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Certificazione caldaie e impianti di condizionamento. Un obbligo per tutti

By 27 Ottobre 2014Sicurezza Ambientale, Varie2 min read

Certificazione caldaie e impianti di condizionamento: Nuovo libretto obbligatorio

 

Le certificazioni degli impianti termici e di condizionamento sono un obbligo per tutti…anche per i privati cittadini.

Dal 15 ottobre è entrato in vigore il nuovo libretto d’impianto per gli impianti termici: non più solo caldaie e sistemi di riscaldamento, dunque, ma anche sistemi di climatizzazione ossia i condizionatori d’aria, impianti solari e così via.

Accanto all’efficienza degli impianti, questa nuova disposizione di cui avevamo dato i dettagli in un articolo prima della precedente data di entrata in vigore fissata al 1 giugno 2014 e poi prorogata al 15 ottobre, prevede una diagnosi completa che ne andrà a verificare sicurezza, salubrità e igiene.

 

Alle prossime scadenze di manutenzione degli impianti dunque il vecchio libretto di impianto per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti dovrà essere affiancato da un altro libretto che indica gli interventi di controllo e di manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità.

Certificazione caldaie e impianti di condizionamento

La periodicità della manutenzione per quanto riguarda l’efficienza degli impianti è regolamentata a discrezione delle singole Regioni e quindi può variare dai due ai quattro anni mentre per la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dal manutentore.

Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo,quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto.

Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza.

Abilitati ad effettuare i nuovi controlli di sicurezza sono i manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90) ovvero che siano abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari, e che possano realizzare, controllare o effettuare la manutenzione di cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici.

 

Sanzioni in caso di inadempimento

Per i cittadini è prevista una sanzione dai 500 fino a 3 mila euro.

Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6mila euro.

Il rapporto di controllo con l’esito della diagnosi effettuata dovrà essere inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. A seguire verranno effettuati controlli sugli impianti ‘segnalati’.

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