In caso di materiali da riporto durante le procedure di campionamento, la caratterizzazione ambientale deve prevedere la scelta di punti di campionamento e prelievo che consenta di caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto e deve considerare la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica
Come detto in precedenza, prima di consegnare i campioni in Laboratorio, nei casi più comuni, è opportuno operare l’eliminazione della componente maggiore di 2 cm, in modo che le analisi siano condotte poi su materiale setacciato a 2 mm, benché i risultati debbano essere ricondotti al peso iniziale del campione comprensivo di scheletro.
I risultati analitici delle prove devono essere confrontati con quelli indicati nelle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06, in funzione della destinazione d’uso.
Devono essere effettuate secondo metodi di prova validati e riconosciuti a livello nazionale e capaci di garantire un limite di rilevabilità almeno 10 volte inferiore rispetto ai valori soglia.
Qualora nelle operazioni di scavo siano impiegati additivi che non sono compresi nella succitata tabella, il soggetto proponente dovrà dare comunicazione ad ISS e ISPRA e fornire una documentazione tecnica che permetta delle valutazioni sul rispetto della qualità ambientale di cui all’articolo 4 del DPR
Il Consiglio SNPA ha emesso una delibera per fornire approfondimenti, chiarimenti e linee guida rispetto a quanto già previsto nel DPR 120/2017. La Delibera n.54/2019 “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” specifica nel dettaglio alcuni casi di esclusione dal campo di applicazione del DPR sulle terre e rocce da scavo, approfondendo il tema dei siti soggetti a bonifica.
Vengono ribadite le possibili situazioni e i requisiti ambientali per cui le terre e rocce da scavo possono essere disciplinate come sottoprodotti oppure riutilizzate nel sito di produzione. Ovviamente vengono previsti i criteri con cui le ARPA dovranno programmare i controlli e con i quali dovranno valutare in fase preliminare i piani di utilizzo.
Altri approfondimenti riguardano la documentazione a corredo, come il piano di utilizzo stesso (e la dichiarazione di utilizzo) e il documento di trasporto e si intraprendono dei chiarimenti su quella che viene definita come normale pratica industriale.
In pratica, tale Delibera deve essere vista come un manuale da adottare sia dalle aziende che dalle autorità di controllo ed è anche uno strumento per omogenizzare i controlli e la gestione delle attività sul territorio nazionale
La corretta applicazione del Decreto sulle terre e rocce da scavo e la verifica dei requisiti ambientali previsti dalla normativa cogente avranno sicuramente l’effetto di diminuire l’impatto ambientale legato alle grandi opere e di ottenere anche un significativo risparmio economico, a dimostrazione di come questi approcci votati al “recupero” permettano di ottenere contemporaneamente due obiettivi che troppo spesso vengono considerati opposti, ovvero la salvaguardia dell’ambiente e il risparmio da parte delle imprese.