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Classi merci pericolose, quali rischi e quali sanzioni?

By 17 Agosto 2020Luglio 4th, 2022Sicurezza Ambientale3 min read
classi merci pericolose

L’Accordo Europeo per la movimentazione delle merci pericolose su strada (ADR 2019) prevede delle sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza. Tali sanzioni vengono applicate dagli Organi Preposti al Controllo a livello Nazionale.

L’Accordo ADR prevede che in caso di inadempienze potrebbero essere applicate le disposizioni sanzionatorie alla pluralità dei soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose e che sono tutti quei soggetti elencati al 1.4: Destinatario, Trasportatore, Speditore.

Le sanzioni sono normate dall’Art. 167 e dell’Art. 168 del Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30 Aprile 1992) e possono essere applicate in base alla violazione perseguita. Con Decreto del 27 Dicembre 2018 il Ministero della Giustizia congiuntamente con il MIT sono stati aggiornati gli importi di alcune sanzioni amministrative per chi violi le disposizioni ADR. Tale Decreto è entrato in vigore il 01 Gennaio 2019.

In particolare (fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT) le sanzioni possono essere schematizzate nell’elenco di seguito riportato:

  • Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
  1. a) da euro 41 a euro 169, se l’eccedenza non supera 1t;
  2. b) da euro 85 a euro 338, se l’eccedenza non supera le 2 t;
  3. c) da euro 169 a euro 679, se l’eccedenza non supera le 3 t;
  4. d) da euro 422 a euro 1.695, se l’eccedenza supera le 3 t.
  • Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.
  • Chiunque viola le prescrizioni relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose o che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 403 a euro 1.617. Si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi.
  • Per la violazione degli obblighi in materia di equipaggiamento del mezzo è prevista una sanzione da 406,00 Euro a 1.632,00 Euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente e carta di circolazione da due a sei mesi;
  • Se l’equipaggio risulta privo di equipaggiamento personale, documentazione di trasporto e istruzioni scritte la sanzione pecuniaria varia da 406,00 Euro a 1.632,00 Euro e decurtazione di 2 punti dalla patente;
  • La violazione delle prescrizioni relative all’idoneità tecnica dei veicoli e all’etichettatura della merce prevede una sanzione pecuniaria da 406,00 Euro a 1.632,00 Euro con decurtazione di 10 punti oltre alla sospensione della patente di guida e della carta di circolazione per un periodo di tempo che può andare dai due ai sei mesi;
  • Le sanzioni relative alle marcature mancanti o irregolari, all’imballaggio non idoneo o all’errato fissaggio del carico variano da 163,00 Euro a 652,00 Euro

Riassumendo, le sanzioni vengono applicate per le violazioni relative agli obblighi di classificazione delle merci pericolose, all’etichettatura e all’imballaggio e alle disposizione relative alla documentazione, ai veicoli e all’equipaggiamento. I controlli sono effettuati d Polizia Stradale come descritto nel D.M. 3/3/97 (recepimento della Direttiva 95/50/CE).

Gli Organi di Polizia Stradale possono effettuare controlli e verifiche su strada, e in aree private (ad esempio sulle modalità di carico e scarico nei depositi privati delle aziende). Le ispezioni riguardano sia la cabina che il vano di carico.

In particolare possono essere sottoposti a controlli:

  • Colli, recipienti o cisterne;
  • Equipaggiamento di sicurezza del veicolo e del conducente
  • Locali delle imprese in cui si effettuano carico, scarico e stoccaggio di merci pericolose;
  • Documentazione che deve trovarsi a bordo.

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