Recentemente sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nuovi interpelli volti a chiarire l’applicazione di alcuni aspetti normati dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e i..
Come spesso accade sono variegati gli aspetti su cui sono richieste delucidazioni e nello specifico riguardano:
Analizziamo di seguito gli interpelli che hanno destato maggior interesse in base alle segnalazioni ricevute, lasciamo in ogni caso la possibilità di consultarli integralmente sul sito istituzionale del Ministero.
Interpello 12/16
Il quesito posto dalla Regione Toscana si riferisce ad aspetti del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. , quindi la sezione legata alla cantieristica, in particolare alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso in virtù del fatto che tale soluzione appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione di talune tipologie di lavori. In merito a tale argomento la Commissione Interpelli fa rientrare nelle misure preventive e protettive, di cui al punto 4.1.1.b) dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. , le attrezzature di lavoro come definite al punto 1.1.1.d) del medesimo allegato.
A fronte di tale assunzione la Commissione ritiene che “la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il Coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.”
Interpello 14/16
Il quesito posto dall’Unione Sindacale di Base è volto a chiarire due aspetti in particolare della sorveglianza sanitaria, in particolare:
- “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;
- “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
Al quesito la Commissione aveva già in parte risposto tramite l’interpello del 6 ottobre 2014 n. 18/2014 relativamente alla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica.
Con il nuovo interpello la Commissione ribadisce che i costi relativi agli accertamenti sanitari “non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro”.
Interpello 16/16
Ad oggi sono numerosi i chiarimenti avanzati alla Commissione Interpelli riferiti alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); la Regione Marche in questo caso pone alla Commissione delucidazioni sulla necessità di procedere all’individuazione del RLS anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
Molto spesso difatti si genera confusione sugli adempimenti riferiti all’attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. per società in cui operano solo soci lavoratori, confusione che spesso porta ad esonerare tali società da alcuni obblighi (redazione DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, etc.).
La Commissione Interpelli facendo leva agli articoli 2 e 47del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. ribadisce, in tali casi, la necessità di procedere all’individuazione di tale figura (RLS) o in alternativa ad avvalersi di un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST):
“in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.
[1] “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
[2] l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”