
Pochi giorni fa il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo riportante la disciplina sanzionatoria sulle violazioni delle disposizioni del Regolamento CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Il Regolamento ha lo scopo di garantire ai consumatori chiarezza e veridicità rispetto ai contenuti e alle proprietà dei cibi, definendo in modo specifico i claims utilizzabili sui prodotti alimentari come claims nutrizionali (relativi alla presenza o meno di ingredienti specifici) e claims sulla salute (relativi a benefici funzionali alla riduzione del rischio di malattie o alla salute dei bambini), e vietando il ricorso ad ogni altra espressione non autorizzata.
Finora in Italia, l’eventuale violazione del regolamento non dava luogo a sanzioni dirette (ma eventualmente sanzioni indirette sulla base delle norme relative alle pratiche commerciali scorrette e sulla pubblicità ingannevole), tale decreto sanzionatorio rappresentava pertanto un elemento necessario ed indispensabile per garantire la corretta utilizzazione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti, sia al fine della tutela degli interessi dei consumatori che degli operatori del settore alimentare coinvolti.
Lo schema di decreto legislativo è costituito da 15 articoli.
L’articolo 1 riporta il campo di applicazione del provvedimento e lascia escluse la pubblicità ingannevole e le condizioni di liceità della pubblica comparativa che rimangono di competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
All’articolo 2 vengono individuate quali Autorità preposte all’applicazione della disciplina sanzionatoria stessa, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
Nei successivi articoli vengono elencate le sanzioni in relazione alle diverse violazioni.
Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite variano da un minimo di 2.000 a un massimo di 40.000 euro, in relazione alla gravità della violazione contestata. Le sanzioni prescritte in relazione a violazioni sui claims salutistici sono più severe rispetto a quelle previste per le violazioni relative alle indicazioni nutrizionali a causa del diverso impatto sugli interessi dei consumatori.
Tra i comportamenti sanzionati dal decreto figurano:
- l’impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento.
- l’apposizione di indicazioni nutrizionali o sulla salute su confezioni di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, fatta eccezione per le indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico
- l’utilizzo di un’indicazione nutrizionale o sulla salute non prevista dal regolamento CE 1924/2006, o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal regolamento stesso.
- l’impiego di indicazioni comparative senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal reg. CE 1924/2006.
- l’ impiego di una delle indicazioni sulla salute vietate dal reg. CE 1924/2006.
Le Conferenze Regioni e Stato Regioni hanno dato parere favorevole sullo schema di decreto sanzionatorio, condizionato all’accoglimento di un emendamento teso a definire meglio la competenza delle diverse autorità interessate dal provvedimento.
Un simile intervento normativo non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese produttrici e per gli operatori del settore alimentare (Il Regolamento CE 1924/2006 è, infatti, già applicativo dal 2007, per cui le aziende dovrebbero essersi già adeguate da anni al nuovo sistema), ma ha invece l’indubbio vantaggio di creare un sistema coerente di concorrenza per le imprese che agiscono in linea con le disposizioni normative, evitando possibili distorsioni del mercato a favore di operatori che agiscono in maniera illecita.
Inoltre la presenza e l’applicazione di una disciplina sanzionatoria ha l’ulteriore vantaggio di portare ad un aumento del livello di responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare, e di conseguenza ad una sensibile diminuzione delle infrazioni in merito alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, assicurando una maggiore tutela degli interessi e del benessere dei consumatori.