarezza.

Con il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 – che modifica il 152/06 – il Ministero dell’Ambiente ha normato l’introduzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.) che accoglie la Direttiva UE 851/2018 in merito alla registrazione dei rifiuti pericolosi.

L’istituzione di questo registro consente di avere un sistema unico al livello italiano per la registrazione dei rifiuti su supporto virtuale, tramite accesso con identità digitale di una persona dipendente dell’azienda o incaricata dalla stessa, un consulente.

All’interno del R.E.N.T.Ri., che da luglio 2022 è in fase di sperimentazione, sono presenti due distinte sezioni:

  • Quella dell’anagrafica degli iscritti, all’interno della quale di possono trovare anche le autorizzazioni;
  • Quella della tracciabilità, che raccoglie i dati riportati sui formulari.

La sezione anagrafica, grazie al supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, riporta automaticamente i dati delle imprese e degli altri soggetti autorizzati. Quella della tracciabilità si rapporta invece con il formulario a vidimazione virtuale (ViViFir), le cui informazioni vengono raccolte direttamente sul R.E.N.T.Ri., ma c’è anche la possibilità di far dialogare il sistema con il software gestionale che già si utilizza.

Bisogna pertanto verificare che la piattaforma oggi in uso per la registrazione dei rifiuti all’interno dell’azienda sia compatibile con il R.E.N.T.Ri. così da ottimizzare l’interoperabilità che è alla base di questo processo semplificativo. Nel caso in cui si stiano valutando delle offerte per nuovi software, sarà ora il caso di considerare anche questo aspetto che agevolerà l’adeguamento tra qualche mese.

L’obiettivo è quello di digitalizzare i supporti per snellire e velocizzare le procedure legate alla documentazione ambientale, mantenendo un sistema sempre disponibile e verificabile.

A doversi iscrivere saranno i Produttori di rifiuti pericolosi, le imprese che fanno raccolta o Trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e Intermediari degli stessi, tutti quei soggetti, insomma, che sono già oggi obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. Non è però da escludere che in futuro possano essere coinvolti anche i produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi.

L’art. 6 del DL 135/2018 spiega che, oltre ai soggetti già citati, saranno tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri. anche “i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, quelli obbligati alla presentazione del MUD.

Ad ogni modo il R.E.N.T.Ri. non sarà operativo fino a quando non verranno pubblicati i decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente, plausibilmente gennaio 2024.

Contaminanti nelle acque

By Laboratorio, Sicurezza AmbientaleNo Comments

L’inquinamento di natura chimico delle acque può essere di origine antropica o naturale, in entrambi i casi si verifica il trasferimento di sostanze o miscele contaminanti dalla sorgente inquinante alle acque superficiali o in falda.

È importante prevenire e monitore tale inquinamento, in quanto tali sostanze possono persistere in molti casi per lunghi periodi e provocare danni alla salute umana, all’ambiente ed alla fauna.

· L’inquinamento di origine antropica è causata da fenomeni di contaminazione principalmente riconducibili ad attività industriali (come ad esempio metalli, solventi, IPA,PCB) in cui i contaminanti di origine organica e/o inorganica vengono veicolati attraverso: acque reflue, rifiuti solidi o liquidi impropriamente smaltiti.

In questa categoria possiamo considerare anche tutte quelle sostanze contaminanti usate a livello domestico e dalle attività agricole (come erbicidi, insetticidi, uso massiccio di fertilizzanti) che non vengono smaltite in maniera corretta.

· L’inquinamento di origine naturale è causato principalmente da composti chimici inorganici, naturalmente presenti nella composizione geologica del terreno sottostante al bacino idrico (ad esempio i metalli come: arsenico, boro, fluoro, vanadio, uranio).

Tali contaminanti vengono trasferiti alle acque per fenomeni naturali di rilascio, in funzione anche alla natura chimico-fisica delle acque (ad esempio pH e temperatura).

La qualità delle acque viene garantita dalla normativa vigente e Gruppo Maurizi è in grado di eseguire ogni tipo di analisi, prevista dalla legge per garantire la salubrità dell’acqua che richiedete di analizzare.

Grazie al nostro laboratorio accreditato ed ai nostri tecnici esperti siamo in grado di fornire risultati affidabili, garantendone la qualità.

Questo è possibile grazie al fatto che ciascun parametro previsto dalla normativa vigente è determinato da personale altamente formato, seguendo un protocollo analitico ben definito ed accreditato.

Come possiamo aiutarti? Scopri i nostri servizi del laboratorio in merito alle acque e ai terreni:

Cosmetica, packaging cosmetico

Requisiti obbligatori di etichettatura dei cosmetici

By Etichettatura cosmeticaNo Comments

L’etichetta di un prodotto cosmetico è lo strumento attraverso il quale le informazioni sono rese disponibili al consumatore finale. Come per gli alimenti o i farmaci, anche l’etichetta di un cosmetico segue delle regole precise che sono stabilite dall’articolo 19 del Regolamento CE n. 1223/2009.

Le informazioni obbligatorie sono:

1.      Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona responsabile; se in etichetta vengono riportati più indirizzi, quello presso cui è tenuta ad immediata disposizione delle Autorità competenti la documentazione informativa sul prodotto deve essere scritto in evidenza.

2.      Il Paese d’origine per i prodotti cosmetici importati.

3.      Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; possibili deroghe sono previste per le monodosi, per confezionamenti inferiori a 5 g o a 5 ml, e per confezionamenti unitari per i quali l’indicazione del peso non ha alcun rilievo, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi.

4.      La data di durata minima, cioè la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme ai requisiti di sicurezza. Se, dalle prove di stabilità condotte sul prodotto (anche nella sua confezione finale), emerge che la durata minima è inferiore a 30 mesi, l’indicazione sarà apposta utilizzando il simbolo  o la dicitura “Usare preferibilmente entro:” seguiti dalla data espressa con il mese e l’anno oppure con il giorno, mese e anno. Se necessario, l’indicazione è completata precisando anche le condizioni di conservazione che devono essere rispettate per garantire la durata del prodotto.

Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, l’indicazione della data di durata minima non è necessaria; per tali prodotti deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore (period after opening – PAO). L’indicazione è apposta tramite il simbolo o l’acronimo «PAO», seguito dall’indicazione in mesi o anni. Sono oggetto di possibili deroghe all’obbligo di riportare una data di scadenza o un PAO i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento a seguito di apertura del contenitore.

5.      Le precauzioni particolari per l’impiego riportate negli Allegati tecnici del regolamento da III a VI, nonché eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale.

6.      Il numero di lotto o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico; in caso di mancanza di spazio il numero di lotto può essere riportato solo sull’imballaggio.

7.      La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione.

8.      L’elenco degli ingredienti, scritti secondo la denominazione contenuta nel glossario degli ingredienti (decisione 2019/701).

 

In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto cosmetico. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio . Tale simbolo, quindi, non va riportato su tutte le confezioni, ma solo su quelle in cui, a causa delle ridotte dimensioni dell’imballaggio, bisogna rimandare il consumatore ad una fascetta o un cartellino e si riferisce solo ai rinvii per recuperare le informazioni relative all’elenco degli ingredienti e alle precauzioni d’impiego.

 

L’elenco degli ingredienti: indicazioni sulla compilazione

Gli ingredienti devono essere riportati in base a quanto stabilito dalla normativa europea.

Il CosIng è un database che specifica i nomi degli ingredienti cosmetici da utilizzare nell’etichettatura compilato e aggiornato dalla Commissione europea. La nomenclatura adottata è quella internazionale relativa agli ingredienti cosmetici (INCI). Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

L’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine “Ingredients”. Gli ingredienti sono riportati in ordine decrescente di peso. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1%.

Non sono considerati ingredienti:

·        le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

·        le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati nell’elenco degli ingredienti con il termine generico di “parfum” o “aroma”. Le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come potenzialmente allergizzanti, sono riportate con le loro specifiche denominazioni se la loro concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Ad esempio, il benzyl alcohol oltre ad essere utilizzato come conservante è presente anche nei profumi e nelle sostanze aromatiche. Come stabilito dall’allegato III n. 45 la sua presenza deve essere indicata se è superiore ai valori sopra indicati.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti, anche quelli diversi dai coloranti utilizzati nella gamma di colore specifica a cui l’etichetta si riferisce, a condizione di aggiungervi le parole “può contenere” o il simbolo “+/-”. Il numero CI (Colour Index) figura nell’elenco quale denominazione comune degli ingredienti per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura “(nano)” segue la denominazione di tali ingredienti.

Le informazioni obbligatorie vanno riportate in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. I prodotti immessi in commercio in Italia devono, ovviamente, riportare le informazioni in lingua italiana; sono, comunque, ammesse etichette multilingua.

 

Dichiarazioni relative al prodotto

La norma all’art. 20 stabilisce inoltre, che in fase di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. I “claim” possono essere riportati se rispondono ai requisiti del Reg. UE 655/2013, ovvero se sono: conformi alle norme, veritieri, sostenuti da prove adeguate, onesti, corretti, chiari e comprensibili.

Etichettatura ambientale francese

By Sicurezza Ambientale2 Comments

Le indicazioni dell’Unione Europea 

Con la direttiva UE 2018/852 l’Europa ha fissato degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti più stringenti rispetto al passato. In particolare, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato, portando tale percentuale al 70 entro il 31 dicembre 2030.  È ormai da qualche anno che tra le priorità dell’Unione c’è il passaggio ad un’economia circolare e l’aumento del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio è fondamentale per raggiungere tale traguardo.   Inoltre, la corretta gestione dei rifiuti incide sulla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, sulla protezione della salute umana e sull’utilizzo accorto delle risorse naturali.   La strategia a lungo termine è quella di realizzare prodotti con materiali nuovi, interamente riciclabili e biodegradabili compostabili, anche al fine di evitare la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime; mentre quella a breve e medio termine è gestire gli scarti prodotti in modo più responsabile, attraverso il riutilizzo ed il riciclo.  Le differenze tra i gli Stati membri sono però ancora molte, alcuni Paesi, come ricordato dalla stessa direttiva, non hanno ancora implementato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti.   In effetti, anche a livello di recepimento della direttiva i Paesi si sono mossi in modo diverso. La necessaria informazione dei consumatori, che dovrebbe portare a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio fissati, e che ha visto l’introduzione in Italia della cosiddetta “etichettatura ambientale”, non è stata prevista allo stesso modo da tutti gli Stati membri, in alcuni casi non è stato introdotto o reso obbligatorio alcuno strumento informativo.  Dell’Italia abbiamo recentemente parlato qui Oggi vogliamo pertanto affrontare un altro Paese che ha stabilito regole importanti e complesse, sulle quali è bene fare chiarezza: la Francia.   

Etichettatura ambientale in Francia 

La legge AGEC (Loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire) del 10 febbraio 2020 relativa alla lotta agli sprechi e per un’economia circolare (Loi n. 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) e il decreto relativo alle informazioni da fornire ai consumatori (Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur) hanno fissato nuovi obiettivi e nuove regole per una produzione e un consumo più sostenibili, in risposta a quanto stabilito dalla direttiva europea.  Rispetto alla precedente normativa, cambiano le regole per l’apposizione del logo TRIMAN: l’obbligo si estende a tutte le confezioni o ai documenti di accompagnamento, sia per i pack riciclabili che non, e a produttori, importatori o distributori che introducono sul mercato francese prodotti riciclabili preimballati diretti al consumatore finale. Sono esclusi i prodotti rivolti al B2B e le bevande in bottiglie di vetro destinate all’uso domestico.   

Apposizione del logo: panoramica generale 

L’obbligo dell’apposizione di tale logo è scattato il 1° gennaio 2022 e si prevede che non oltre il 9 marzo 2023 tutti gli imballi posti sul mercato dovranno riportare tali indicazioni.  È opportuno soffermarsi su come il decreto francese, rimarcando il principio di mutuo riconoscimento (artt. 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), stabilisca che sono considerati conformi anche gli imballaggi etichettati in osservanza di una norma equivalente e di carattere cogente di altro Stato membro, purché nella sua sostanza sia compatibile con quella nazionale (Article R541-12-20). Nella pratica, se le informazioni al consumatore finale sul corretto smaltimento degli imballaggi primari fossero tradotte in lingua francese, non dovrebbero porsi problemi di sorta dato il principio di mutuo riconoscimento. In caso cautelativo si consiglia comunque l’apposizione come da legislazione francese e da linee guida di Citeo.   La norma, comunque, prevede la possibilità di inserire delle linguette con le iniziali dei singoli Paesi su sfondo monocromatico per adattarsi alle varie regolamentazioni, sempre che queste siano simili alla norma francese.  Il “bac de tri” è il cestino dove si gettano tutti i rifiuti riciclabili. Il logo riprende quindi il colore del cestino stesso, il giallo. Il “bac de tri” raccoglie la plastica (dal 2022 non solo bottiglie, ma anche film, vasetti e vassoi), carta, metalli, scatole di cartone. Il “tri verre” è di colore verde e raccoglie il vetro.    Il logo Triman  Il logo Triman deve essere posto sull’imballo, indipendentemente dalla sua riciclabilità, per informare il consumatore che un prodotto o un imballaggio è soggetto a regole di smistamento. Le dimensioni sono stabilite: 

Taglia Minima Standard:

Taglia minima versione compatta 

Requisiti fondamentali: 

  • essere in bianco e nero su fondo a contrasto, in modo da essere visibile, leggibile, chiaramente comprensibile ed indelebile. La scelta del coloro di fondo è libera; 
  • essere indelebile e ben visibile per il consumatore nel momento in cui deve smaltire l’imballaggio; 
  • non deve sovrapporsi ad altre immagini/scritte; 
  • non vi devono comparire altre indicazioni che potrebbero fuorviare il consumatore 

  Comporre l’info-tri  Quattro elementi compongono il logo Infotri: 

  1. il logo Triman 
  1. la prima area gialla con la frase “le tri + facile” può anche essere omessa 
  1. il materiale d’imballaggio che può essere riportato in vari formati: testo e pittogramma; solo testo; solo pittogramma 
  1. la destinazione di raccolta: verde per il vetro e giallo per gli altri materiali, nel formato con testo e pittogramma o solo pittogramma. 

  Specifiche grafiche  Le informazioni possono essere rappresentate in orizzontale, verticale o in blocco. Nel caso del formato orizzontale, le dimensioni del formato standard prevedono un’altezza di 16 mm (19 mm nel caso delle indicazioni facoltative ulteriori, tipo “Séparez les éléments avant le trier”); la versione ridotta, da utilizzarsi solo nel caso in cui lo spazio sia limitato, prevede un’altezza del blocco di lettura di 8 mm (10,8 mm nel caso in cui siano inserite frasi facoltative).  Di seguito lo schema per il formato standard tipo:  Nel caso del formato in verticale, lo standard prevede una larghezza di 22 mm (16 mm nel caso in cui non si riporti l’indicazione “le tri + facile”). Notare che l’altezza del Triman è sempre di 10 mm mentre lo spazio in cui riportare i materiali di imballaggio è un quadrato di 13 mm di lato.  Nella versione compatta la larghezza del blocchetto informativo scende a 11 mm, e può arrivare 8 mm nel caso in cui non si riporti l’indicazione “le tri + facile”.  Di seguito lo schema per il formato standard tipo.  Nella configurazione a blocco, gli spazi sono indicati nella figura seguente; le altezze possono scendere fino a 14,25 mm nel caso di dimensioni ridotte degli imballaggi. Considerando che lo spazio tra il margine della zona bianca dei materiali di imballaggio e il bordo giallo è “x”, lo spazio tra il margine dell’area colorata e il bordo esterno del riquadro bianco deve essere pari a 3x (si veda la figura in basso per i dettagli).  La spaziatura delle lettere non deve mai essere inferiore a 0,2 mm. Indipendentemente dalla configurazione e dal formato utilizzati, il corpo del testo deve essere sempre maggiore o uguale a 5 pt.    La scritta delle componenti può essere fatta con il carattere Helvetica Neue 77 Bold Condense, corpo del testo maggiore di 5pt (vedi immagine sottostante punto 2a).  L’indicazione “Séparez les éléments avant de trier” è facoltativa, ma nel caso in cui sia apposta dovrà rispettare le disposizioni previste e avere il formato Helvetica Neue 67 Medium Condense Oblique.    Di seguito un esempio nel caso di un imballaggio in vetro in cui si riporta l’indicazione facoltativa “Laissez la capsule sur la bouteille”.  Colori  La riproduzione del logotipo deve essere effettuata:   utilizzando lo specifico Pantone® quando il processo di stampa lo consente,   in quadricromia CMYK quando non è possibile utilizzare il Pantone®,   in colori RGB per l’utilizzo a video (web, video, app, office automation, ecc.).     Quando una stampa a colori non è tecnicamente fattibile, il logotipo deve essere applicato con un colore monocromatico a scelta.   Seguono gli esempi di etichettatura applicabili agli imballaggi in vetro (colore verde o monocromatico a scelta) e agli altri imballaggi eccetto il vetro (colore giallo o monocromatico a scelta).  Deve ovviamente essere garantita la buona leggibilità delle informazioni:  Pittogrammi disponibili  Una libreria di pittogrammi che rappresentano la maggior parte degli imballaggi esistenti (alimentari e non alimentari) è disponibile nell’area clienti di CITEO.  È, comunque, possibile creare pittogrammi personalizzati, basandosi sulle seguenti regole: 

  • definire la sagoma dell’imballaggio utilizzando al massimo due linee (una linea spessa per i contorni esterni principali e una linea fine per i dettagli interni); 
  • la sagoma deve essere disegnata completamente di profilo o in 3D isometrico; 
  • il design deve essere progettato per adattarsi a un quadrato di 10 x 10 mm e il tutto deve adattarsi a un quadrato di 13 x 13 mm (corrispondenti alla altezza dell’Info tri standard), considerando un margine attorno alla sagoma di 1,5 mm (vedi figura in basso): 

Ulteriori indicazioni  Se il prodotto è venduto in altri Paesi oltre la Francia, l’acronimo FR è obbligatorio in quanto indica chiaramente il Paese a cui si applicano le regole di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, è possibile adottare la versione con solo pittogrammi, in modo che non sia necessario effettuare nessuna traduzione.  In questo caso non è riportata l’indicazione “Le tri + facile”, che, come detto in precedenza, può essere omessa.    Piccoli imballaggi   Gli imballaggi di piccole dimensioni seguono le regole seguenti a seconda dei casi: 

  • Imballaggio con superficie del lato più grande < 10 cm² per cui non è fornito alcun altro documento: l’intera marcatura può essere digitalizzata; 
  • Imballaggio con superficie del lato più grande compresa tra 10 e 20 cm²: il logo Triman deve comparire obbligatoriamente, mentre le informazioni sullo smaltimento possono figurare su un supporto digitalizzato. 

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L’etichettatura ambientale degli imballaggi

By Sicurezza AmbientaleNo Comments

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legi-slativo 3 settembre 2020, n.116, che recepisce, in Italia, la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imbal-laggio.

In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, rendendo applicativo e obbligatorio quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della di-rettiva 94/62/CE ovvero che “per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale o dei materiale di imballaggio utilizzato /i”.

L’apposizione della c.d. etichettatura ambientale diviene quindi obbligatoria in Italia. Tra una serie di proroghe, alla stesura del seguente testo, l’obbligo scatta a partire dal 01.01.2023.

 

Vediamo quindi come deve essere l’approccio per una corretta etichettatura dell’imballaggio.

 

Il decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020

ll decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116 prevede, all’art. 219 comma 5, che tutti gli imballaggi siano:

“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il rici-claggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consu-matori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Suddividiamo in passaggi la lettura dell’articolo sopracitato.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

Il termine “opportunamente” identifica il fatto che questi siano etichettati come l’azienda ritiene più opportuno, ovvero attraverso metodiche idonee ed efficaci purché venga raggiunto l’obiettivo.

Il richiamo che viene fatto relativamente alle norme UNI è generico, dal momento che sono volontarie. E’ possibile fare riferimento a determinate norme ad esempio per le identificazioni di specifici materiali (UNI EN ISO 1043-1 per identificazione di alcune materie plastiche) o UNI 10667-1 per l’identificazione di polimeri provenienti da riciclo, oppure la UNI EN ISO 14021 in merito a autodichiarazioni ambientali.

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi

Tra queste determinazioni al momento rientra unicamente la Decisione 129/1997/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, specificatamente citata in seguito.

 

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Queste informazioni che è necessario veicolare per quanto riguarda l’etichettatura ambientale riguardano

gli imballaggi offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito

gli imballaggi che sottoforma di prodotto preconfezionato sono posti in vendita al consumatore finale

gli imballaggi destinati ai canali professionali (i cosiddetti B2B), i quali, vedremo successivamente , possono riportare unicamente l’identificazione dei materiali di imballaggio.

 

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Come detto sopra, questo obbligo ricade anche sul circuito di destinazione dell’imballaggio B2B ovvero, non destinato al consumatore finale ma a intermediari di produzione, che avranno obbligo di fornire in etichetta l’identificazione del materiale di imballaggio usato.

 

La Decisione 97/129/CE

La Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è composta da sette allegati in funzione della famiglia di materiale: in ciascun allegato è riportato il sistema di numerazione e le abbreviazioni da impiegare.

 

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
PolietilentereftalatoPET1
Polietilene ad alta densitàHDPE2
Cloruro di polivinilePVC3
Polietilene a bassa densitàLDPE4
PolipropilenePP5
PolistiroloPS6
  7
  8
  

  • utilizzare solo le lettere maiuscole

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone.

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Cartone ondulatoPAP20
Cartone non ondulatoPAP21
CartaPAP22
  23
  24
  25
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i metalli

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
AcciaioFE40
AlluminioALU41
  42
  42
  44
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone.

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Cartone ondulatoPAP20
Cartone non ondulatoPAP21
CartaPAP22
  23
  24
  25
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i metalli

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
AcciaioFE40
AlluminioALU41
  42
  42
  44
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali in legno

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
LegnoFOR50
SugheroFOR51
  52
  53
  54
  ….
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali tessili

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
CotoneTEX60
JutaTEX61
  62
  63
  64
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per il vetro

MaterialeAbbreviazioniNumerazione
Vetro incoloreGL70
Vetro verdeGL71
Vetro marroneGL72
  73
  74
  
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i composti

MaterialeAbbreviazioni (*)Numerazione
Carta e cartone/metalli vari 80
Carta e cartone/plastica 81
Carta e cartone/alluminio 82
Carta e cartone/latta 83
Carta e cartone/plastica/alluminio 84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta 85
  86
 

 

 87
  88
 

 

 89
Plastica/alluminio 90
Plastica/latta 91
Plastica/metalli vari 92
  93
  94
Vetro/plastica 95
Vetro/alluminio 96
Vetro/latta 97
Vetro/metalli vari 98
  99
               (*) Composti: C più l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/   )
  • utilizzare solo le lettere maiuscole

 

I contenuti dell’etichetta ambientale

E’ opportuno sottolineare come, al momento, non esista un documento operativo legislativo che chiarisca come veicolare in etichetta l’obbligo di etichettatura ambientale: è infatti stato notificato alla Commissione europea il 07/04/2022 il decreto della Transizione ecologia n. 114 del 16/03/2022 recante adozione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’articolo 219 comma 5 del decreto legislativo 152/06. Il decreto, salvo obiezioni, sarà pubblicato sul sito del ministero al termine del periodo di sospensione di 3 mesi che scadrà 08/07/2022.

Basandoci dunque su quanto definito dalle linee guida del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) adottate dallo stesso Ministero per la stesura delle linee guida, e basandoci sulla lettura del testo di legge visto poc’anzi, si evincono 2 situazioni differenti di etichettatura minima a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi:

B2B (commerciale/industriale) o

B2C (consumatore)

E a seconda che l’imballaggio sia:

Monocomponente o

Multicomponente

 

Etichettatura degli imballaggi monocomponenti destinati al B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. b) Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce:

 

di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”

 

oppure

di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,

 

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Un esempio grafico è riportato nell’immagine sottostante: si fa presente che le informazioni si suddividono su 3 livelli:

cogente: informazioni obbligatorie per rispondere alla norma

Altamente consigliate: per rendere la comunicazione più efficace

Consigliate: per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità.

Vedi qui

Etichettatura degli imballaggi multicomponenti destinati al B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

 

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

  1. a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. b) Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce:

–  di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”

 

oppure

di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,

 

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

 

Una precisazione: si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

 

Chiarimenti della Circolare 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica.

Al fine di fornire informazioni agli operatori del settore alimentare più puntuali e di chiarire i dubbi alimentati dal decreto legislativo n. 116 ed alla sua applicabilità, il Ministero della transizione ecologica ha fornito, attraverso la circolare n. 52445 del 17.05.2021 alcuni chiarimenti.

Si riporta estrapolazione della nota stessa:

  • Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Come sopra esposto, la disposizione contenuta nell’art. 219, comma 5, secondo periodo del TUA prevede puntualmente che i produttori degli imballaggi siano i soggetti obbligati a “indicare……la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”. In merito, invece, all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI richiamate, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati. Ed invero, il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del TUA prevede genericamente che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

 Di conseguenza, la problematica sopra esposta necessita di alcuni chiarimenti anche in ragione di quanto previsto all’art. 261 comma 3 del TUA, il quale prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

 Chiarito dunque che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, necessita evidenziare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).

Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

 Inoltre, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa…”.

 

 Chiariti i soggetti su cui ricade l’obbligo previsto dalla nuova normativa di cui al comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è opportuno soffermarsi su alcune tipologie di imballaggi da dover etichettare dalle quali discendono alcune criticità.

  • Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Occorre rilevare infatti che in merito a tale tipologie di imballaggi è stata segnalata una criticità di tipo economico e strutturale per i soggetti tenuti all’ obbligo di indicare i materiali utilizzati per l’imballaggio stesso di cui al secondo periodo, del comma 5, dell’art. 219 del TUA.

 Inoltre, in alcuni di questi casi, tale imballaggio, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un semilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito.

Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

Con riferimento ai “cd. preincarti” definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per tali casistiche sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo ex art. 219 comma 5, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria), o ad imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso; sia perchè molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

Chiariti tali aspetti, anche in merito a dette tipologie di imballaggio, è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

  • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l’apposizione dell’etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2 ) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

  • Imballaggi destinati all’esportazione

Il comma 5, dell’art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.

 Di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti.

 La normativa di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal recepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

 In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

 

Alcune simbologie usate negli anni passati per l’identificazione dei materiali di imballaggio o come indicazioni volontarie usate dai produttori risultano, alla luce della nuova normativa, incompatibili o incompleti. Le stesse indicazioni dei CONAI riportano alcuni esempi:

 

Simbolo del “triangolo con tre frecce”

numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311: ad esempio le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo.

Inoltre, gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con “7” o “07” other, a volte posti all’interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e adottando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

 

Ciclo di Moebius

L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Moebius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

L’inserimento di dato simbolo non preclude però che l’etichetta non riporti la corretta identificazione dei materiali di imballaggio e la loro raccolta.

Può essere inserito volontariamente se rispettata la norma citata.

 

Pittogramma omino con cestino

Il pittogramma è un invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente.

In realtà la legge non l’ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ide_azione, che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall’ art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto legislativo 152/2006.

 

Etichettatura ambientale in sintesi

La seguente tabella, estrapolata dalle “Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi” del Conai (emissione del 03.03.2022), riassume in maniera schematica le indicazioni da apporre in etichetta, suddividendole per obbligatorie e facoltative.

 

  IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALEIMBALLAGGI B2B
CONTENUTIInformazioni obbligatorieCodifica come da decisione 129/97/CE
Indicazioni sulla raccolta. Deve essere indicata chiaramente la famiglia di materiale corrispondenteIndicazioni sulla raccolta. Deve essere indicata chiaramente la famiglia di materiale corrispondente
Informazioni consigliate/facoltativeIndicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune

 

Tipologia di imballaggio

 

Per gli imballi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste dalla Decisione 129/97/CE, gli imballi multistrato, i compositi a prevalenza plastica

 

Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità

DOVE?Scelta miglioreSu ciascuna componente separabile
…Se non è possibileRiportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
…Se non è possibileRiportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull’etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l’informazione al consumatore.
FORMATO E VISUAL (Linee guida)Grandezza dei caratteriMaggiore o uguale a 1.2 mm
Colori (facoltativo)Blu per la carta

Marrone per l’organico

Giallo per la plastica

Turchese per i metalli

Verde per il vetro

Grigio per l’indifferenziato

TEMPISTICHEL’obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2023.

Gli operatori del settore, inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte.

 

Perché è importante l’analisi merceologica dei rifiuti

By Sicurezza AmbientaleNo Comments

L’analisi merceologica dei rifiuti è indispensabile per una corretta classificazione ed un adeguato smaltimento.

Ai sensi dell’art. 183 alla lettera f) del D.Lgs. 152/2006, il produttore di rifiuti è ‘’il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti’’.

Pertanto il produttore di un rifiuto è sempre il responsabile della sua corretta classificazione, dell’attribuzione del codice CER, del suo smaltimento o rimpiego. Tutte queste attività rientrano nella gestione integrata del rifiuto stesso, per la quale è indispensabile la conoscenza dell’origine del rifiuto e l’indagine analitica.

A tal fine, l’analisi merceologica di un rifiuto consente di avere un’analisi qualitativa e quantitativa dello stesso allo scopo di programmarne in maniera specifica il relativo destino, dalle attività di raccolta e trasporto a quelle di trattamento e/o smaltimento. Operativamente il rifiuto viene scomposto in più frazioni (dette classi), che verranno esaminate per generare le informazioni sulla caratterizzazione dello stesso.

 

Le classi merceologiche

Al termine di tale analisi è possibile individuare le seguenti classi merceologiche:

  • Vetro
  • Legno, da imballaggio e non
  • Plastica, da imballaggio e non
  • Carta
  • Cartone
  • Verde: foglie, potature ecc
  • Metalli da imballaggio
  • Organico
  • RUP: farmaci, batterie, vernici ecc

Un valido esempio di tipologia di rifiuti sui quali applicare un’analisi merceologica sono quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come la carta e cartone, il vetro o la plastica, che per la loro natura possono essere classificati non pericolosi senza sottoporli ad ulteriori indagini analitiche.

 

Il campionamento

Affinché un’analisi merceologica possa fornire risultati attendibili, deve essere condotta seguendo metodi di analisi e di campionamento ufficiali e standardizzati. In particolare è fondamentale la corretta modalità di campionamento, in quanto il rifiuto prelevato deve presentarsi eterogeneo e rappresentativo della natura media dello stesso.

A tal fine è utile la preparazione del piano di campionamento a cui fanno riferimento le seguenti norme:

UNI EN 14899:2005 “Caratterizzazione dei rifiuti – Campionamento dei rifiuti – Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento” ed UNI 10802:2013 “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”.

In conclusione, le analisi merceologiche, unite anche a determinazioni di tipo chimico fisico (come ad esempio: potere calorifico superiore e inferiore, umidità, pH, sostanze volatili e ceneri, test di cessione), possono costituire un valido elemento per valutare l’ammissibilità in discarica o le soluzioni impiantistiche più idonee.

L’accreditamento del laboratorio che esegue le analisi è fondamentale perché assicura:

  • Garanzie sulla catena metrologica adottata e quindi dei dati;
  • Inconfutabilità dei risultati;
  • Buona fede dal punto di vista giuridico;
  • Certezza della prova.

Le modalità di corretta assegnazione del codice CER

By Sicurezza AmbientaleNo Comments

Il termine “gestione” deriva dal verbo latino “gerere” che può essere tradotto come “amministrare”, ovvero curare lo sviluppo di un qualcosa, finalizzato in ultimo al raggiungimento di un obiettivo. 

La gestione dei rifiuti, dunque, deve essere vista come una serie di operazioni che intendono portare il rifiuto fino alla sua destinazione finale. 

Sicuramente, le gestioni più efficaci di un bene o di un servizio si riescono ad ottenere soltanto quando chi amministra conosce nel dettaglio la cosa amministrata e i rifiuti non fanno eccezione in questo: se io conosco bene il rifiuto da gestire potrò mettere in atto tutti gli interventi necessari per gestirlo correttamente; viceversa, se non conoscessi bene il rifiuto che devo amministrare, rischierei di prendere decisioni sbagliate, proprio perché basate su informazioni mancanti o errate. 

Conoscere un rifiuto si traduce nel conoscere la sua origine, la sua natura e la presenza di eventuali sostanze “particolari” in esso contenute o che potrebbero essere ragionevolmente in esso contenute. 

Le informazioni/nozioni di cui sopra sono proprio la chiave per arrivare ad una corretta assegnazione del codice EER. 

L’acronimo EER deriva da “Elenco Europeo dei Rifiuti” contenuto nell’Allegato D alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, così come implementato da successive modifiche e integrazioni. 

L’elenco è diviso in capitoli, da 01 a 20, che rappresentano la prima coppia di numeri del codice a sei cifre che caratterizza il rifiuto; un’ulteriore coppia di cifre viene individuata dai sottocapitoli e, infine, le ultime due cifre sono determinate da caratteristiche più specifiche. 

Quindi, la prima cosa da fare è capire a quale capitolo devo fare riferimento; ad esempio, se stessi producendo un rifiuto da un’attività di demolizione, potrei scorrere l’indice dei capitoli fino ad arrivare al 17, che è intitolato proprio “Rifiuti dalle attività di demolizione e costruzione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)”. A questo punto, ignoro completamente gli altri capitoli e vado ad approfondire i diversi sottocapitoli all’interno del capitolo 17. Questa prima assegnazione, quindi, è stata possibile sulla base dell’origine del rifiuto. 

Il passaggio successivo è quello di valutare il sottocapitolo che contiene le informazioni sulla natura del mio rifiuto: se ad esempio, il rifiuto da demolizione in questione, fosse di natura metallica, mi dovrei fermare al sottocapitolo 04, intitolato “metalli (e le loro leghe)”. Il mio codice sta prendendo forma e sarà 17.04.?? 

Per individuare l’ultima coppia di cifre, dovrò leggere attentamente le voci contenute in questo sottocapitolo e trovare quella che rispecchia il mio rifiuto nel dettaglio: se ad esempio fosse “Zinco”, il codice corretto sarebbe 17.04.04. 

Un’altra caratteristica di questo elenco è la presenza di codici pericolosi assoluti, non pericolosi assoluti e di codici a specchio. 

Tecniche di campionamento acque, terreni e rifiuti

By - Tutte, Sicurezza AmbientaleNo Comments

L’analisi di Laboratorio sulle matrici ambientali prevede la determinazione di molti parametri e, per ciascuna prova, è stabilito un protocollo analitico definito.

A nessuno verrebbe mai in mente di effettuare l’analisi degli idrocarburi su un terreno senza seguire un metodo di prova, pesando una quantità a caso, estraendo con un volume non definito e/o iniettando in uno strumento che non sia stato precedentemente tarato.

Il motivo si può facilmente immaginare: senza seguire un protocollo, gli esiti analitici non sono affidabili, né ripetibili e qualsiasi decisione che debba essere presa sulla base dei valori ottenuti, potrebbe essere viziata.

Quindi è ormai assodato che l’analisi di Laboratorio debba essere effettuata, dall’inizio alla fine, rispettando dei criteri definiti, ma forse è meno intuitivo capire quale sia effettivamente l’inizio dell’analisi: molti penseranno che si tratta delle procedure di preparativa del campione oppure le fasi di omogenizzazione o ancora che l’analisi abbia inizio dal prelievo dell’aliquota da pesare.

In realtà, l’analisi di Laboratorio inizia con il campionamento.

Questo significa che, se questa fase analitica del campionamento non segue una procedura definita, non viene effettuata da operatori addestrati e abilitati e non prevede delle operazioni di controllo, il risultato analitico si dovrà considerare falsato, al pari di quanto succederebbe se si effettuasse una pesata su una bilancia non tarata o se l’analista che effettua la determinazione dei metalli non sappia utilizzare lo strumento oppure non abbia eseguito le procedure di controllo dello stesso.

Per questa ragione, le tecniche di prelievo e le modalità di campionamento delle matrici ambientali (acque, terreni e rifiuti) sono state discusse in metodi di prova riconosciuti, al pari delle norme relative alle determinazioni di Laboratorio.

Senza voler entrare nello specifico di quanto viene descritto e discusso in tali metodi di prova, si sottolinea che il minimo comune denominatore di queste norme è la pianificazione e l’approccio ragionato al prelievo.

In sostanza, l’esecuzione di un campionamento corretto parte dalla definizione preliminare degli obiettivi e ragiona sulle modalità più efficienti per ottenere il raggiungimento di tali obiettivi con il minimo sforzo economico possibile, fermo restando la necessità di garantire comunque un sufficiente grado di precisione e affidabilità.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda gli strumenti da impiegare nel prelievo, che devono essere compatibili con l’attività da svolgere, non devono portare contaminazioni accidentali e devono essere verificati prima di ogni impiego.

Inoltre, occorrerà anche valutare i contenitori più idonei per il trasporto e le corrette modalità di conservazione del campione fino alla consegna in Laboratorio. In secondo luogo, si dovranno compilare correttamente tutti i moduli e i documenti necessari per garantire una tracciabilità del campione e dare evidenza di tutti i passaggi necessari.

Tutte queste attività dovranno essere eseguite da personale che conosce la normativa, è pratico nelle tecniche di prelievo e che viene costantemente aggiornato sull’evoluzione tecnologica e legislativa: in sostanza deve essere abilitato e, soprattutto, deve essere monitorato per assicurarsi che mantenga l’abilitazione.

Infine, un ultimo aspetto da considerare che, per importanza dovrebbe essere il primo, è quello legato alla sicurezza: tutte le attività in campo sono potenzialmente pericolose ed è necessario che il tecnico campionatore adotti tutte le misure di sicurezza necessarie e indossi correttamente gli idonei DPI.

Se devi campionare una matrice ambientale per far eseguire una caratterizzazione, affidati ad esperti del settore oppure forma il tuo personale adibito a queste mansioni e metti in vigore specifiche procedure operative da adottare sul campo.

In entrambi i casi, Gruppo Maurizi è la risposta alle vostre esigenze, avendo accreditato le prove di campionamento, disponendo di tecnici con esperienza decennale sui prelievi in campo ed erogando da molti anni corsi di formazione sulle tecniche di prelievo per acque, terreni e rifiuti.

L’analisi di Laboratorio sulle matrici ambientali prevede la determinazione di molti parametri e, per ciascuna prova, è stabilito un protocollo analitico definito.

A nessuno verrebbe mai in mente di effettuare l’analisi degli idrocarburi su un terreno senza seguire un metodo di prova, pesando una quantità a caso, estraendo con un volume non definito e/o iniettando in uno strumento che non sia stato precedentemente tarato.

Il motivo si può facilmente immaginare: senza seguire un protocollo, gli esiti analitici non sono affidabili, né ripetibili e qualsiasi decisione che debba essere presa sulla base dei valori ottenuti, potrebbe essere viziata.

Quindi è ormai assodato che l’analisi di Laboratorio debba essere effettuata, dall’inizio alla fine, rispettando dei criteri definiti, ma forse è meno intuitivo capire quale sia effettivamente l’inizio dell’analisi: molti penseranno che si tratta delle procedure di preparativa del campione oppure le fasi di omogenizzazione o ancora che l’analisi abbia inizio dal prelievo dell’aliquota da pesare.

In realtà, l’analisi di Laboratorio inizia con il campionamento.

Questo significa che, se questa fase analitica del campionamento non segue una procedura definita, non viene effettuata da operatori addestrati e abilitati e non prevede delle operazioni di controllo, il risultato analitico si dovrà considerare falsato, al pari di quanto succederebbe se si effettuasse una pesata su una bilancia non tarata o se l’analista che effettua la determinazione dei metalli non sappia utilizzare lo strumento oppure non abbia eseguito le procedure di controllo dello stesso.

Per questa ragione, le tecniche di prelievo e le modalità di campionamento delle matrici ambientali (acque, terreni e rifiuti) sono state discusse in metodi di prova riconosciuti, al pari delle norme relative alle determinazioni di Laboratorio.

Senza voler entrare nello specifico di quanto viene descritto e discusso in tali metodi di prova, si sottolinea che il minimo comune denominatore di queste norme è la pianificazione e l’approccio ragionato al prelievo.

In sostanza, l’esecuzione di un campionamento corretto parte dalla definizione preliminare degli obiettivi e ragiona sulle modalità più efficienti per ottenere il raggiungimento di tali obiettivi con il minimo sforzo economico possibile, fermo restando la necessità di garantire comunque un sufficiente grado di precisione e affidabilità.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda gli strumenti da impiegare nel prelievo, che devono essere compatibili con l’attività da svolgere, non devono portare contaminazioni accidentali e devono essere verificati prima di ogni impiego.

Inoltre, occorrerà anche valutare i contenitori più idonei per il trasporto e le corrette modalità di conservazione del campione fino alla consegna in Laboratorio. In secondo luogo, si dovranno compilare correttamente tutti i moduli e i documenti necessari per garantire una tracciabilità del campione e dare evidenza di tutti i passaggi necessari.

Tutte queste attività dovranno essere eseguite da personale che conosce la normativa, è pratico nelle tecniche di prelievo e che viene costantemente aggiornato sull’evoluzione tecnologica e legislativa: in sostanza deve essere abilitato e, soprattutto, deve essere monitorato per assicurarsi che mantenga l’abilitazione.

Infine, un ultimo aspetto da considerare che, per importanza dovrebbe essere il primo, è quello legato alla sicurezza: tutte le attività in campo sono potenzialmente pericolose ed è necessario che il tecnico campionatore adotti tutte le misure di sicurezza necessarie e indossi correttamente gli idonei DPI.

Se devi campionare una matrice ambientale per far eseguire una caratterizzazione, affidati ad esperti del settore oppure forma il tuo personale adibito a queste mansioni e metti in vigore specifiche procedure operative da adottare sul campo.

In entrambi i casi, Gruppo Maurizi è la risposta alle vostre esigenze, avendo accreditato le prove di campionamento, disponendo di tecnici con esperienza decennale sui prelievi in campo ed erogando da molti anni corsi di formazione sulle tecniche di prelievo per acque, terreni e rifiuti.

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