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Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Le regole per l’etichettatura del vino sono stabilite sia da regole comunitarie generali e specifiche, sia da riferimenti di tipo nazionali.

Per quanto concerne le legislazioni di tipo comunitario, il testo base di riferimento è sempre il Regolamento 169/2011, ove le norme ive descritte si applicano, salvo deroghe espressamente previste dal regolamento stesso, a tutti i prodotti alimentari, compresi anche i prodotti vinicoli.

A quanto sopra indicato, si aggiungono i seguenti regolamenti:

  • Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, art. 177 e ss.;
  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 40 e ss. E relativi allegati.

In campo specifico nazionale, dobbiamo invece far riferimento alle seguenti disposizioni:

  • Testo unico vino, art. 43 e ss;
  • DM MIPAFF del 13 agosto 2012
  • In aggiunta, sempre in campo nazionale, dobbiamo far riferimento anche all’etichettatura dei vini varietali italiani (DM MIPAFF del 13 agosto 2012)

In aggiunta a quanto sopra descritto, è previsto anche l’inserimento dell’etichettatura ambientale, che diventerà obbligatoria a partire dal 1° Gennaio 2023.

Tratteremo nell’articolo anche le nuove indicazioni in merito all’etichettatura nutrizionale, che diventerà obbligatoria a partire da gennaio 2023.

 

Le indicazioni obbligatorie

Incrociando le norme comunitarie e nazionali, i prodotti vinicoli hanno l’obbligatorietà delle seguenti indicazioni in etichetta:

  • Designazione della categoria (vino, spumante etc..): ovvero si fa riferimento alla denominazione merceologica legale “VINO” che è il nome che identifica il prodotto in conformità all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 secondo il quale il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Nell’allegato vengono elencate tutte le categorie di prodotti: vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature. E’ opportuno sottolineare come tale indicazione si può omettere nel caso di DOP o IGP;
  • Per i prodotti DOP o IGP l’espressione “denominazione di origine protetta” o “Indicazione geografica protetta” seguito dal nome della DOP o della Igp, con le disposizioni previste dal disciplinare; può essere sostituita dalla menzione tradizionale (per l’Italia DOC, DOCG, IGT) o non essere riportata in circostanze specifiche;
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.». Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C. L’allegato XII del Reg. UE 1169/2011 riporta le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all’indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti; Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi (es. vini spumanti, vini spumanti gassificati etc..);
  • Volume nominale: la quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL);
  • Paese di produzione;
  • Indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Paese)
  • Se si tratta di vini importati, indicazione dell’importatore;
  • Tenore in zucchero nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti aromatici etc;
  • Annata di vendemmia per i prodotti DOP (facoltativa per i vini spumanti millesimati):
  • Presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze (vedi indicazione “contiene solfiti” se tale allergene è presente in concentrazione superiore a 10 mg/l, “contiene uova” se vengono impiegati per la realizzazione del prodotto finito lisozima o albumina, “contiene latte” se impiegati caseinati etc..)
  • Lotto di produzione

 

Le indicazioni volontarie

È possibile volontariamente in etichetta, quali ad esempio:

  • l’annata;
  • il nome di una o più varietà di uve da vino;
  • per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera g) (vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità) termini che indicano il tenore di zucchero;
  • per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all’articolo 112, lettera b), quali “classico” e “superiore”;
  • il simbolo dell’Unione che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;
  •  termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
  • per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

Una specifica aggiuntiva va fatta in merito alla dichiarazione nutrizionale ed alla lista ingredienti: in accordo al Regolamento UE 1169/2011, l’obbligo di indicare in etichetta i dati nutrizionali e gli ingredienti vige da tempo per tutti gli alimenti tranne i vini e le bevande alcoliche (esentate dal suo art.16, comma 4).

 

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Il nuovo regolamento europeo

Con la pubblicazione del regolamento UE 2021/2117 che ha modificato l’attuale regolamento 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, la Commissione ha stabilito l’obbligo di

indicare in etichetta i valori nutrizionali e l’elenco degli ingredienti anche per i prodotti vitivinicoli, ma con alcune particolari modalità e semplificazioni.

Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, sull’etichetta o sull’imballaggio a essa apposta, questa potrà essere limitata al solo valore energetico, espresso mediante il simbolo «E» (energia). Tale semplificazione permetterà di mantenere la sola lettera “E” senza la necessità di traduzione nelle lingue dei differenti Paesi di esportazione del prodotto.

Si dà inoltre la possibilità di riportare le altre informazioni nutrizionali (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale ), potrà essere fornita per via elettronica, unitamente alla lista degli ingredienti, purchè tale indicazione non figuri insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengano raccolti e tracciati i dati degli utenti.

 

L’etichetta ambientale

Ricordiamo inoltre come, a partire da Gennaio 2023, diventerà obbligatorio riportare in etichetta anche un riferimento allo smaltimento dei materiali impiegati per la realizzazione dei Vini (es. bottiglia, tappo, etichetta etc..).

Con l’entrata in vigore il 26/09/2020 del Decreto legislativo 116/2020, per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale è diventato obbligatorio fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il decreto legislativo 116/2020 prevede infatti che infatti tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili. e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Saranno 3 le indicazioni obbligatorie per il vino da apporre sull’etichetta ambientale:

  • un codice alfa-numerico (ai sensi della Decisione 129/97/CE che rappresenta il materiale di imballaggio. In pratica: tappo-sughero, bottiglia- vetro, alluminio- gabbietta;
  • l’insieme dei materiali che lo compongono;
  • le indicazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento a fine vita dell’imballo.

Tutte le indicazioni potranno essere apposte sui singoli elementi o sull’etichetta stessa della bottiglia.

In alternativa può essere inserito un link esteso al sito o un pratico Qrcode che arrivi ad una landing page con le specifiche

 

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