
Si è riaperta da qualche settimana l’inchiesta sui motivi che hanno determinato l’incidente presso la stazione della metropolitana “Repubblica” a Roma.
Questo incidente ha fatto emergere un concreto pericolo per la sicurezza ed è l’emblema di diverse complicazioni. Le cause sembrerebbero essere legate alla mancata manutenzione degli impianti, alla dolosa manomissione dei dispositivi di sicurezza e alla mancata formazione ed informazione dei dipendenti.
Ad oggi la situazione evidenziata è che, nonostante ci sia coscienza di determinate criticità, non si svolgano i controlli necessari o che si svolgano in maniera approssimativa. Inoltre, nonostante siano state intensificate le misure ispettive da parte degli organi competenti, non si riescono a garantire i controlli necessari.
Questo può portare a un disinteresse per la sicurezza nei luoghi di lavoro e qualcuno potrebbe sentirsi libero di fare come meglio crede.
Come si può evitare una situazione simile?
- Corretta verifica dell’idoneità tecnico professionale
Quando sono svolti dei lavori in appalto il committente sceglie le imprese esecutrici;
La legge, stabilisce il principio per cui al committente spetta l’obbligo della verifica tecnico professionale delle imprese in appalto, queste devono rispondere ai requisiti dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
Il committente dovrà avere la massima attenzione, cautela e professionalità in quanto bisogna verificare il possesso delle capacità organizzative, nonché della disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
2. Formazione
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 36 e 37 prevede che tutti i lavoratori che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda pubblica e/o privata vengano adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza sul lavoro.
Figura cardine cui incombe l’obbligo di garantire e formare i dipendenti è proprio il datore di lavoro.
Vediamo, soggetti e contenuti dei programmi di formazione:
I fruitori sono i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, ma anche i preposti, i lavoratori autonomi e i lavoratori di aziende che effettuano lavori in subappalto; inoltre i SPP e il medico competente sono “creditori” di informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.
Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento riguardano nel dettaglio:
- L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori; I corsi per i lavoratori si distinguono in “corso di formazione generale” i cui contenuti sono gli stessi per tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione e dalla tipologia di azienda presso cui lavorano e “corso di formazione specifica” in cui vengono analizzati i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti. I corsi di formazione specifica si distinguono in basso, medio o elevato rischio in base al codice ATECO aziendale.
- La formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- La formazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione qualora sia individuato nella figura del datore di lavoro;
- La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza quando eletto dai lavoratori;
- La formazione dei dirigenti e dei preposti ove delegati;
- La formazione dei lavoratori addetti alla rimozione, bonifica e smontaggio dell’amianto;
- La formazione dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi;
- La formazione dei lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di lavoro;
- Lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- La formazione dei lavoratori e preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.
I programmi di informazione e formazione sono proposti dal servizio di prevenzione e protezione.
Il Responsabile del S.P.P., rappresenta pertanto, il soggetto progettuale principale della informazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
- Addestramento DPI e manutenzione impianti e attrezzature
Il datore di lavoro provvede altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso di attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Oltre alla formazione da garantire ad ogni lavoratore incaricato dell’utilizzo di attrezzature, viene richiesto al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro.
Ogni Datore di lavoro deve non solo mettere a disposizione dei suoi lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento.
La necessità è di effettuare interventi manutentivi che possano garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, ma anche la necessità di specifiche istruzioni per l’uso e la manutenzione;
In ultimo, la necessità di aggiornare i requisiti minimi di sicurezza delle macchine.
Tutto questo deve essere tracciato e svolto attraverso prove di manutenzione con cadenza stabilita e nel caso dell’incidente sulle scale mobili a Roma la ditta che aveva vinto l’appalto non effettuava la prova di efficienza del freno di sicurezza e la tracciabilità risultava confusa.
È prevista qualche sanzione in caso di inadempienza?
La mancata informazione ai lavoratori:
Arresto da 2 a 4 mesi; o Ammenda da 1474.21 € a 6388.23€. Sanzioni penali art. 36 D.Lgs. 81/08
La mancata formazione rispettivamente ai, lavoratori, dirigenti e preposti, incaricati alla gestione delle emergenze e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Arresto da 2 a 4 mesi; o Ammenda da 1474.21 € a 6388.23€. Sanzioni penali art. 37 D.Lgs. 81/08
Le sanzioni relative agli obblighi del Datore di lavoro rispetto alle attrezzature:
Arresto da 3 a 6 mesi; o Ammenda da 3071.27€ a 7862.44€. Sanzioni penali art. 71 D.Lgs. 81/08
In conclusione, la formazione dei dipendenti è un obbligo di legge che comporta sanzioni.
Per alcuni dei percorsi formativi sopra indicati, la normativa prevede che gli stessi devono avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di comparto istituiti ai sensi degli artt. 51 e 2 let.ee del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è fondamentale, data la complessità e le parti coinvolte, affidarsi a personale specializzato per il supporto di tutta la valutazione di questo particolare e importante ramo della formazione.