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COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE

By 21 Febbraio 2011Sicurezza Alimentare, Varie1 min read

Per la commercializzazione dei prodotti senza glutine , il Regolamento (CE) 41/2009 (entrato in vigore il 1° febbraio 2009) stabilisce i criteri per la composizione e l’etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l’assenza di glutine in alimenti di uso corrente considerando che l’articolo 2, comma 3 della direttiva 89/398/CEE (codificata dalla direttiva 2009/39/CE) prevede la possibilità, per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad una alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà.

Senza glutine” sono soli prodotti con contenuto di glutine inferiore a 20 ppm mentre “con contenuto di glutine molto basso” sono i prodotti con glutine compreso tra 21 e 10 ppm per le persone intolleranti al glutine. I prodotti naturalmente senza glutine come frutta, verdura, carne, pesce, latte e uova, non necessitano di dichiarare l’assenza di glutine.

Per la commercializzazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, il produttore deve chiedere una specifica autorizzazione al Ministero della Salute e fornire specifiche informazioni previste dalla normativa come dati scientifici sulla valenza dietetica, elementi sula composizione del prodotto o schede tecniche sugli ingredienti utilizzati.

Dopo tali adempimenti il prodotto potrà essere immesso sul mercato. Sulla etichetta di questi prodotti sarà indicato “dietetico” oppure “di regime”, tranne che per i prodotti per bambini e lattanti.

 

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