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Certificato prevenzione incendi: cos’è, chi lo rilascia, come si rinnova

By 5 Aprile 2021Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro3 min read
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Il certificato prevenzione incendi è necessario per lo svolgimento delle attività elencate nell’allegato I del DPR n. 151/2011. L’elenco comprende un vasto numero di attività, la conoscenza ed il rispetto della normativa antincendio riguarda quindi molte realtà.

Cos’è il certificato prevenzione incendi (CPI)

È un certificato che garantisce il rispetto della normativa antincendio. Viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente in seguito ad apposito sopralluogo che attesti il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;

La legge stabilisce una classificazione del rischio incendio in tre livelli: A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività e all’ esistenza di specifiche regole tecniche:

  • Categoria A: attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto)

 

  • Categoria B: attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità; attività sprovviste di regola tecnica (alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m², aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²

 

  • Categoria C: attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica (centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti)

Certificato Prevenzione Incendi, come si rinnova

L’articolo 4 del DPR n. 151/2011 stabilisce l’obbligo di rinnovo del CPI ogni cinque anni. Il titolare delle attività devono inviare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente una dichiarazione che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla relativa documentazione. Sono previste deroghe per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 di cui al DPR n. 151/2011; il termine è esteso a dieci anni per:

  • Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa
  • Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR n. 886/1979 ed al decreto legislativo n. 624/1996
  • Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
  • Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato
  • Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

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