
L’Interpello n. 2/2018 pubblicato ad aprile 2018 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce un chiarimento in merito allo svolgimento dell’attività di medico competente.
La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, chiede alla Commissione Interpelli ulteriori indicazioni circa quanto indicato dall’art. 39 comma 3 del D.Lgs 81/2008 secondo cui “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
In particolare l’Ente chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.
La Commissione fornisce risposta alla richiesta de la Regione Lazio affermando che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’art. 39 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
Quali titoli e requisiti deve possedere il medico competente?
L’art. 38 del D.lgs 18/2008 e s.m.i. prevede che il medico competente, per svolgere il suo incarico, debba possedere uno o più dei seguenti titoli o requisiti:
Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
Autorizzazione di cui all’art. 55 di cui al D.Lgs 15.08.1991, n. 277;
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitaria delle Forze Armate svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni
Partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs 19.06.1999, n. 229 e s.m.i.; i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti in misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”;
Esiste un elenco aggiornato di medici competenti?
Sì, i medici in possesso dei titoli e requisiti sopra indicati devono essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali come da link di seguito riportato:
http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp
Un’azienda può nominare più medici competenti?
Sì, l’art. 39 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. comma 6 afferma che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzione di coordinamento;
Quali sono i principali obblighi in capo al medico competente?
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso ai sensi della normativa vigente;
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica annuale di cui all’art 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione al rappresentante dei lavoratori i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
Comunica mediante autocertificazione il possesso dei titoli e requisiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.