
È possibile semplificare il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro?
Questa è la missione, possibile, di Maurizio Sacconi (Presidente della Commissione Lavoro del Senato) e Serenella Fucksia (Senatrice), i quali hanno presentato pochi giorni fa un Disegno di Legge volto proprio alla semplificazione del Testo unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Quali sono le principali novità previste dal loro provvedimento?
1) “Snellimento” del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il DDL prevede una normativa costituita da 22 articoli di legge e soli 5 allegati, invece dei 306 articoli con 52 allegati dell’attuale D.Lgs.
2) Norme più flessibili e nuove responsabilità
L’attuale applicabilità del D.lgs 81/2008 e s.m.i. risulta essere piuttosto rigida e soprattutto scarsamente personalizzabile rispetto alla realtà aziendale oggetto della valutazione dei rischi.
Ad oggi, infatti, la normativa viene applicata in modo omogeneo e rigido indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dall’ andamento degli infortuni e malattie professionali negli specifici ambienti di lavoro; al contrario, soprattutto in virtù del fatto che le nuove tecnologie digitali cambiano con veloce progressione il modo di produrre e di lavorare e allo stesso tempo offrono una continua evoluzione delle prassi e delle tecniche con cui rendere più sicuro il lavoro ci si è resi conto della necessità di approccio dinamico e sostanziale.
Di qui il DDL prevede una nuova responsabilità per la figura del datore di lavoro ovvero che questi non sia considerato responsabile se l’evento è dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili o a eventi eccezionali, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente” ed abbia ottemperato ai propri obblighi normativi.
Il DDL prevede che venga meno la responsabilità penale del datore di lavoro di un’azienda nel caso in cui ad esempio un infortunio sia causato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore stesso ed il datore di lavoro dimostri, al contrario, di aver applicato correttamente tutte le misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio.
Il disegno di legge prevede la possibilità da parte di medici del lavoro o di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda.
Tali professionisti saranno tutti iscritti in uno specifico elenco gestito dal Ministero del Lavoro che avrà il compito di verificare il possesso, da parte di ciascun professionista, dei requisiti necessari per effettuare l’iscrizione all’elenco stesso.
Il DDL prevede, quindi, l’assegnazione anche di specifici poteri di intervento per i casi di certificazioni fraudolente, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni ad organismi di vigilanza ed alla magistratura.
E’ comunque previsto un periodo transitorio triennale nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
3) Incentivi economici
Il DDL prevede incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi. Al Ministero del Lavoro ed all’INAIL verrà assegnato il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
4) Direttive comunitarie
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, il DDL prevede che il loro recepimento debba essere limitato al solo rispetto dei “livelli inderogabili” di tutela indicati come tali dalle direttive stesse. Mediante successivo Decreto Ministeriale verranno individuati i livelli di regolazione ritenuti superflui o, comunque, sovrabbondanti e, quindi, da eliminare.
5) Regime sanzionatorio
Il DDL prevede che in fase di vigilanza gli Ispettori potranno impartire disposizioni esecutive ai datori di lavoro, comunque impugnabili ma il mancato rispetto delle quali comporterà l’arresto fino a 12 mesi e una sanzione di € 10.000 per ciascuna disposizione non attuata.
Conclusioni
Il DDL depositato il 19 luglio scorso rappresenta certamente uno “stravolgimento” dell’attuale normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i sia in termini di struttura che di contenuti.
Cambiano completamente le responsabilità: per il datore di lavoro in primis ma, in particolare, sempre più altre figure quali dirigenti, preposti e lavoratori stessi diventano parte attiva dell’organizzazione aziendale con diritti, obblighi e sempre maggiori responsabilità in caso di diretta inadempienza e soprattutto nel caso in cui, al contrario, il datore di lavoro dimostri di aver previsto tutte le procedure necessarie al fine di tutelare i lavoratori stessi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Nuove responsabilità anche per i professionisti in possesso di requisiti tali da poter essere iscritti in apposito elenco e poter, quindi, rilasciare alle aziende certificazioni in grado, come afferma il DDL stesso, di snellire tutta la documentazione ad oggi esistente in materia di sicurezza sul lavoro nelle singole realtà aziendali.