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Sicurezza sul Lavoro

Il Microclima nei luoghi di Lavoro: valutazione e gestione del rischio

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Il disagio microclimatico è una delle principali problematiche riportate dai lavoratori all’interno degli uffici. Si tratta di un problema di difficile soluzione, in quanto il comfort termo-igrometrico dipende da molti fattori che agiscono in maniera sinergica sulla percezione individuale e sul senso di benessere personale.

Sebbene esistano norme tecniche e regolamenti che stabiliscono dei precisi intervalli di temperatura, umidità, velocità dell’aria entro cui il clima degli ambienti deve rientrare, non è raro che i Datori di Lavoro e i loro referenti in azienda si trovino a dover gestire lamentele, talvolta anche contrastanti, dovute alla percezione che ogni lavoratore ha del microclima.

Esistono tuttavia dei valori e delle metodologie che si avvicinano molto all’obiettivo principale che è quello di rendere un ambiente di lavoro percepito confortevole a livello di benessere microclimatico.

S = M – W ± CRES ± ERES ± K ± C ± R – E

Per comprendere al dinamica del fenomeno bisogna prendere in analisi la formula che calcola il bilancio energetico sul corpo umano, espressa in energia per unità di tempo, che è:

nella quale:

M           potenza termica prodotta dai processi metabolici (nelle più recenti normative viene usato il termine “metabolismo energetico”);

W          potenza meccanica impegnata per compiere lavoro meccanico;

CRES                  potenza termica scambiata nella respirazione per convezione;

ERES                  potenza termica scambiata nella respirazione per evaporazione;

K            potenza termica scambiata per conduzione;

C            potenza termica scambiata per convezione;

R            potenza termica scambiata per irraggiamento;

E            potenza termica ceduta per evaporazione (traspirazione e sudorazione);

S           differenza tra la potenza termica acquisita e dissipata dal corpo umano.

I termini CRES, ERES, K, C, R compaiono nella formula con il segno + se nello scambio termico nell’ambiente di lavoro si ha guadagno netto di energia, e viceversa sono preceduti dal segno – se si ha perdita netta di energia.

La soggettività della percezione del microclima è data principalmente dal fatto che ogni individuo ha un proprio metabolismo energetico basale leggermente differente e perciò il bilancio energetico risulta diverso anche a parità di condizioni nel luogo di lavoro.

Per gestire questo rischio, che rientra a pieno titolo tra i rischi obbligatori da valutare negli ambienti di lavoro1, si può andare a calcolare un indice che mira ad individuare le condizioni microclimatiche in cui ci sia il maggior numero possibile di soddisfatti in un ambiente di lavoro. L’indice in questione è detto PMV (Predicted Mean Vote) di Fanger ed è un indice che predice la sensazione termica soggettiva valutandola su una scala a 7 valori (da +3 “molto caldo” a -3 “molto freddo”) espressa da soggetti esposti alle stesse condizioni microclimatiche. Più nel dettaglio la norma tecnica UNI EN ISO 7730:2006 propone, per il mantenimento del confort termico, valori di PMV compresi tra +0,5 e -0,5 e le correla a un altro indice, il PPD (predicted percentage of disatisfied) che esprime, in percentuale, la predizione sulle persone insoddisfatte (in quanto si stima che, anche con un PMV=0, esisterà sempre una percentuale di persone insoddisfatte del 5% di cui la metà ha caldo e l’altra metà sente freddo).

Alla luce di una valutazione approfondita, nei luoghi di lavoro la percentuale di insoddisfatti ritenuta accettabile è del 10% (valore di PMV tra +0,5 e -0,5).

L’individuazione dell’indice è legata alla valutazione di parametri tecnici presenti nei luoghi di lavoro, per cercare di ricondurre a dei valori numerici oggettivi situazioni che sono inevitabilmente influenzate dalla percezione individuale, e più precisamente si va a misurare, con una strumentazione adeguata e correttamente tarata, i seguenti parametri:

ParametriQuantitàSimboloUnità di misura
 

FISICI

temperatura dell’ariata°C o K
temperatura media radiantetr°C o K
pressione parziale del vapore acqueopaPa (1 Pa = 1 N/m2)
velocità relativa dell’ariavam/s
 

INDIVIDUALI

attività metabolica

(ovvero dispendio metabolico ovvero metabolismo energetico)

 

M

W/m2  o met (1 met = 58,2 W/m2) pari a 104,8 W per la superficie corporea standard di un individuo adulto (1,8 m2)
isolamento termico del vestiarioIclm2K/W o clo (1 clo = 0,155 m2K/W)

 

 

Le normative stabiliscono che durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

Condizioni microclimatiche ottimali
StagioneTemperatura dell’aria (T)Umidità Relativa (UR)Velocità dell’aria(V)
Inverno*19-22°C40-50%0,01- 0,1 m/s
Estate*24-26°C50-60%0,1-0,2 m/s

 

 

Gli uffici sono considerati ambienti di lavoro caratterizzati da microclima “moderato”, per cui in linea di principio a basso rischio di gravi conseguenze per la salute dei lavoratori che si trovano al suo interno. Questo, tuttavia, non significa che non sia probabile riscontrare situazioni di discomfort termoigrometro superiori ai valori sopracitati, anzi più spesso accade il contrario. La progettazione degli uffici, soprattutto nelle strutture moderne, caratterizzate da ampie pareti vetrate e disposizione delle postazioni in modalità “open-space”, rende sempre più diffuso il disagio microclimatico tra i lavoratori.

Molti datori di lavoro vengono quindi coinvolti in situazioni di malcontento, per le quali la ricerca di una soluzione risulta essere spesso un’impresa ardua, ma che non devono essere assolutamente ignorate, trattandosi di un rischio rientrante nella sfera di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

Questa valutazione, inoltre, è molto importante, poiché una errata gestione del clima degli ambienti lavorativi può avere un impatto negativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori e sia sulla produttività in termini di quantità e qualità.

Una corretta valutazione può essere svolta solamente con strumenti certificati e tarati periodicamente in grado di determinare oggettivamente e con precisione le condizioni operative e consentire di stimare il rischio per i lavoratori derivante dalle condizioni microclimatiche, in relazione all’attività svolta.

Le soluzioni da adottare per evitare una scorretta temperatura ambientale e garantire un confort microclimatico (tipicamente compreso tra 17-21 °C in inverno e 19-23 °C in estate) sono:

  • Garantire un buon isolamento termico dell’ambiente
  • Adottare sistemi di apertura e chiusura dei portoni che riducano al minimo gli scambi termici tra esterno e interno e progettare zone di transizione termica
  • Predisporre un adeguato impianto di condizionamento/riscaldamento e formare il personale sul corretto utilizzo
  • Evitare eccessi di superfice vetrate che aumentano l’irraggiamento d’estate e la dispersione termica d’inverno
  • Posizionare le postazioni di lavoro tenendo conto dei punti termici particolari all’interno dell’ambiente

 

 

 

Note:

1D.lgs. 81/2008 contiene disposizioni in due parti distinte:

  1. nell’Allegato IV punto 9 il microclima viene considerato come requisito di salute e sicurezza, sottolineando la necessità di “adeguatezza” della temperatura, dell’umidità, e della velocità dell’aria nonché la relazione tra questi parametri ed i metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori in un’ottica di massimizzazione del comfort
  2. nel Titolo VIII il microclima viene invece considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Qui sottolinea l’urgenza di intervento mirato alla minimizzazione e ove possibile alla eliminazione del rischio laddove il microclima impatta sulla salute del lavoratore

 

Bibliografia

 

  • ACGIH: Treshold Limit Value, Anno 1994-95

 

  • Carmine Melino (1992) Lineamenti di Igiene del Lavoro, Società Editrice Universo, Roma

 

  • Luigi Ambrosi, (1998) Vito Foà Medicina del Lavoro, UTET

 

  • DPR 19 marzo 1956 art.10

 

  • lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 art.33

 

  • lgs. 09 Aprile n° 81 del 2008

 

  • ISO Standard 7730, Moderate thermal environmets, Genere 1985

 

  • Fanger P.O., Thermal comfort, Robert E. Krieger, Florida 1982

 

  • INAIL – La valutazione del microclima 2018

 

  • DPR 16 aprile 2013, n. 74

Formazione Finanziata: tutte le opportunità di uno strumento unico per le Aziende

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La formazione finanziata è la possibilità, per le aziende, di organizzare e di beneficiarie di corsi di formazione per il proprio personale, i cui costi sono in parte o totalmente coperti da contributi pubblici. Le fonti di finanziamenti sono le più disparate, dai fondi Europei, passando per le Regioni, le camere di commercio e ovviamente i fondi interprofessionali.

Quali sono i vantaggi della formazione finanziata

Entrare a far parte di un sistema mutualistico permette alle aziende di formare i dipendenti gratuitamente, scegliere le date dei corsi e le modalità (in aula o da remoto), non avere oneri amministrativi o di organizzazione, e avere un partner che ricorda al datore di lavoro le scadenze relative alla formazione obbligatoria.

In conclusione, possiamo affermare che la formazione finanziata è un’opportunità che andrebbe sfruttata maggiormente dalle aziende con lavoratori, risparmiando tempo e abbassando notevolmente i costi dei corsi di formazione utili alla crescita dei dipendenti.

Cosa sono i fondi interprofessionali

I fondi interprofessionali sono organismi di natura associativa promossi e costituiti congiuntamente dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali su base settoriale, istituiti dalla Legge 388/2000, art. 118. La legge li autorizza a raccogliere lo 0,30% del contributo obbligatorio di Indennità di Disoccupazione Involontaria che ogni Azienda versa mensilmente all’INPS e a ridistribuirlo ai propri iscritti per finanziare attività di formazione rivolte ai lavoratori.

Per aderire ad un fondo si attua una procedura standard in cui l’azienda ne richiede l’iscrizione tramite l’accesso all’UNIEMENS, indicando la data di iscrizione e il numero di lavoratori presenti. L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia UNIEMENS, nel quale è stato inserito il codice di iscrizione.

Se un’impresa possiede più matricole Inps l’adesione va effettuata per ogni diversa ragione sociale e non si può essere iscritti a più fondi con la stessa azienda. Inoltre, va specificato che si può cambiare il fondo in qualsiasi momento lo si voglia. È possibile richiedere il trasferimento al nuovo Fondo del 70% di quanto già versato al precedente Fondo, e l’importo non deve essere inferiore ai tremila euro.

Sistema di Imprese: la collaborazione di Gruppo Maurizi con FonArcCom

Il Gruppo Maurizi ha deciso di collaborare con un fondo di nome FonArCom, creando un raggruppamento di aziende, detto SDI (Sistema di Imprese), che tramite il nostro supporto ha l’opportunità di intraprendere percorsi formativi gratuiti.

Possono entrare nel SDI tutte le aziende in regola con il versamento dei contributi obbligatori, indipendentemente da dimensione, settore di appartenenza e necessità formative. Dal 2019 ad oggi questa partnership di successo ha già 190 aziende aderenti, 18 piani finanziati e 2163 dipendenti formati.

Sfruttando questa normativa si possono formare lavoratori e lavoratrici dipendenti per i quali sussiste l’obbligo di contribuzione (PT/FT), lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, disoccupati, apprendisti e lavoratori in CIG. Non si possono invece formare Co.co.co, dirigenti, amministratori, titolari di aziende, collaboratori a P.IVA, stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali.

 

Gruppo Maurizi è a disposizione e può supportarvi per attivare questo meccanismo virtuoso.

Obbligo piano di emergenza ed evacuazione

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Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della gestione delle emergenze che possono verificarsi nei luoghi di lavoro (incendi, esplosioni ed altro). Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è uno strumento fondamentale per guidare i lavoratori per comportamenti corretti a salvaguardia della sicurezza. Vista la pubblicazione del DM 02/09/2021, si richiede obbligatoriamente un aggiornamento del PEE per tutte le aziende. 

Obbligo piano di emergenza ed evacuazione: cos’è il PEE

È un documento sintetico che spiega come bisogna comportarsi in situazioni di emergenza. Deve essere sintetico, di facile comprensione e a disposizione di tutti i lavoratori

Quando è obbligatorio il PEE

Il piano di emergenza ed evacuazione è obbligatorio per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle in cui si svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Quindi rientrano nell’obbligo moltissimi uffici, considerato il numero esiguo di dipendenti oltre il quale è definita l’obbligatorietà e molte attività trasversali di cui al DPR 151/2011: stabilimenti, impianti, depositi in cui si lavorano sostanze infiammabili, reti di trasporto, centrali di produzione, officine, laboratori, locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 persone e superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, strutture ricettive con oltre 25 posti letto, scuole, strutture sanitarie.

Chi redige il PEE

La stesura del piano di emergenza ed evacuazione spetta al datore di lavoro, con il supporto di RSPP, addetti al primo soccorso, addetti alla prevenzione incendi. Queste figure sono individuate dal datore di lavoro, che designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l’incarico. Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Cosa deve includere il PEE 

Secondo il DM 02/09/2021, il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: 

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio; 
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare; 
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari; 
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

Inoltre, deve includere o fare riferimento anche a una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:  

  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo e alle compartimentazioni antincendio;  
  • l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;  
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;  
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;  
  • l’ubicazione dei locali a rischio specifico;  
  • l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;  
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. 

Piano di emergenza ed evacuazione: quali sono gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

  • organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

Nella struttura, deve essere garantita la presenza di mezzi estintori idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Piano di emergenza ed evacuazione: come assistere le persone con esigenze speciali in caso di incendio 

Il DM 02/09/2021 specifica che spetta al datore di lavoro individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali tenendone conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro. 

Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee e i bambini. 

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve pertanto prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell’allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC). 

Fonte: DM 02/09/2021

Le radiazioni ionizzanti e i rischi derivanti dall’esposizione

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Per radiazioni si intende un trasferimento di energia da un mezzo che le produce (radiante) a un mezzo che le riceve (irradiato) tramite moto di particelle corpuscolari o di onde elettromagnetiche.

Le radiazioni ionizzanti, nello specifico, sono delle onde elettromagnetiche o particelle cariche che trasferiscono una quantità di energia capace di liberare elettroni dagli atomi formando ioni. Il D.Lgs. 101/2020, ovvero il decreto che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le definisce così: «Particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d’onda non superiore a 100 nanometri o a una frequenza non inferiore a 3*10^15 Hz, in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente interagendo con la materia».

Possiamo individuare due categorie di radiazioni ionizzanti: le particelle cariche (Radiazioni α, Radiazioni β) e onde elettromagnetiche (Raggi X e Raggi γ).

Perché le radiazioni ionizzanti sono pericolose

Le radiazioni ionizzanti sono pericolose per la salute umana perché possono interagire con il DNA provocando delle rotture del DNA o possono interagire con i componenti cellulari librando dei radicali liberi.

Il principale problema dovuto all’esposizione alle radiazioni ionizzanti è la possibile insorgenza di neoplasie.

Che tipo di rischi si corrono sottoponendosi a indagini diagnostiche

Le indagini diagnostiche normalmente sono a basso dosaggio o comunque hanno un dosaggio controllato e testato. L’esposizione alle radiazioni nel caso di indagini diagnostiche risulta giustificata, in quanto si ritiene fondamentale esporsi per andare a verificare diverse patologie. Quello che deve essere evitato sono le esposizioni non giustificate, che potremmo definire inutili, e le esposizioni del personale che esegue l’indagine radiologica o che impiega le radiazioni ionizzanti.

Chi si occupa del controllo delle esposizioni

La figura professionale è l’Esperto di Radioprotezione, che è la persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la Sorveglianza Fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

Cosa fare in caso di presenza di radiazioni ionizzanti

Qualora si impieghino sostanze radioattive o macchine radiogene che emettano radiazioni ionizzanti il Datore di lavoro deve nominare un Esperto di radioprotezione al fine di ricevere tutte le indicazioni e di effettuare la valutazione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti. L’Esperto di radioprotezione supporterà anche il datore di lavoro nella redazione delle norme interne di sicurezza e provvederà a classificare le aree dove sussiste il rischio di radiazioni e il personale che le impiega.

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Gestione del rischio legionella negli stabilimenti termali

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La proliferazione di legionella all’interno delle strutture termali è un’eventualità tutt’altro che improbabile e che dev’essere gestita con professionalità e tempismo, per assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti.

DOVE NASCE IL PROBLEMA

La Legionella è un batterio ubiquitario che prolifera negli ambienti umidi in cui trova condizioni favorevoli, quali il ristagno e temperature comprese tra i 20 e i 50°C. Tali condizioni vanno spesso di pari passo con quanto si riscontra negli stabilimenti termali, dove le acque utilizzate per i trattamenti possono trovarsi proprio in questo intervallo e quindi dare luogo a proliferazioni incontrollate.

QUALI SONO I RISCHI

La crescita di legionella all’interno degli impianti termali può comportare gravi rischi per la salute di coloro che si sottopongono ai trattamenti, che non devono essere sottovalutati.

L’inalazione di legionelle attraverso le microgocce di acqua sotto forma di aerosol, da parte di soggetti debilitati o con sistema immunitario compromesso, causa l’insorgenza di patologie quali la febbre di Pontiac o, nei casi più gravi, la Legionellosi.

Questo tipo di evento è quindi probabile nell’ambito di trattamenti termali che si basano proprio sulla nebulizzazione di acque calde o tiepide, soprattutto nei confronti di persone con condizioni di salute non del tutto perfette.

COSA CHIEDE LA LEGGE

La normativa italiana richiede che i gestori delle strutture termali applichino i protocolli dettagliati all’interno delle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, aggiornate nel 2015.

Uno dei principali adempimenti richiesti dalle Linee Guida è rappresentato dalla valutazione del rischio, finalizzata all’adozione da parte della struttura di idonee misure preventive. I gestori devono, quindi, redigere e periodicamente aggiornare, almeno una volta l’anno, un documento che tracci formalmente tutte le attività svolte per ridurre la probabilità di proliferazione del batterio.

Inoltre, ogni volta che ci siano sospetti di variazioni nelle condizioni degli impianti, ad esempio a seguito di ristrutturazioni o casi di contaminazione, si dovrà rivalutare il rischio e prevedere nuove misure di gestione del rischio.

Il documento di valutazione e, di conseguenza, il piano di controllo implementato dalla struttura, deve comprendere non solo gli impianti di distribuzione ed erogazione delle acque termali, ma anche tutti gli altri impianti a rischio, ad esempio quelli idrosanitari o aeraulici.

CHI PUO’ AIUTARE

Il processo di valutazione del rischio deve essere guidato da professionisti esperti, in grado di individuare con precisione i punti critici per una potenziale proliferazione. Nella maggior parte dei casi, la fase di studio delle condizioni dell’impianto non può prescindere da campionamenti analitici delle acque (termali e non) volti a individuare eventuali contaminazioni già in atto, da contrastare immediatamente.

L’esperienza in questo settore è essenziale per guidare, poi, il gestore dello stabilimento termale nei processi di riduzione e gestione del rischio, indicando le migliori prassi e le tipologie di trattamenti manutentivi e igienici più corrette e idonee per la specifica realtà.

I tecnici e i consulenti di Gruppo Maurizi, forti dell’esperienza pluriennale nella gestione di impianti di ogni complessità, possono assistere i gestori degli stabilimenti termali in ogni fase del processo di gestione.

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Formazione addetti antincendio: le nuove regole dal 4 ottobre 2022

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La formazione antincendio, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, è erogata in funzione della tipologia di rischio: basso, medio ed alto. I lavoratori incaricati ed appartenenti alle squadre antincendio, devono ricevere una formazione che varia in funzione del livello di rischio.  

La nuova normativa

Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro: in particolare, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5,6 e 7 del decreto. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre.  

Le nuove denominazioni dei corsi

La suddivisione dei percorsi formativi in tre gruppi in base al livello di rischio resta ma cambiano le denominazioni dei corsi:

  • ü da “attività ad alto rischio” ad “attività di livello tre”: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
  • ü da “attività a medio rischio” ad “attività di livello due”: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata
  • ü da “attività a basso rischio” ad “attività di livello uno”: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.

 

Gli aggiornamenti

L’articolo 5 del nuovo decreto stabilisce che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora e come previsto dal DM 388/2003 per gli addetti di primo soccorso. Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023. Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).  

Le nuove metodologie didattiche

Il decreto stabilisce che, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possono essere utilizzate metodologie di apprendimento innovative. Nello specifico, la divulgazione dei contenuti formativi può essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona). Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona). Per sapere quali corsi è possibile frequentare in e-learning.  

Le esercitazioni pratiche

Il nuovo decreto introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche da svolgere in presenza per tutti i livelli di rischio. Fino al 3 ottobre 2022, è possibile utilizzare ausili multimediali in aula in alternativa alla parte pratica in presenza  

Scopri il nostro corso antincendio

La qualità dell’aria negli ambienti di lavoro

By Sicurezza sul LavoroNo Comments

Negli ambienti di lavoro deve essere garantito un adeguato ricambio dell’aria, tramite aperture verso l’esterno (finestre, porte, altre aperture) che attraverso impianti di ventilazione che captano l’aria esterna, eventualmente filtrandola e modificandone la temperatura. Oltre alla presenza di persone, che consumano ossigeno con la respirazione, anche molti altri fattori influenzano la qualità dell’aria: stampanti o fotocopiatrici riscaldano l’ambiente e rilasciano sostanze chimiche pericolose, soprattutto in caso di manutenzione non adeguata, sostanze chimiche possono venir disperse da carta e plastica o dai prodotti usati per la pulizia, allergeni possono derivare da prodotti chimici, animali o piante, mentre particelle di polvere e sporco (compreso il pulviscolo stradale) possono provenire dall’esterno.

La Sick Building Syndrome (SBS)

A volte, in presenza di molteplici sintomi di origine non chiara, si parla di “sindrome del palazzo malato”, un insieme di fattori di rischio che possono contribuire a quei sintomi. Vediamo brevemente quali possono essere:

· Contaminanti chimici: inclusi i composti organici volatili, formaldeide, radon, amianto.

· Contaminanti biologici: polline, batteri, virus, funghi, muffe.

· Inquinanti atmosferici: particolato aerodisperso (PM2,5), ozono, metalli pesanti.

· Ventilazione inadeguata: senza una corretta ventilazione gli inquinanti interni possono accumularsi, con in aggiunta aumento di anidride carbonica.

· Fattori ambientali: illuminazione, acustica, temperatura ed umidità, ergonomia

· Fattori psicologici: alti livelli di stress, scarsa comunicazione e altri fattori psicologici individuali.

Il monitoraggio microbiologico ambientale ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e delle superfici. La concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità dell’aria nell’ambiente mentre la contaminazione delle superfici può essere indicativa dell’efficacia delle procedure di pulizia e sanificazione. Il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro (materiali, strumenti, indumenti, ecc.).

Nel caso di attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (ossia nelle quali gli agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, per esempio industrie farmaceutiche) si procederà al monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici; tale monitoraggio consentirà la verifica dell’efficacia delle misure di contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori. Per gli ambienti di lavoro indoor nei quali la presenza di agenti potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di monitoraggio da effettuare. Per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva, è consigliabile affiancare ai campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la quantificazione degli allergeni eventualmente presenti.

 

Le attività di campionamento

Il monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi può essere di tipo attivo (campionamento mediante SAS) o passivo (campionamento direttamente con piastra petri contenente terreno agarizzato), ed essere finalizzato ad una valutazione quantitativa e/o qualitativa. Nell’analisi quantitativa si stima la quantità totale di microrganismi presenti in volumi noti di aria aspirati dal SAS. I microrganismi presenti in volumi rappresentativi di aria sono raccolti su appositi terreni di coltura e incubati alle opportune condizioni di sviluppo (temperatura e tempo), allo scopo di consentire la formazione di colonie visibili a occhio nudo. Poiché ogni colonia è teoricamente ascrivibile ad un unico microrganismo originario, il numero delle colonie cresciute sui terreni di coltura (indicate come Unità Formanti Colonia, UFC) è sommariamente rapportabile al numero di microrganismi vitali presenti nel campione di aria; il dato è poi rapportato al volume di 1 m3 d’aria. I parametri microbiologici di base comunemente valutati sono i seguenti:

· carica batterica totale psicrofila: indicatore della contaminazione batterica ambientale, in quanto i batteri psicrofili hanno una temperatura di accrescimento ottimale intorno ai 25°C (range 15°-30°C) ;

· carica batterica totale mesofila: indicatore della contaminazione di origine umana e animale; la flora mesofila ha una temperatura ottimale di accrescimento intorno ai 37°C (range 25°-40°C);

· carica fungina totale (muffe e lieviti): indicatore ambientale spesso correlato alla presenza di elevata umidità e polverosità, ridotta ventilazione e scarsa qualità dell’aria. Alcune muffe possono essere responsabili di patologie infettive, di reazioni di ipersensibilità, reazioni allergiche e intossicazioni. È sempre importante, perciò, riuscire non solo a quantificare, ma anche a identificare le muffe presenti specie per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva.

Oltre ai parametri di base, si può procedere alla rilevazione di specifiche categorie microbiche come:

· Staphylococcus spp., indice di contaminazione antropica,

· Coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, indici di contaminazione fecale,

· Legionella pneumophila nell’acqua degli impianti di climatizzazione e degli impianti idrici.

Può essere valutata all’interno di questo tema anche la contaminazione microbiologica delle superfici, che è utilizzata soprattutto per verificare l’efficacia delle procedure di pulizia e dei sistemi di decontaminazione. Le superfici dei piani di lavoro, utensili, apparecchiature, indumenti possono essere campionate mediante tamponi e processate in laboratorio con analisi colturale per la ricerca e la conta dei microrganismi citati in precedenza.

I monitoraggi ambientali

Gli inquinanti indoor possono essere di natura chimica oltre che microbiologica, per cui anche per loro è necessario un monitoraggio ambientale negli spazi di vita e di lavoro in modo da

accertarsi che gli inquinanti veicolati negli spazi suddetti, siano in concentrazioni tali da non arrecare danni alla salute e non creare situazioni di malessere.

In particolare la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è soggetta ad una specifica legislazione (DLgs 81/08) ed i valori limite di esposizione professionale sono presenti nell’allegato XXXVIII e nell’ACGIH. I Threshold Limit Value (‘’valore limite di soglia” o TLV) delle sostanze chimiche aero disperse, rappresentano le concentrazioni ambientali al di sotto delle quali si ritiene che i lavoratori possano rimanere esposti ripetutamente giorno dopo giorno, per la loro vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la loro salute.

Il livello di emissione della sostanza in questione viene indicato dalla concentrazione di esposizione, espressa in µg/m3.

I parametri chimici di base comunemente valutati sono i seguenti:

· Formaldeide : molto utilizzata come antibatterico e disinfettante in medicina, come additivo nella colla utilizzata nella produzione di mobili, nella produzione di fertilizzanti azotati, come diluente nei coloranti dei prodotti tessili, nell’industria della gomma come agente legante e nei cosmetici come solvente. È un composto volatile ed agente mutageno e cancerogeno per l’uomo secondo la IARC. La sua presenza in un ambiente indoor può essere correlata sia ad un suo uso diretto sia dal rilascio dal mobilio delle abitazioni o del posto di lavoro, in quanto nelle tipologie di pannelli utilizzati per la fabbricazione degli stessi sono utilizzate resine a base di formaldeide, che gradualmente viene rilasciata nel tempo, in funzione al microclima ambientale (calore, umidità, ventilazione).

· Composti Organici Volatili (COV): come si evince dal nome sono sostanze estremamente volatili tanto da essere in grado di evaporare già a temperatura ambiente, da qui la loro pericolosità. La loro presenza negli ambienti confinati può essere causata sia da un rilascio istantaneo (ad esempio a seguito dell’utilizzo di un solvente in una determinata fase di lavorazione) o nel tempo (come ad esempio sostanze utilizzate nell’hobbistica quali: vernici, cere, solventi o per la pulizia della casa quali: antitarme, sgrassatori, profumatori ambiente). Un contributo può essere anche di tipo antropogenico come: emissioni industriali, scarichi delle automobili, fumo di sigaretta e cammini.

Data la grande varietà con cui possono essere prodotti, i COV sono un insieme di numerose sostanze normate raggruppabili in: idrocarburi alifatici, terpeni, idrocarburi aromatici, idrocarburi clorurati, alcoli, esteri, chetoni ed aldeidi.

L’entità dell’esposizione a COV negli ambienti indoor varia in base alle seguenti condizioni:

volume dell’aria all’interno degli ambienti, grado di ventilazione all’interno degli ambienti e dalla loro concentrazione negli ambienti outdoor.

 

Le metodologie di campionamento utilizzate sono differenti in base allo scopo della determinazione ed in funzione della natura chimico-fisica degli analiti da determinare:

a) Canister: per campionamento istantaneo in cui il prelievo di un campione di aria viene eseguito in un’unica volta ed in un punto determinato. Per tale motivo è da considerarsi rappresentativo delle condizioni presenti all’atto del prelievo, necessario per valutare solamente gli effetti istantanei sull’ambiente.

 

b) Tipo attivo: per campionamenti di durata tra le 4-8 ore in maniera continua, ovvero il prelievo dei campioni di aria viene effettuato con l’ausilio di campionatori calibrati a flusso regolabile, che utilizzano trappole costituite da fiale contenenti solidi adsorbenti tipici per quel determinato composto volatile (come per esempio carbone attivo). Il dato che si ottiene è proporzionale al valore del flusso impostato.

 

c) Tipo passivo: per campionamenti di durata da 1 a più giorni, che utilizza il processo fisico di diffusione degli inquinanti, quindi senza l’uso di un’aspirazione forzata e controllata. Il tipico campionatore passivo è il ‘’radiello’’, un tubo di diffusione costituito da una cartuccia cilindrica in rete di acciaio inossidabile contenente carbone attivo o altro tipo di adsorbente specifico per il composto che ci interessa determinare.

I campionatori passivi forniscono valori di concentrazione mediati degli inquinanti.

 

· Amianto: La normativa italiana (art. 247 DL.vo 81/2008) considera e disciplina come amianto (o asbesto) esclusivamente i silicati fibrosi appartenenti a due gruppi

mineralogici principali degli anfiboli e quello del serpentino. Per il campionamento è importante valutare la struttura e fare una suddivisione tra campionamento ambientale e personale.

In particolare per il primo viene impiegato un campionamento statico (per raccogliere campioni di aria in cui si vuole determinare la concentrazione di fibre presenti in un certo periodo di tempo ed in presenza di specifiche condizioni), per il secondo viene utilizzato un dispositivo portatile contenente una pompetta a flusso costante e filtri di esteri di cellulosa con porosità 0.8 µm.

 

· Particolato aereodisperso (PM 2,5 e PM 10): rappresentano le particelle aereodisperse che hanno un diametro aerodinamico < 2,5 μm ed < 10 μm rispettivamente (dove con diametro aerodinamico si intende quel diametro di una particella perfettamente sferica di densità unitaria che abbia le stesse caratteristiche inerziali della particella in esame). Le PM 10 sono particelle appartenenti alla frazione inalabile (cioè in grado di penetrare nel tratto superiore delle vie aeree interessando quindi solo fino la laringe). Le PM 2,5 sono particelle appartenenti alla frazione respirabile (in grado di raggiungere gli alveoli polmonari). Per questo motivo rappresentano un significativo pericolo nelle atmosfere dei luoghi di lavoro, così come nella movimentazione merci che sollevano polveri creando particolato disperso. Il campionamento viene eseguito con appositi filtri.

 

· Gas (CO, NO2, Metano, Acidi): tra i gas come inquinanti indoor possiamo pensare al più comune, il monossido di carbonio CO. Questo è un’emotossina, perché legandosi allo ione del ferro nell’emoglobina del sangue forma un complesso (chiamato carbossiemoglobina) molto più stabile di quello formato dall’ossigeno (chiamato ossiemoglobina), ostacolando così l’apporto di ossigeno necessario al corpo. Essendo un gas inodore, insapore, incolore, non irritante, che senza un’adeguata ventilazione può raggiungere velocemente concentrazioni elevate va monitorata per garantire che rientri nei limiti previsti. La sua fonte principale in un ambiente indoor può essere correlata ad una combustione incompleta (in cui l’ossigeno presente nell’aria non è riuscito a trasformare tutto il Carbonio in CO2, generando CO), oppure essere dovuta a fumo da tabacco, malfunzionamento di caldaie o scaldabagni a gas ed ostruzione di

canne fumarie. In generale il campionamento viene eseguito tramite apposita strumentazione in base alla tipologia di gas che si vuole determinare.

 

Dato che la qualità dell’aria indoor può avere ripercussioni importanti sulla saluta dei lavoratori e sul loro benessere, è importante affidarsi a delle figure esperte che possano effettuare una valutazione del rischio e fornire supporto dal campionamento fino all’interpretazione del dato ottenuto.

 

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Microclima: principali disagi e valutazione del rischio

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Premessa

Nonostante l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi nei luoghi di lavoro al fine salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori (in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08), ci sono dei rischi che è più facile riconoscere come tali ed altri che potrebbero essere più difficili da individuare; uno di essi è proprio il rischio costituito dal microclima negli ambienti di lavoro.

Infatti, spesso nelle aziende non viene attribuita la giusta importanza al microclima degli ambienti lavorativi e non ci si rende conto che condizioni microclimatiche disagevoli come sbalzi di temperatura, umidità o correnti d’aria eccessive, non solo possono compromettere la salute fisica ed il benessere psicologico dei lavoratori, ma possono altresì incidere sulle performance lavorative a discapito della produttività di un’azienda.

 

Cos’è il microclima e perché è importante valutarlo

Con il termine microclima si intende il complesso di parametri ambientali (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) e di altri parametri individuali quali l’attività metabolica correlata al compito lavorativo e la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, che caratterizzano e determinano gli scambi termici tra l’ambiente e gli individui che lo occupano.

Un microclima considerato confortevole genera nelle persone una sensazione di benessere, definita di comfort termico, in cui il soggetto non avverte sensazioni di caldo o di freddo e, contemporaneamente, dimostra uno stato di soddisfazione psichica per le condizioni microclimatiche ambientali.

Un microclima adeguato viene considerato un requisito indispensabile per la salute e la sicurezza di un lavoratore. Condizioni microclimatiche non corrette, infatti, possono dare luogo a diversi effetti sulle persone, che vanno dalla semplice percezione di un disagio termico ad un’influenza negativa sulle loro funzioni vitali, andando ad incidere anche sull’attività lavorativa.

Le condizioni microclimatiche rappresentano quindi un importante fattore ergonomico da preservare in quanto, se inadeguate, possono arrecare un notevole disagio ai lavoratori. La maggior parte della popolazione trascorre infatti molto tempo all’interno di edifici chiusi, lamentando spesso disagi riferibili agli aspetti microclimatici dei locali in cui viene svolta l’attività lavorativa.

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi nei luoghi di lavoro, compresi quelli legati alle condizioni microclimatiche, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori. Pertanto, il microclima degli ambienti di lavoro rappresenta un aspetto che non può e non deve essere trascurato.

 

I disagi derivanti dal microclima inadeguato

Come già detto i disagi derivanti da condizioni microclimatiche inadeguate possono avere un impatto significativo sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico dei lavoratori, nonché sull’economia aziendale.

Un forte stress termico, come ad esempio esposizioni prolungate a temperature inadeguate o a correnti d’aria dirette, possono causare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, gastrointestinale, muscolo-scheletrico, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo con effetti anche gravi sull’intero organismo.

Inoltre, una non corretta manutenzione degli impianti di condizionamento oppure una revisione superficiale dei filtri dell’aria, può essere concausa di una proliferazione batterica negli impianti, soprattutto in presenza di livelli di umidità elevati, con possibili conseguenze a livello biologico (es. contaminazione da legionella).

 

La valutazione del rischio

Il D.Lgs. 81/08, al Titolo VIII, considera il microclima come agente di rischio fisico. Sebbene mancante di un capo specifico all’interno del Decreto (come per gli altri agenti fisici), per la valutazione del microclima si fa riferimento alle Norme di buona tecnica (UNI, ISO) ed altre buone prassi, in modo da identificare e adottare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

La valutazione del microclima ambientale e del comfort dei lavoratori avviene attraverso la misurazione di parametri ambientali ed individuali, seguita dall’elaborazione di specifici indici di comfort che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche dell’ambiente monitorato.

Una corretta valutazione può essere svolta solamente con strumenti certificati e tarati periodicamente (centralina per rilievi microclimatici e relative sonde) in grado di determinare oggettivamente e con precisione le condizioni operative, ovvero il rischio per i lavoratori derivante dalle condizioni microclimatiche, in relazione alla tipologia di attività svolta.

La valutazione del microclima mediante indagini strumentali è utile per verificare l’efficienza e l’efficacia degli impianti (riscaldamento, raffrescamento, …) durante il loro funzionamento, nonché l’adeguatezza di eventuali modifiche a livello strutturale e/o di impianti che possono impattare sulle condizioni microclimatiche.

A seguito della valutazione, è possibile determinare l’eventuale presenza del rischio per i lavoratori e, dunque, definire le misure da adottare per eliminare tale rischio.

I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La valutazione del microclima offre quindi innumerevoli vantaggi in quanto consente di migliorare la fruizione degli ambienti, creare le condizioni giuste per la salubrità, per un’idonea conservazione degli oggetti e delle strutture edilizie, oltre che a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro.

 

Frequenza e aggiornamento della valutazione

Come per gli altri agenti fisici, anche la valutazione del rischio microclima deve essere eseguita con periodicità quadriennale e in occasione di variazioni significative delle condizioni operative e/o impiantistiche che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

Per quanto riguarda gli ambienti in cui microclima può essere controllato attraverso sistemi di trattamento dell’aria (impianti di riscaldamento e raffrescamento), è opportuno che le indagini strumentali vegano svolte in relazione alle variabili climatiche esterne che influenzano radicalmente le condizioni di temperatura e umidità all’interno dell’ambiente; pertanto si consiglia di effettuare almeno 2 campagne di rilievi ogni 4 anni, ovvero durante la stagione invernale e durante quella estiva per verificare l’adeguatezza degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli ambienti di lavoro.

 

Chi può effettuare la valutazione

La valutazione del rischio deve essere effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, nonché di strumenti di misura certificati e sottoposti a taratura periodica.

 

Valutazione della sicurezza dei laser

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Tutti i datori di lavoro di aziende in cui vengono utilizzati strumenti LASER devono avere cura di effettuare una valutazione del rischio specifica, per prevenire incidenti e infortuni a danno degli operatori addetti e di chiunque si trovi in prossimità della strumentazione.

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali coerenti, all’interno delle quali sono collocati i LASER, prevede l’analisi della tipologia di strumentazione presente, in particolare per quanto riguarda la classe del LASER e le sue specifiche tecniche, lo studio degli ambienti in cui lo strumento è collocato e le modalità di utilizzo.

A seguito di questa attenta valutazione, svolta da un professionista esperto, sarà possibile elaborare un piano di gestione del rischio.

Qualora ci siano LASER di Classe 3 oppure 4, ad esempio, il datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina di un esperto per la sicurezza dello strumento. Nello specifico si tratterà del seguente professionista:

  • Nelle aziende del settore sanitario, l’esperto prende il nome di Addetto Sicurezza Laser (ASL)
  • Nelle altre aziende, l’esperto sarà il Tecnico Sicurezza Laser (TSL).

Chi è il Tecnico/Addetto Sicurezza Laser?

Nelle aziende con LASER di classe 3B o LASER di classe 4, il datore di lavoro nomina un ASL/TSL. Si tratta di un esperto in grado di gestire gli aspetti di sicurezza connessi alla presenza ed utilizzo degli strumenti, mettendo in pratica tutte le buone prassi indicate dal produttore dell’apparecchio nella documentazione obbligatoria. Il Tecnico/Addetto provvederà inoltre a indicare l’eventuale necessità di una Zona Laser Controllata, verificandone la rispondenza ai requisiti tecnici, e la presenza e adeguatezza dei DPI previsti per gli utilizzatori (e non solo!) degli strumenti.

Questo esperto si occuperà anche di predisporre la documentazione di sicurezza aziendale, le procedure di verifica e manutenzione sulla strumentazione, nonché di visitare regolarmente gli ambienti di lavoro per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, il posizionamento delle macchine in conformità con le procedure ed evidenzia la presenza di non conformità nella gestione della sicurezza.

Chi deve nominare un Tecnico/Addetto Sicurezza Laser?

Chiunque possieda nel proprio ambiente di lavoro un laser in classe 3B o 4, deve necessariamente individuare un TSL/ASL ai sensi dell’art. 181, co. 2 del D. Lgs 81/08. Il ruolo può essere coperto.

Questa tipologia di strumenti è presente in un gran numero di settori lavorativi, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • Settore sanitario (fisioterapia, oftalmologia, ginecologia, odontoiatria…)
  • Settore estetico
  • Settore dell’arte e intrattenimento (restauro, effetti speciali e giochi di luce)
  • Laboratori di ricerca (spettrometria, spettroscopia)
  • Settore industriale (telecomunicazioni, lavorazioni tipo taglio, saldatura, incisione)

Tutti i laser sono pericolosi?

Ovviamente no! L’utilizzo dei LASER avviene anche in strumentazione che non presenta profili di rischio per le caratteristiche del flusso luminoso e/o dell’accessibilità dello stesso all’occhio e alla pelle degli operatori. Ad esempio, è basato su laser il funzionamento di lettori di dischi ottici, stampanti, lettori di codici a barre…

È, comunque, opportuno tener conto delle diverse sorgenti che possono essere presenti, aver cura di esaminarne la documentazione di sicurezza e le etichette presenti, al fine di comprendere i potenziali rischi ed implementare tutte le misure di controllo necessarie.

La ristorazione e il digitale: esplosione di robot, applicazioni e menù con QR code, cosa dice la normativa

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La Pandemia ha portato profondi cambiamenti all’interno del mondo legato alla ristorazione. È innegabile che tante cose sono evolute, prima fra tutte l’utilizzo di nuove tecnologie al servizio del ristoratore e dei suoi clienti.

I gestori sono stati costretti a destreggiarsi non facilmente tra le nuove procedure. Spesso fanno i conti con normative complesse o mancanza di personale. Tra l’altro anche il cliente, costretto spesso a casa, si è evoluto, ed ha cominciato ad utilizzare più canali di comunicazione e prenotazione nell’interazione con le attività alimentari.

Per ovviare a queste problematiche (ingressi contingentati, delivery, verifica delle certificazioni) è piombata sugli imprenditori la tecnologia. Negli ultimi due anni però il settore della ristorazione non ha avuto quella netta accelerazione verso la digitalizzazione, che è avvenuta invece in altri settori. Solo il 37% delle imprese di questo comparto ammette di aver utilizzato nuove tecnologie al servizio dell’azienda. Influisce in questo la mancanza di budget di tali aziende, che hanno sofferto e soffrono tutt’ora il momento storico che stiamo vivendo. Eppure, è evidente l’urgenza di far partire un processo di digitalizzazione, per poi non perdere competitività e di ricavi. Anche perché le novità si susseguono, come la creazione di applicazioni che permettono la gestione di ingressi e prenotazioni. Per non parlare dei robot che stanno sostituendo i camerieri, o dei menù con QR code, che tendono a far eliminare i classici menù cartacei o plastificati. Inoltre, ora il cliente può spesso usufruire di tablet per ordinare direttamente dal posto, senza dover interagire con il personale in sala. Questi nuovi approcci sono stati introdotti anche per dare al cliente un’idea di minore interazione e quindi maggiore sicurezza a livello igienico sanitario. I processi, in questo modo, vengono semplificati. Alcuni ristoranti, così come tanti supermercati, sono già in possesso di casse automatiche, cosicché il cliente può acquistare e pagare in completa autonomia.

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