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ACQUISTO GIOCATTOLI. IL VADEMECUM UNI – CEI PER LA SICUREZZA

By Sicurezza Ambientale, VarieNo Comments

Oggi è L’ultimo giorno per l’acquisto dei giocattoli da regalare a Natale, e il Ministero della Salute ha deciso di prestare molta attenzione al processo di vendita.

In Italia, ogni anno, migliaia di prodotti altamente pericolosi vengono ritirati dal mercato, e il 28% di essi sono giocattoli. Gli enti UNI e CEI hanno stilato un vademecum per l’acquisto di prodotti ludici in totale sicurezza.

 

Roma – La Guardia di finanza fornisce numeri allarmanti sulla distribuzione di giocattoli pericolosi. Nel solo 2014 ne sono stati messi al bando ben 15 milioni, provenienti da Europa e Asia. L’ultimo sequestro risale al 21 Dicembre. nei pressi di Bologna, le fiamme gialle hanno sequestrato circa 8.000 prodotti, perché nocivi o illegalmente messi in vendita.

Il dato è allarmante se si pensa  che da Gennaio a Settembre 2014 sono stati sequestrati oltre 150.000 giocattoli pericolosi, e il fenomeno non accenna ad arrestarsi.

In Italia i giocattoli ritirati perché non conformi alle norme di sicurezza rappresentano il 28% del totale dei prodotti pericolosi messi in vendita, afferma il Ministero della Salute. Le tipologie di pericolo più frequenti sono tre: rischio chimico, microbiologico e di soffocamento/strangolamento.

L’Unione Europea si è espressa sul tema, attraverso la Direttiva 2009/48/CE – recepita dal nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo 54 dell’ 11 Aprile 2011 – la quale fissa le linee guida sulla sicurezza. 

In questi giorni, due enti normatori nazionali; UNI (ente italiano di normazione) e CEI (comitato elettronico italiano) hanno diffuso un vademecum per l’acquisto di giocattoli, decorazioni, addobbi natalizi, luminarie e regali tecnologici. 

Un estratto del vademecum  può essere visualizzato cliccando qui. 

 

CENONE DELLA VIGILIA DI NATALE A BASE DI PESCE? 10 INFORMAZIONI UTILI PER L’ACQUISTO (PER NON FINIRE NELLA RETE)

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Il Natale si avvicina, e la maggior parte di noi è affaccendata nella preparazione di un delizioso cenone della vigilia di Natale.

Quello che vi proponiamo oggi è un decalogo utile all’acquisto del pesce, per – come recita il titolo – evitare di finire nella rete servendo un prodotto di scarsa qualità.

 

  1. Presenza del cartello con le indicazioni per il consumo di pesce crudo. Le pescherie devono esporre un cartello che riporti la seguente frase “In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”. Tale procedimento è necessario per l’eliminazione di agenti infestanti quali anisakis o altri parassiti.¹
  2. Verificate sempre le qualità organolettiche del pesce, che deve avere consistenza soda, carne compatta, branchie rosse, scaglie lucenti, occhio vivo e odore gradevole e non intenso.
  3. Il pesce deve sempre essere identificato tramite il proprio nome commerciale, oltre al nome scientifico della specie. Ogni Stato membro dell’Unione (Italia compresa) ha redatto un elenco di denominazioni commerciali ammesse sul proprio territorio, insieme alle denominazioni scientifiche e a qualsiasi altra denominazione accettata e consolidata a livello locale e regionale².
  4. Deve essere evidenziato il metodo di produzione – “pescato, pescato in acque dolci o allevato” a seconda delle modalità con le quali il pesce sia stato messo in commercio³.
  5. Deve essere evidente la zona di pesca e devono essere riportati anche gli attrezzi da pesca usati.La zona di pesca FAO deve essere espressa in termini comprensibili per il consumatore, con l’aggiunta della sottozona se il pescato proviene dall’Atlantico nord-orientale (Zona FAO 27) o dal Mediterraneo (Zona FAO 37)
  6. Indicazione evidente se il prodotto è venduto decongelato. Se il pesce è venduto decongelato, deve essere fornita una indicazione al consumatore sia perché ciò influenzerà le successive modalità di conservazione (vedi punto seguente), sia perché il consumatore deve sapere che sta acquistando un prodotto non “fresco” e quindi con qualità organolettiche inferiori [5].
  7. I prodotti della pesca venduti decongelati, vanno consumati entro le 24 ore dall’acquisto e non vanno ricongelati. Questo perché il pesce è un alimento estremamente deperibile e il suo consumo deve essere immediato, soprattutto dopo il processo di scongelamento che lo sottopone a potenziali stress. Come per qualsiasi altro alimento, un secondo congelamento è sconsigliato (o addirittura espressamente vietato) per la possibilità di proliferazione batterica sull’alimento. Ricordate che il freddo (anche a temperature inferiori allo zero) non elimina i batteri!!! [6].
  8. Verificare l’abbondante presenza di ghiaccio. Il pesce necessita di temperature molto basse per una sua accurata conservazione (tra 0°C e + 2°C). La presenza di abbondante ghiaccio assicura che il pesce sia mantenuto in condizioni idonee e che sia quindi idoneo per il consumo.
  9. I molluschi bivalvi (cozze e vongole) devono sempre essere venduti confezionati. Uno specifico Regolamento dell’Unione Europea prevede che i molluschi bivalvi debbano essere mantenuti nelle confezioni fino al momento della presentazione al consumatore [7].
  10. Effettua degli acquisti sostenibili e responsabili. L’Italia ha stilato una lista di specie a rischio di estinzione o comunque in pericolo perché pescate senza regolamentazione. Se vuoi consultare l’elenco delle specie a rischio vai al seguente link: http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_Rossa_dei_vertebrati_italiani.pdf
  1. Decr. MIN. SALUTE 17.7.13
  2. Reg. UE 1379/13
  3. ibid.
  4. ibid.
  5. ibid.
  6. Nota Ministero della Salute 02/08/2007
  7. Reg. CE 853/04

 

QUALITÀ ALIMENTARE. L’ESSENZIALITÀ DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Roma – L’italia, secondo un’indagine de “Il Sole 24 Ore”, nel 2013 si è confermata al primo posto tra i paesi dell’Unione Europea per numero di prodotti che hanno ottenuto la certificazione di qualità alimentare. 264 gli alimenti in elenco.

I riconoscimenti ricoprono numerosi settori dell’agroalimentare, con una netta predominanza di quello ortofrutticolo e dei cereali (101 prodotti), seguito a distanza dai formaggi, dagli oli extravergine d’oliva e dalle preparazioni di carni (47, 43 e 37).

Un focus sulla distribuzione delle certificazioni all’interno del territorio nazionale, attuata con il supporto dei dati Istat relativi al 2013, ha permesso al quotidiano di Via Solferino di individuare nel Veneto e nell’Emilia Romagna le regioni con il maggior numero di riconoscimenti (rispettivamente 39 e 36 prodotti riconosciuti).

In Italia esistono molti laboratori di prova, molti dei quali operano soltanto nel settore della sicurezza alimentare.

In questo settore, regolamentato a livello comunitario, gli organismi di controllo idonei al rilascio di certificazioni vengono autorizzati ad operare sul mercato, da parte del Ministero delle politiche agricole, solo se in possesso dell’accreditamento Accredia.

La certificazione, afferma Federico Grazioli, presidente di Accredia, vuole salvaguardare l’intera filiera produttiva che esalta l’eccellenza del Made in Italy, ma vuole soprattutto tutelare e rassicurare il consumatore.

Ad oggi i laboratori di prova accreditati 1.308, con un totale di circa 5 milioni di prodotti analizzati.

Tra gli organismi riconosciuti figura anche la nostra azienda, operante in prima linea da ben 45 anni  nei settori sicurezza sui luoghi di lavoro, alimentare e ambiente.

Per conoscere la nostra storia potete visitare questa sezione del sito, oppure i canali Facebook e LinkedIn.

 

 

 

 

 

CAMBIANO LE REGOLE SU CARNE E PESCE AFFUMICATI. DEROGA AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI MA NON PER TUTTI.

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Il Regolamento UE 1327/2014 modifica il Regolamento 1881/06, e per alcuni Stati europei non si applicano i nuovi limiti massimi consentiti di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) previsti per carni e pesce affumicati.

 

 

Il 13 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea il Regolamento UE 1327/2014 che modifica il Regolamento 1881/06 per quanto riguarda i tenori massimi di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale.

Il nuovo Regolamento si applica in maniera retroattiva dal 1 settembre 2014 ma solo per alcuni Paesi e per i loro mercati interni, quali: Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

A partire dal 1 settembre 2014, con l’entrata in applicazione del Regolamento UE 835/2011, sono stati rivisti alcuni limiti riguardanti gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per certi prodotti alimentari (in particolare il livello massimo consentito di benazopire per le carni affumicate ed i prodotti a base di carne affumicati è diminuito). Tuttavia dati recenti dimostrano che l’applicazione di buone pratiche di affumicatura non consente in divesri Stati membri di ottenere tenori inferiori di IPA per alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale. In questi casi non risulta possibile modificare le pratiche di affumicatura senza che ciò influisca in modo significativo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto.

Per questi motivi alcuni Stati membri hanno ottenuto con il Regolamento 1327/2014 una deroga di 3 anni all’applicazione dei tenori massimi inferiori di IPA a decorrere dal 1 settembre 2014. Tale deroga riguarda la produzione e il consumo locali di carni e prodotti a base di carne e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale ai quali si continueranno pertanto ad applicare i tenori massimi attualmente in vigore.

Per quanto riguarda l’Italia è risultato che l’abbassamento dei suddetti limiti non dovrebbe inficiare le produzioni nazionali.

 

Etichette dei prodotti alimentari

By Sicurezza Alimentare, Varie2 Comments

Nuove regole per etichette prodotti alimentari

Dal 13 Dicembre sono cambiate le regole in merito alle etichette dei prodotti alimentari. Abbiamo stilato un decalogo con le novità portate dal REG. UE 1169/11 in merito alle informazioni da fornire ai consumatori. 

 

1. Mettere in evidenza gli allergeni contenuti: tutti gli allergeni contenuti devono essere indicati in elenco ingredienti con un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti

 

2. Nelle etichette dei prodotti alimentari va indicata la modalità di conservazione di seguito alla data di scadenza: per i prodotti deperibili le modalità di conservazione (per esempio conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C) devono essere riportate di seguito all’indicazione della data di scadenza (da consumare entro gg/mm/aaaa)

 

3. Indicazione obbligatoria della ragione sociale completa di chi commercializza il prodotto: non è più sufficiente riportare il solo marchio aziendale, ma è necessario esplicitare per esteso anche la ragione sociale dell’azienda a nome della quale il prodotto è venduto

 

4. Indicazione della specie vegetale degli oli/grassi vegetali: non è più possibile riportare in generale “olio vegetale” ma è obbligatorio indicare l’origine botanica dell’olio, per esempio “olio di palma”)

 

5. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere riportate con caratteri alti almeno di 1,2 mm

 

6. Origine delle carni: dal 01.04.15 sarà obbligatorio riportare in etichetta anche i dati relativi all’origine (luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione) delle carni ovine, caprine, suine, volatili

 

7. Data di congelamento: per la carne, le preparazioni a base di carne e per i prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve essere riportata la data di congelamento o la data di primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta)

 

8. Per le carni macinate, così come descritte e definite nell’allegato VI parte B, l’etichettatura reca (già dal 01.01.14) le diciture “percentuale del tenore in materie grasse inferiore a…” e “rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …”

 

9. Nuova tabella nutrizionale: obbligatoria a partire dal 12.12.16, se riportata in etichetta volontariamente deve essere comunque adeguata a quanto previsto dal regolamento (cambia l’ordine in cui i nutrienti devono essere riportati in tabella e aumentano i nutrienti minimi da riportare (energia espressa in kJ e kcal, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale).

 

10. Sede dello stabilimento di produzione: non è più obbligatorio riportare la sede dello stabilimento di produzione

Anche le collettività (e quindi ristoranti, mense, catering, ecc.) sono soggette all’applicazione di questo regolamento: devono infatti indicare gli allergeni contenuti nelle diverse pietanze da loro serviti.

 

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Decalogo per la Conservazione degli alimenti

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Le 10 regole per un’ottimale conservazione degli alimenti:

 

  1. Durante l’acquisto verificare date di scadenza e di preferibile consumo (TMC) dei prodotti che acquistate.  Al momento di riporli in dispensa o in frigorifero dovete avere coscienza della loro durabilità in modo da poter effettuare un consumo consapevole e senza sprechi

  1. Prodotti deperibili, congelati o surgelati. Trattateli cercando di rispettare la catena del freddo. Soprattutto in estate, riponeteli in una borsa termica e portateli direttamente a casa nel vostro congelatore. Disponete gli alimenti nei vostri frigoriferi in modo da non riempirli troppo.

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  1. Congelate subito i prodotto che non prevedete di consumare entro la scadenza. Non aspettate la fine del week-end per decidere di congelare o meno un prodotto ma decidete subito cosa mangerete.

  1. Il congelamento casalingo dei prodotti alimentari è un processo lento che non può essere paragonato ad un surgelamento industriale. È bene consumare in tempi relativamente brevi i prodotti congelati in proprio. Mettere la data di congelamento e la tipologia di alimento sul prodotto è una buona abitudine che aiuta nella corretta e successiva gestione degli alimenti congelati.

  1. Scongelare sempre gli alimenti in frigorifero o nel microonde o sotto acqua corrente e mai a temperatura ambiente per preservare la salubrità del prodotto.

  1. Consumate gli alimenti scongelati entro le 24 ore dal loro scongelamento.

  1. Se congelate un alimento crudo (per esempio la carne) e quindi lo scongelate correttamente e lo avviate a cottura, può essere nuovamente congelato. È bene però sapere che maggiore è il numero di manipolazioni e maggiore è lo stress che l’alimento subisce. È bene quindi consumare in tempi brevi l’alimento cotto ricongelato ed evitare qualsiasi altro processo di congelamento.

  1. Prodotti  alimentari deperibili e particolarmente lavorati quali la carne macinata, i preparati di carne (pronti a cuocere), preparati di pesce ecc, è meglio consumarli il giorno stesso dell’acquisto o il giorno dopo

 

  1. Pesce.  Se acquistate del pesce fresco e non intendete cuocerlo il giorno stesso, è bene toglierlo dalla busta di plastica quando lo riponete nel vostro frigorifero.
  2. Gli avanzi si possono congelare.  È bene ricordare che bisogna farlo nel più breve tempo possibile, per esempio alla fine di una cena piuttosto che il giorno dopo. Utilizzare sempre contenitori puliti o sacchetti di plastica per alimenti nuovi e assicurare che siano ben chiusi.

 

 

Cambiano le etichette alimentari: ecco la nuova normativa

By Sicurezza Alimentare, Varie2 Comments

Ci siamo: dal 13 Dicembre prossimo scattano le nuove etichette alimentari, ecco cosa resta del vecchio Dlgs 109/92

Il 13 Dicembre 2014 dunque diventerà obbligatorio applicare quanto previsto dal Regolamento UE 1169/11 ossia le informazioni per i consumatori da mettere sulle etichette dei prodotti alimentari. Il vecchio Decreto legislativo n.109/92 che regolava l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari non non viene però completamente cestinato!

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito quali sono gli articoli e i commi del D.lgs 109/92 che resteranno in vigore anche dopo il 13 dicembre 2014. Tra questi vi segnaliamo gli aspetti più importanti:

  • l’art. 4 comma 5 in merito al fatto che la conservazione a basse temperature dei prodotti dolciari non costituisce un trattamento che deve essere indicato in denominazione di vendita;
  • l’art.10 comma 5: “l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria ….”
  • l’art. 13: modalità di indicazione del lotto
  • l’art. 7 bis:gestione degli imballaggi destinati al consumatore e contenenti prodotti preconfezionati
  • l’art. 15: gestione delle informazioni per i distributori automatici (integrato naturalmente in merito a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c del Reg. UE 1169/11)
  • l’art. 16: vendita dei prodotti sfusi (integrato naturalmente in merito a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c del Reg. UE 1169/11)
  • l’art. 17: prodotti non destinati al consumatore
  • l’art. 18: sanzioni

E’ in corso di discussione un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà ad integrare ed aggiornare la norma sull’etichettatura, soprattutto per quanto riguarda quegli aspetti che il Reg. UE 1169/11 demanda agli Stati membri. La base di partenza sarà senz’altro quello che resta del D.Lvo 109/92. Dall’analisi della bozza di questo decreto salta all’occhio che, nonostante le numerose e importanti contestazioni in merito al mancato obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione, questo aspetto non viene preso in considerazione. L’art. 11 del D.Lvo 109/11 (sede dello stabilimento) sarà totalmente abrogato.

Aggiornamento 2015: ecco i nuovi sviluppi sull’etichettatura alimentare.

 

 

 

ACCREDITAMENTO ACCREDIA PER I CONTROLLI SUGLI ALIMENTI

By Sicurezza Alimentare, VarieOne Comment

Arriva la Guida elaborata da ACCREDIA e Istituto Superiore di Sanità a disposizione dei laboratori di prova che operano nell’ambito del controllo ufficiale e dell’autocontrollo dei prodotti alimentari per fornire indicazioni sulla scelta dei metodi di prova chimici, sui criteri per la validazione dei metodi di prova, sulla presentazione e l’interpretazione dei risultati.

Le misure adottate a livello europeo in tema di sicurezza alimentare sono finalizzate ad assicurare gli standard più elevati possibili di sicurezza, tutelare gli interessi dei consumatori, garantire l’affidabilità e uniformità dei processi di controllo e prevenire ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali.

Il riconoscimento della competenza dei Laboratori di prova attraverso l’accreditamento è un requisito richiesto dalla normativa europea in materia di controllo ufficiale e dalle disposizioni nazionali in materia di autocontrollo dei prodotti alimentari.

L’accreditamento dei Laboratori di controllo, oltre ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati Membri, è individuato come lo strumento per garantire la qualifica delle informazioni scientifiche per la valutazione del rischio, la valutazione della competenza dei Laboratori da parte delle Autorità preposte e l’efficacia delle attività di controllo ufficiale e di autocontrollo nell’intera filiera produttiva.

I Laboratori di prova coinvolti nel controllo ufficiale e nell’autocontrollo dei prodotti alimentari sono quindi tenuti ad operare in conformità alle disposizioni cogenti riguardanti la sicurezza dei prodotti e allo standard internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di garantire la qualità e la trasparenza dei processi analitici e dei dati, obiettivo da raggiungere mediante l’accreditamento delle prove.

Il Gruppo Maurizi ha un laboratorio accreditato per l’autocontrollo alimentare iscritto agli elenchi regionali per l’esecuzione delle analisi in regime di autocontrollo nelle Aziende Agro Alimentari.

PANETTONE, PANDORO O DOLCE NATALIZIO? GLI INGREDIENTI DI QUALITA’ FANNO LA DIFFERENZA. SANZIONI AI COMMERCIANTI CHE NON RISPETTANO LE REGOLE

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Che sia Panettone o Pandoro quello che preferiamo, per essere tale deve rispettare gli ingredienti classici altrimenti è un “Dolce natalizio” che non ha niente a che fare con i tradizionali simboli del Natale.

Niente margarina o grassi vegetali prima di tutto e solo prodotti a lievitazione naturale e con uova fresche.

A stabilire quali sono gli ingredienti ammessi è il Decreto del 22 luglio 2005 emanato dai ministeri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali che disciplina le modalità e gli ingredienti minimi con i quali debbono essere realizzati panettoni e pandoro.

In base a questa norma i dolci tipici delle festività natalizie debbono essere preparati con un impasto ottenuto da lievitazione naturale, utilizzando esclusivamente ingredienti come: farina, burro, uvetta, uova fresche e canditi. Ricetta, metodo di fabbricazione, caratteristiche del prodotto e diciture in etichetta sono chiaramente specificati in questa norma.

Un panettone classico deve contenere almeno:

  • Uova fresche o tuorlo d’uovo, in quantità non inferiore al 4% in tuorlo;
  • materia grassa butirrica (cioè burro), in quantità non inferiore al 16%;
  • uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%;
  • lievito naturale costituito da pasta acida;
  • sale
  • zucchero e farina di frumento

La denominazione “panettone” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida”

Un pandoro classico deve contenere almeno:

  • uova fresche o tuorlo d’uovo, in quantità non inferiore al 4% in tuorlo
  • materia grassa butirrica (cioè burro) in quantità non inferiore al 20%;
  • lievito naturale costituito da pasta acida;
  • aromi di vaniglia o vanillina;
  • sale.
  • Zucchero e farina di frumento

La denominazione “pandoro” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia.

In base alle prescrizioni del Decreto, nessuno può commercializzare in Italia panettone o pandoro fatto con ingredienti diversi da quelli obbligatori prescritti dal Decreto 22 Luglio 2005 ad esempio la margarina al posto del burro (anche se lo dovesse indicare in etichetta), pena pesanti sanzioni da € 3.000 a 15.000, nonché la confisca amministrativa dei prodotti.

Nonostante da anni ci sia questa normativa ogni anno nel periodo Natalizio esposti troviamo grosse quantità di “imitazioni” di panettoni e pandoro a prezzi naturalmente più bassi e realizzati con ingredienti di minore qualità, messi in vendita con la denominazione di “dolce da forno”.

Proprio per fare fronte a questi “inganni” con la Circolare 3 dicembre 2009, n.137021, il Ministero per lo sviluppo economico ha tentato di correre ai ripari, affermando che sono “da ritenere ingannevoli e potenziale fonte di concorrenza sleale le modalità di presentazione dei prodotti di imitazione che richiamano in maniera inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione, immagine) e che si distinguono da essi solo per il fatto di utilizzare, in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli, etc.) denominazioni alternative”.

Il Decreto del 2005 prevede anche la possibilità di preparare panettoni e pandoro “speciali” senza uvetta o canditi o “arricchiti” aggiungendo al panettone, al pandoro ad esempio farciture, crema o decorazioni mantenendo però delle specifiche precise sull’impasto. In tal caso i produttori sono obbligati ad indicare in etichetta le eventuali variazioni rispetto alla ricetta classica (Esempio: panettone senza canditi, farcito alla crema e nocciola, etc).

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Allergeni alimentari: il parere dell’EFSA

By Sicurezza Alimentare, Varie2 Comments


L’EFSA aggiorna il suo parere scientifico sugli allergeni
ma non definisce cambiamenti nella lista né definisce nuovi limiti soglia.

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La prevalenza di allergie alimentari in tutta Europa, secondo gli esperti dell’Efsa, è stata stimata a circa l’1% sia in adulti che in bambini.

Circa il 75% delle reazioni allergiche fra i bambini sono causate da arachidi, uova, pesce, latte vaccino, e noci.

Tra gli adulti invece circa il 50% delle reazioni allergiche si verificano venendo a contatto con frutti che scatenano reazioni crociate al lattice, con la famiglia delle Rosacee (che comprende mele, pere, ciliegie, lamponi, fragole e mandorle), con le verdure della famiglia delle Apiaceae (che include il sedano, le carote e le erbe aromatiche), con varie noci e con le arachidi.

Sollecitata da alcuni Stati membri a valutare un limite soglia per alcuni allergeni, l’EFSA apre alla possibilità di studi che possano portare a valutazioni per la gestione del rischio ma non si esprime in merito all’etichettatura non essendo di sua competenza.

La presenza di sostanze allergeniche deve essere indicata in etichetta secondo la normativa comunitaria ciò vale ad esempio per prodotti come cereali contenenti glutine, latte, uova, noci, arachidi, soia, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti.

Il parere dell’EFSA era atteso proprio perché si sperava che definisse limiti soglia almeno per alcuni allergeni (come ad esempio è definito per l’anidride solforosa) in modo da ridurre le informazioni in etichetta dovute a contaminazione crociata che a volte è minima.

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