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Additivi alimentari: i cambiamenti UE

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Additivi alimentari: più controlli per i ristoranti

Quello degli additivi è sempre stato un tema decisamente delicato nell’ambito del settore alimentare. Risale al 2010 l’Ordinanza del Ministero della Salute che disciplina l’uso di additivi e di sostanze gassose nella ristorazione. Da allora, per la cucina molecolare le norme si sono fatte più stringenti per garantire la sicurezza degli alimenti dei ristoranti e tutelare i consumatori. 

L’Ordinanza è nata dalle verifiche condotte da parte dei Nas su tutto il territorio nazionale in merito all’utilizzo da parte di alcuni ristoratori di miscele di additivi nella preparazione di piatti della cosiddetta “cucina molecolare” ed è stata promossa dal Ministero della Salute. 

Ristorazione e additivi nelle sostanze gassose

L’utilizzo di additivi chimici è normato dall’Ordinanza ministeriale per tutelare la sicurezza degli alimenti. La loro presenza deve essere manifestata nella lista ingredienti, informando il consumatore che potrà quindi scegliere se assumere o no quella bevanda o alimento in maniera consapevole. 

Un utilizzo degli additivi nell’ambito della cucina molecolare diverso da quanto previsto dalla legge è assolutamente vietato, considerati i danni che può causare alla salute umana. La responsabilità di vigilare sulle caratteristiche di sostanze e ingredienti impiegati nella preparazione dei pasti spetta ai ristoratori. Stando all’ordinanza, è fatto divieto di detenere e utilizzare qualsiasi sostanza in forma gassosa, eccezione degli additivi che sono stati autorizzati a livello comunitario. 

Quali sono gli additivi in forma gassosa adoperati spesso nella ristorazione?

Gli additivi alimentari ammessi nell’Unione Europea sono regolamentati dal Reg. CE 1333/2008, che elenca tutti gli additivi che si possono utilizzare senza che sia specificata una dose massima, perché si ritiene che non sussistano potenziali problemi sanitari o di salute pubblica. 

Fra gli additivi in forma gassosa più usati nella ristorazione molecolare troviamo: 

  • anidride carbonica 
  • argon 
  • elio 
  • azoto 
  • protossido di azoto 
  • ossigeno 
  • Idrogeno 

L’obbligo di informare il consumatore su additivi e allergeni

All’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale si legge nero su bianco l’obbligo di informare il consumatore su additivi e allergeni: 

1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.
  2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull’eventuale presenza di allergeni […] negli additivi e miscele di additivi impiegati. 

Tale obbligo anticipa quanto poi è stato regolamentato nel Reg.1169/11, che ricordiamo essere applicabile anche da tutte le realtà di ristorazione collettiva per la comunicazione trasparente di ingredienti ed allergeni impiegati nelle preparazioni alimentari distribuite alla collettività.

Quali sono le ragioni dietro questa ordinanza?

Il Ministero della Salute ha ritenuto di primaria importanza emanare delle “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione” per disciplinare l’utilizzo degli additivi e delle sostanze gassose nella ristorazione. 

Questo vale per la ristorazione in generale, con particolare attenzione per quella molecolare, ma anche per i produttori del settore alimentare, affinché appongano sulle confezioni delle etichette recanti la lista degli ingredienti utilizzati, additivi alimentari inclusi. A vigilare che vengano rispettati gli obblighi previsti dalla normativa, i Nas eseguono costanti ispezioni, alla ricerca di eventuali irregolarità o informazioni errate.

Perché un ristoratore non può utilizzare queste sostanze e l’industria alimentare sì?

All’interno dell’Ordinanza è fatto divieto per i ristoratori di detenere e utilizzare qualsiasi additivo in forma gassosa. Questo accade perché gli additivi sono stati pensati e normati per l’utilizzo dell’industria alimentare in fase di preparazione dell’alimento.  

In particolare, si parla di additivi in riferimento agli alimenti imballati, che necessitano di mantenere integre le caratteristiche organolettiche più a lungo. In ogni caso, in fase produttiva gli additivi vengono manipolati da personale preposto e adeguatamente formato che ne conosce le modalità d’uso e i limiti previsti dalla normativa. 

 

Coloranti alimentari: quali sono quelli tossici?

By Sicurezza Alimentare, VarieOne Comment

Coloranti alimentari: quali sono quelli tossici?

I coloranti vengono utilizzati dall’industria alimentare per rendere più estetici alcuni prodotti, come è il caso di creme colorate con cui abbellire torte e dolcetti. È opinione diffusa e comune che i coloranti alimentari siano pericolosi per la salute. Ci teniamo a sottolineare che, come ogni ingrediente e additivo usato nella filiera alimentare, anche i coloranti sono sottoposti a specifica normativa che ne definisce i modi e i limiti di utilizzo. 

Vediamo insieme, pertanto, quali sono i coloranti alimentari più pericolosi usati per rendere più attraenti gli alimenti e cosa dice la normativa a riguardo.

Il colorante E133

Sicuramente, fra i coloranti alimentari il più noto è il E133, capace di donare un blu brillante ai cibi. L’E133 è il colorante Blu Brillante FCF e rientra nell’elenco degli additivi previsti dall’allegato II del Reg. 1333/2008 e s.m.i. e nello specifico nella categoria “coloranti alimentari con limite massimo combinato”.  

Il suo utilizzo è ammesso per diverse tipologie di alimenti (per esempio gomme da masticare, bevande aromatizzate, dessert, ecc.) con limiti massimi di utilizzo diversi a seconda delle diverse categorie di alimenti. 

Fra gli altri coloranti autorizzati dall’EFSA (l’Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea) possiamo trovare: 

  • E141 Bianco gesso 
  • E142 Blu antocianina  
  • E132 Blu indaco  
  • E160b Giallo pallido del burro e dei formaggi (E160b) 
  • E160a Arancio Beta-CarotenE 
  • E103 Giallo oro 
  • E155 Marrone HT 
  • E151 Nero Brillante BN 
  • E120 Rosso cocciniglia  
  • E181 Tannino 
  • E142 Verde S 

I coloranti che possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini

È importante notare che il colorante E133 non è stato classificato e valutato dall’EFSA come “colorante che può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”, come invece i seguenti coloranti alimentari: 

  • E110 Sunset Yellow 
  • E104 Giallo di chinolina 
  • E122 Carmoisina 
  • E129 Rosso Allura 
  • E102 Tartrazine 
  • E124 Ponceau 4R

Quali sono gli altri effetti nocivi dei coloranti alimentari tossici?

I coloranti alimentari tossici possono avere diversi effetti nocivi sulla nostra salute se adoperati in maniera inadeguata rispetto ai limiti previsti dalla legge. In particolare, questi possono causare: 

  • Reazioni allergiche, come ad esempio l’orticaria; 
  • Insonnia e in generale disturbi del sonno; 
  • Abbassamento della vista; 
  • Alterazione del comportamento, come ipersensibilità e tremori. 

Per scoprire gli effetti sulla salute dei coloranti alimentari, vi invitiamo a consultare la pagina dell’Istituto Superiore di Sanità, cliccando qui. 

Come evitare i coloranti alimentari potenzialmente nocivi?

Per evitare i coloranti potenzialmente pericolosi, è bene leggere le etichette dei prodotti prima di procedere all’acquisto. Gli additivi sono sempre compresi nella lista degli ingredienti e di solito appaiono per ultimi, ma vanno seriamente considerati, imparando prima a conoscerli. 

Li troviamo indicati in etichetta con una “E” e un numero a seguire, ad eccezione degli aromi che possono essere riportati con il loro nome esteso senza la “E”. 

Per essere completamente al sicuro da questi ingredienti, consigliamo di evitare i cibi industriali, andando a preferire piuttosto preparazioni casalinghe, magari meno appariscenti ma senza dubbio più sane.

Come vengono adoperati i coloranti nell’industria alimentare?

I coloranti presenti negli alimenti rientrano tra gli additivi normati dalla legislazione vigente e servono per migliorare l’aspetto degli alimenti. 

Generalmente, nell’ambito dell’industria alimentare, i coloranti vengono miscelati a impasti solidi e liquidi, così da restituire una colorazione uniforme sia all’esterno che all’interno e da non alterare la consistenza. In alternativa, vengono spennellati sulla superficie dell’alimento, oppure spruzzati con una bomboletta spay: in questo modo, la colorazione “artificiale” sarà presente solo all’esterno e non all’interno.

Quali sono i coloranti alimentari naturali?

Non tutti i coloranti vengono per nuocere. Infatti, l’industria alimentare non adopera solamente coloranti artificiali, ma anche coloranti naturali, che sfruttano le proprietà intrinseche di alcuni cibi. 

È il caso ad esempio di succhi vegetali, estratti da frutta e da verdura fresca; oppure dei prodotti essiccati che, se tritati, possono rilasciare dei pigmenti colorati, così come i concentrati; e poi ancora vengono utilizzate sostanze aromatiche naturali, quali paprica, zafferano, curcuma, capaci di rilasciare un colore brillante e duraturo. 

Fra i coloranti alimentari naturali che, volendo, possiamo adoperare anche in casa troviamo: 

  • curcumina (E100), colorante giallo-arancio estratto dalla curcuma; 
  • riboflavina (E101), colorante giallo presente naturalmente nel latte, ma anche in molti ortaggi verdi, in particolare cavolo e pomodoro; 
  • clorofille (E140), pigmenti verdi presenti nella maggior parte delle piante e delle alghe, assorbono fortemente la radiazione rossa e violetta, complementare al colore verde; 
  • caramello (E150), colorante impiegato in liquori, bevande analcoliche, birre, in pasticceria, nel cioccolato, nei surrogati del caffè; 
  • carbone vegetale (E153), colorante ottenuto dalla carbonizzazione di sostanze vegetali quali legno, residui di cellulosa, torba e gusci di noci di cocco o altri gusci; 
  • carotenoidi, coloranti rinvenuti nelle piante o in altri organismi fotosintetici, come le alghe ed alcune specie di batteri;  
  • antociani (E163), classe di coloranti naturali che si ritrovano nei fiori e nei frutti di quasi tutte le piante superiori e nelle foglie autunnali.

ACQUISTO GIOCATTOLI. IL VADEMECUM UNI – CEI PER LA SICUREZZA

By Sicurezza Ambientale, VarieNo Comments

Oggi è L’ultimo giorno per l’acquisto dei giocattoli da regalare a Natale, e il Ministero della Salute ha deciso di prestare molta attenzione al processo di vendita.

In Italia, ogni anno, migliaia di prodotti altamente pericolosi vengono ritirati dal mercato, e il 28% di essi sono giocattoli. Gli enti UNI e CEI hanno stilato un vademecum per l’acquisto di prodotti ludici in totale sicurezza.

 

Roma – La Guardia di finanza fornisce numeri allarmanti sulla distribuzione di giocattoli pericolosi. Nel solo 2014 ne sono stati messi al bando ben 15 milioni, provenienti da Europa e Asia. L’ultimo sequestro risale al 21 Dicembre. nei pressi di Bologna, le fiamme gialle hanno sequestrato circa 8.000 prodotti, perché nocivi o illegalmente messi in vendita.

Il dato è allarmante se si pensa  che da Gennaio a Settembre 2014 sono stati sequestrati oltre 150.000 giocattoli pericolosi, e il fenomeno non accenna ad arrestarsi.

In Italia i giocattoli ritirati perché non conformi alle norme di sicurezza rappresentano il 28% del totale dei prodotti pericolosi messi in vendita, afferma il Ministero della Salute. Le tipologie di pericolo più frequenti sono tre: rischio chimico, microbiologico e di soffocamento/strangolamento.

L’Unione Europea si è espressa sul tema, attraverso la Direttiva 2009/48/CE – recepita dal nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo 54 dell’ 11 Aprile 2011 – la quale fissa le linee guida sulla sicurezza. 

In questi giorni, due enti normatori nazionali; UNI (ente italiano di normazione) e CEI (comitato elettronico italiano) hanno diffuso un vademecum per l’acquisto di giocattoli, decorazioni, addobbi natalizi, luminarie e regali tecnologici. 

Un estratto del vademecum  può essere visualizzato cliccando qui. 

 

CENONE DELLA VIGILIA DI NATALE A BASE DI PESCE? 10 INFORMAZIONI UTILI PER L’ACQUISTO (PER NON FINIRE NELLA RETE)

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Il Natale si avvicina, e la maggior parte di noi è affaccendata nella preparazione di un delizioso cenone della vigilia di Natale.

Quello che vi proponiamo oggi è un decalogo utile all’acquisto del pesce, per – come recita il titolo – evitare di finire nella rete servendo un prodotto di scarsa qualità.

 

  1. Presenza del cartello con le indicazioni per il consumo di pesce crudo. Le pescherie devono esporre un cartello che riporti la seguente frase “In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a – 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”. Tale procedimento è necessario per l’eliminazione di agenti infestanti quali anisakis o altri parassiti.¹
  2. Verificate sempre le qualità organolettiche del pesce, che deve avere consistenza soda, carne compatta, branchie rosse, scaglie lucenti, occhio vivo e odore gradevole e non intenso.
  3. Il pesce deve sempre essere identificato tramite il proprio nome commerciale, oltre al nome scientifico della specie. Ogni Stato membro dell’Unione (Italia compresa) ha redatto un elenco di denominazioni commerciali ammesse sul proprio territorio, insieme alle denominazioni scientifiche e a qualsiasi altra denominazione accettata e consolidata a livello locale e regionale².
  4. Deve essere evidenziato il metodo di produzione – “pescato, pescato in acque dolci o allevato” a seconda delle modalità con le quali il pesce sia stato messo in commercio³.
  5. Deve essere evidente la zona di pesca e devono essere riportati anche gli attrezzi da pesca usati.La zona di pesca FAO deve essere espressa in termini comprensibili per il consumatore, con l’aggiunta della sottozona se il pescato proviene dall’Atlantico nord-orientale (Zona FAO 27) o dal Mediterraneo (Zona FAO 37)
  6. Indicazione evidente se il prodotto è venduto decongelato. Se il pesce è venduto decongelato, deve essere fornita una indicazione al consumatore sia perché ciò influenzerà le successive modalità di conservazione (vedi punto seguente), sia perché il consumatore deve sapere che sta acquistando un prodotto non “fresco” e quindi con qualità organolettiche inferiori [5].
  7. I prodotti della pesca venduti decongelati, vanno consumati entro le 24 ore dall’acquisto e non vanno ricongelati. Questo perché il pesce è un alimento estremamente deperibile e il suo consumo deve essere immediato, soprattutto dopo il processo di scongelamento che lo sottopone a potenziali stress. Come per qualsiasi altro alimento, un secondo congelamento è sconsigliato (o addirittura espressamente vietato) per la possibilità di proliferazione batterica sull’alimento. Ricordate che il freddo (anche a temperature inferiori allo zero) non elimina i batteri!!! [6].
  8. Verificare l’abbondante presenza di ghiaccio. Il pesce necessita di temperature molto basse per una sua accurata conservazione (tra 0°C e + 2°C). La presenza di abbondante ghiaccio assicura che il pesce sia mantenuto in condizioni idonee e che sia quindi idoneo per il consumo.
  9. I molluschi bivalvi (cozze e vongole) devono sempre essere venduti confezionati. Uno specifico Regolamento dell’Unione Europea prevede che i molluschi bivalvi debbano essere mantenuti nelle confezioni fino al momento della presentazione al consumatore [7].
  10. Effettua degli acquisti sostenibili e responsabili. L’Italia ha stilato una lista di specie a rischio di estinzione o comunque in pericolo perché pescate senza regolamentazione. Se vuoi consultare l’elenco delle specie a rischio vai al seguente link: http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_Rossa_dei_vertebrati_italiani.pdf
  1. Decr. MIN. SALUTE 17.7.13
  2. Reg. UE 1379/13
  3. ibid.
  4. ibid.
  5. ibid.
  6. Nota Ministero della Salute 02/08/2007
  7. Reg. CE 853/04

 

QUALITÀ ALIMENTARE. L’ESSENZIALITÀ DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Roma – L’italia, secondo un’indagine de “Il Sole 24 Ore”, nel 2013 si è confermata al primo posto tra i paesi dell’Unione Europea per numero di prodotti che hanno ottenuto la certificazione di qualità alimentare. 264 gli alimenti in elenco.

I riconoscimenti ricoprono numerosi settori dell’agroalimentare, con una netta predominanza di quello ortofrutticolo e dei cereali (101 prodotti), seguito a distanza dai formaggi, dagli oli extravergine d’oliva e dalle preparazioni di carni (47, 43 e 37).

Un focus sulla distribuzione delle certificazioni all’interno del territorio nazionale, attuata con il supporto dei dati Istat relativi al 2013, ha permesso al quotidiano di Via Solferino di individuare nel Veneto e nell’Emilia Romagna le regioni con il maggior numero di riconoscimenti (rispettivamente 39 e 36 prodotti riconosciuti).

In Italia esistono molti laboratori di prova, molti dei quali operano soltanto nel settore della sicurezza alimentare.

In questo settore, regolamentato a livello comunitario, gli organismi di controllo idonei al rilascio di certificazioni vengono autorizzati ad operare sul mercato, da parte del Ministero delle politiche agricole, solo se in possesso dell’accreditamento Accredia.

La certificazione, afferma Federico Grazioli, presidente di Accredia, vuole salvaguardare l’intera filiera produttiva che esalta l’eccellenza del Made in Italy, ma vuole soprattutto tutelare e rassicurare il consumatore.

Ad oggi i laboratori di prova accreditati 1.308, con un totale di circa 5 milioni di prodotti analizzati.

Tra gli organismi riconosciuti figura anche la nostra azienda, operante in prima linea da ben 45 anni  nei settori sicurezza sui luoghi di lavoro, alimentare e ambiente.

Per conoscere la nostra storia potete visitare questa sezione del sito, oppure i canali Facebook e LinkedIn.

 

 

 

 

 

CAMBIANO LE REGOLE SU CARNE E PESCE AFFUMICATI. DEROGA AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DI ALCUNI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI MA NON PER TUTTI.

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Il Regolamento UE 1327/2014 modifica il Regolamento 1881/06, e per alcuni Stati europei non si applicano i nuovi limiti massimi consentiti di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) previsti per carni e pesce affumicati.

 

 

Il 13 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea il Regolamento UE 1327/2014 che modifica il Regolamento 1881/06 per quanto riguarda i tenori massimi di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale.

Il nuovo Regolamento si applica in maniera retroattiva dal 1 settembre 2014 ma solo per alcuni Paesi e per i loro mercati interni, quali: Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

A partire dal 1 settembre 2014, con l’entrata in applicazione del Regolamento UE 835/2011, sono stati rivisti alcuni limiti riguardanti gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per certi prodotti alimentari (in particolare il livello massimo consentito di benazopire per le carni affumicate ed i prodotti a base di carne affumicati è diminuito). Tuttavia dati recenti dimostrano che l’applicazione di buone pratiche di affumicatura non consente in divesri Stati membri di ottenere tenori inferiori di IPA per alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale. In questi casi non risulta possibile modificare le pratiche di affumicatura senza che ciò influisca in modo significativo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto.

Per questi motivi alcuni Stati membri hanno ottenuto con il Regolamento 1327/2014 una deroga di 3 anni all’applicazione dei tenori massimi inferiori di IPA a decorrere dal 1 settembre 2014. Tale deroga riguarda la produzione e il consumo locali di carni e prodotti a base di carne e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale ai quali si continueranno pertanto ad applicare i tenori massimi attualmente in vigore.

Per quanto riguarda l’Italia è risultato che l’abbassamento dei suddetti limiti non dovrebbe inficiare le produzioni nazionali.

 

Etichette dei prodotti alimentari

By Sicurezza Alimentare, Varie2 Comments

Nuove regole per etichette prodotti alimentari

Dal 13 Dicembre sono cambiate le regole in merito alle etichette dei prodotti alimentari. Abbiamo stilato un decalogo con le novità portate dal REG. UE 1169/11 in merito alle informazioni da fornire ai consumatori. 

 

1. Mettere in evidenza gli allergeni contenuti: tutti gli allergeni contenuti devono essere indicati in elenco ingredienti con un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti

 

2. Nelle etichette dei prodotti alimentari va indicata la modalità di conservazione di seguito alla data di scadenza: per i prodotti deperibili le modalità di conservazione (per esempio conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C) devono essere riportate di seguito all’indicazione della data di scadenza (da consumare entro gg/mm/aaaa)

 

3. Indicazione obbligatoria della ragione sociale completa di chi commercializza il prodotto: non è più sufficiente riportare il solo marchio aziendale, ma è necessario esplicitare per esteso anche la ragione sociale dell’azienda a nome della quale il prodotto è venduto

 

4. Indicazione della specie vegetale degli oli/grassi vegetali: non è più possibile riportare in generale “olio vegetale” ma è obbligatorio indicare l’origine botanica dell’olio, per esempio “olio di palma”)

 

5. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere riportate con caratteri alti almeno di 1,2 mm

 

6. Origine delle carni: dal 01.04.15 sarà obbligatorio riportare in etichetta anche i dati relativi all’origine (luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione) delle carni ovine, caprine, suine, volatili

 

7. Data di congelamento: per la carne, le preparazioni a base di carne e per i prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve essere riportata la data di congelamento o la data di primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta)

 

8. Per le carni macinate, così come descritte e definite nell’allegato VI parte B, l’etichettatura reca (già dal 01.01.14) le diciture “percentuale del tenore in materie grasse inferiore a…” e “rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …”

 

9. Nuova tabella nutrizionale: obbligatoria a partire dal 12.12.16, se riportata in etichetta volontariamente deve essere comunque adeguata a quanto previsto dal regolamento (cambia l’ordine in cui i nutrienti devono essere riportati in tabella e aumentano i nutrienti minimi da riportare (energia espressa in kJ e kcal, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale).

 

10. Sede dello stabilimento di produzione: non è più obbligatorio riportare la sede dello stabilimento di produzione

Anche le collettività (e quindi ristoranti, mense, catering, ecc.) sono soggette all’applicazione di questo regolamento: devono infatti indicare gli allergeni contenuti nelle diverse pietanze da loro serviti.

 

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Decalogo per la Conservazione degli alimenti

By Sicurezza Alimentare, VarieNo Comments

Le 10 regole per un’ottimale conservazione degli alimenti:

 

  1. Durante l’acquisto verificare date di scadenza e di preferibile consumo (TMC) dei prodotti che acquistate.  Al momento di riporli in dispensa o in frigorifero dovete avere coscienza della loro durabilità in modo da poter effettuare un consumo consapevole e senza sprechi

  1. Prodotti deperibili, congelati o surgelati. Trattateli cercando di rispettare la catena del freddo. Soprattutto in estate, riponeteli in una borsa termica e portateli direttamente a casa nel vostro congelatore. Disponete gli alimenti nei vostri frigoriferi in modo da non riempirli troppo.

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  1. Congelate subito i prodotto che non prevedete di consumare entro la scadenza. Non aspettate la fine del week-end per decidere di congelare o meno un prodotto ma decidete subito cosa mangerete.

  1. Il congelamento casalingo dei prodotti alimentari è un processo lento che non può essere paragonato ad un surgelamento industriale. È bene consumare in tempi relativamente brevi i prodotti congelati in proprio. Mettere la data di congelamento e la tipologia di alimento sul prodotto è una buona abitudine che aiuta nella corretta e successiva gestione degli alimenti congelati.

  1. Scongelare sempre gli alimenti in frigorifero o nel microonde o sotto acqua corrente e mai a temperatura ambiente per preservare la salubrità del prodotto.

  1. Consumate gli alimenti scongelati entro le 24 ore dal loro scongelamento.

  1. Se congelate un alimento crudo (per esempio la carne) e quindi lo scongelate correttamente e lo avviate a cottura, può essere nuovamente congelato. È bene però sapere che maggiore è il numero di manipolazioni e maggiore è lo stress che l’alimento subisce. È bene quindi consumare in tempi brevi l’alimento cotto ricongelato ed evitare qualsiasi altro processo di congelamento.

  1. Prodotti  alimentari deperibili e particolarmente lavorati quali la carne macinata, i preparati di carne (pronti a cuocere), preparati di pesce ecc, è meglio consumarli il giorno stesso dell’acquisto o il giorno dopo

 

  1. Pesce.  Se acquistate del pesce fresco e non intendete cuocerlo il giorno stesso, è bene toglierlo dalla busta di plastica quando lo riponete nel vostro frigorifero.
  2. Gli avanzi si possono congelare.  È bene ricordare che bisogna farlo nel più breve tempo possibile, per esempio alla fine di una cena piuttosto che il giorno dopo. Utilizzare sempre contenitori puliti o sacchetti di plastica per alimenti nuovi e assicurare che siano ben chiusi.

 

 

Cambiano le etichette alimentari: ecco la nuova normativa

By Sicurezza Alimentare, Varie2 Comments

Ci siamo: dal 13 Dicembre prossimo scattano le nuove etichette alimentari, ecco cosa resta del vecchio Dlgs 109/92

Il 13 Dicembre 2014 dunque diventerà obbligatorio applicare quanto previsto dal Regolamento UE 1169/11 ossia le informazioni per i consumatori da mettere sulle etichette dei prodotti alimentari. Il vecchio Decreto legislativo n.109/92 che regolava l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari non non viene però completamente cestinato!

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito quali sono gli articoli e i commi del D.lgs 109/92 che resteranno in vigore anche dopo il 13 dicembre 2014. Tra questi vi segnaliamo gli aspetti più importanti:

  • l’art. 4 comma 5 in merito al fatto che la conservazione a basse temperature dei prodotti dolciari non costituisce un trattamento che deve essere indicato in denominazione di vendita;
  • l’art.10 comma 5: “l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria ….”
  • l’art. 13: modalità di indicazione del lotto
  • l’art. 7 bis:gestione degli imballaggi destinati al consumatore e contenenti prodotti preconfezionati
  • l’art. 15: gestione delle informazioni per i distributori automatici (integrato naturalmente in merito a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c del Reg. UE 1169/11)
  • l’art. 16: vendita dei prodotti sfusi (integrato naturalmente in merito a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c del Reg. UE 1169/11)
  • l’art. 17: prodotti non destinati al consumatore
  • l’art. 18: sanzioni

E’ in corso di discussione un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà ad integrare ed aggiornare la norma sull’etichettatura, soprattutto per quanto riguarda quegli aspetti che il Reg. UE 1169/11 demanda agli Stati membri. La base di partenza sarà senz’altro quello che resta del D.Lvo 109/92. Dall’analisi della bozza di questo decreto salta all’occhio che, nonostante le numerose e importanti contestazioni in merito al mancato obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione, questo aspetto non viene preso in considerazione. L’art. 11 del D.Lvo 109/11 (sede dello stabilimento) sarà totalmente abrogato.

Aggiornamento 2015: ecco i nuovi sviluppi sull’etichettatura alimentare.

 

 

 

ACCREDITAMENTO ACCREDIA PER I CONTROLLI SUGLI ALIMENTI

By Sicurezza Alimentare, VarieOne Comment

Arriva la Guida elaborata da ACCREDIA e Istituto Superiore di Sanità a disposizione dei laboratori di prova che operano nell’ambito del controllo ufficiale e dell’autocontrollo dei prodotti alimentari per fornire indicazioni sulla scelta dei metodi di prova chimici, sui criteri per la validazione dei metodi di prova, sulla presentazione e l’interpretazione dei risultati.

Le misure adottate a livello europeo in tema di sicurezza alimentare sono finalizzate ad assicurare gli standard più elevati possibili di sicurezza, tutelare gli interessi dei consumatori, garantire l’affidabilità e uniformità dei processi di controllo e prevenire ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali.

Il riconoscimento della competenza dei Laboratori di prova attraverso l’accreditamento è un requisito richiesto dalla normativa europea in materia di controllo ufficiale e dalle disposizioni nazionali in materia di autocontrollo dei prodotti alimentari.

L’accreditamento dei Laboratori di controllo, oltre ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati Membri, è individuato come lo strumento per garantire la qualifica delle informazioni scientifiche per la valutazione del rischio, la valutazione della competenza dei Laboratori da parte delle Autorità preposte e l’efficacia delle attività di controllo ufficiale e di autocontrollo nell’intera filiera produttiva.

I Laboratori di prova coinvolti nel controllo ufficiale e nell’autocontrollo dei prodotti alimentari sono quindi tenuti ad operare in conformità alle disposizioni cogenti riguardanti la sicurezza dei prodotti e allo standard internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di garantire la qualità e la trasparenza dei processi analitici e dei dati, obiettivo da raggiungere mediante l’accreditamento delle prove.

Il Gruppo Maurizi ha un laboratorio accreditato per l’autocontrollo alimentare iscritto agli elenchi regionali per l’esecuzione delle analisi in regime di autocontrollo nelle Aziende Agro Alimentari.

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