Skip to main content

Commercio, approvato il nuovo regolamento per la Città Storica

By 21 Maggio 2018Luglio 15th, 2022Sicurezza Ambientale4 min read
art ilaria per sito

Il 17/04/2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento n. 47 per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica”.

Scopo del presente regolamento è quello di tutelare l’area Patrimonio dell’UNESCO ed il Centro Storico della Capitale dal proliferare di esercizi commerciali di scarso pregio, che poco si confanno al contesto urbanistico in cui sorgono.

Esso è frutto di un censimento delle attività commerciali e artigianali ubicate nel Centro Storico della Città, che ha portato la Giunta Capitolina ad adottare un provvedimento che opera in funzione di tre diversi ambiti areali ed applica misure via via più stringenti a seconda della zona.

 

Zona periferica del Centro Storico

 

La zona periferica del Centro Storico comprende i Tessuti da T7 a T10 cosi come definiti nel PRG vigente.

In questa zona è consentita l’apertura delle seguenti tipologie di attività, autorizzabili anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento:

  • Esercizi di vicinato (superficie inferiore ai 250 mq)

  • Medie strutture di vendita (superficie inferiore 2.500 mq)

  • Grandi strutture di vendita (superficie superiore ai 2.500 mq)

  • Laboratori artigianali.

Le restrizioni riguardano principalmente il consumo sul posto di alimenti e bevande, che per la prima volta viene normato.

Le attività artigianali potranno infatti destinare al consumo sul posto massimo il 25% della superficie del locale e comunque mai oltre i 50 mq e dovrà essere mantenuta separata dal resto della attività. Dovranno essere utilizzati arredi minimali, stoviglie e posate monouso e non dovrà esservi alcun tipo di somministrazione assistita.

Zona intermedia del Centro Storico

 

La zona intermedia del Centro Storico comprende i tessuti da T1 a T5 cosi come definiti dal PRG ed i tessuti T6 qualora ricadenti nell’Area UNESCO.

In quest’area è consentita esclusivamente l’apertura di attività di elevato valore storico ed artigianale, elencate nell’art. 8 del Regolamento, quali laboratori artigiani tranne alcune eccezioni, erboristerie, librerie, cartolibrerie, antiquariato, gallerie d’arte, gioiellerie, profumerie, negozi di arredamento e design, atelier e boutique di alta moda.

Parallelamente viene vietata l’apertura di tutte le tipologie di attività elencate all’art. 11 del regolamento quali friggitorie, carrozzerie e autofficine, sexy shop, autolavaggi, hard e soft discount, sale con videogiochi e biliardi, attività di commercio all’ingrosso con o senza deposito merci e magazzini considerate al contrario di scarso pregio artigianale.

Per la zona intermedia del Centro Storico della Città, particolare attenzione viene rivolta alla tutela del decoro con l’inserimento di prescrizioni per l’arredo, l’esposizione di merci e cartelli, smaltimento dei rifiuti e diffusione sonora.

Zona UNESCO

 

La zona UNESCO cosi come definita dalla Conferenza di Parigi del 1972, racchiude il cuore della Città Storica (fig. 1 )

zona sito unesco roma

FIG.1 SITO UNESCO

 

Al sito UNESCO sono applicate le misure più restrittive, viene consentita infatti solo l’apertura delle attività tutelate con ulteriori prescrizioni riguardanti:

  • gli esercizi di vicinato nel settore alimentare, i quali devono prevedere la vendita esclusiva di generi alimentari, non abbinata alla vendita di prodotti non alimentari, la vendita di prodotti di provenienza certificata, adeguatamente etichettati e con esposizione delle materie prime utilizzate;

  • laboratori artigianali nel settore alimentare per i quali le fasi del ciclo produttivo avvengano all’interno del laboratorio e non vengano venduti prodotti precotti o preconfezionati, si preveda l’impiego solo di ingredienti di provenienza certificata, le informazioni sugli ingredienti vengano esposte in apposito cartello consultabile nel locale.

 

Norme transitorie

 

E’ importante sottolineare che allo stato attuale, in funzione dell’art. 14 “norme transitorie”, nel sito UNESCO è vietata l’apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di souvenir per un periodo di 3 anni a partire dall’entrata in vigore del Regolamento n. 47.

I dati relativi al censimento delle attività commerciali ed artigianali del sito UNESCO saranno revisionati ogni due anni ed in funzione dell’esito si provvederà o meno ad eliminare il suddetto divieto.

Adeguamenti previsti per le attività esistenti

 

Le attività commerciali ed artigianali esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento devono provvedere all’adeguamento alle prescrizioni previste in un lasso di tempo compreso tra i 6 ai 12 mesi, pena la sospensione dell’attività fino all’adeguamento e sanzioni amministrative.

 

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload