
Con la delibera n. 1 del 23/01/2019 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le prime disposizioni di dettaglio sui compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico, per ciascuna categoria di appartenenza.
In linea generale spetta al responsabile tecnico:
la verifica dell’esistenza e del rispetto delle autorizzazioni ed iscrizioni dell’azienda;
la verifica dell’osservazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
la redazione di procedure operative;
la formazione del personale interno dell’azienda su tematiche inerenti alla categoria di appartenenza.
Nello specifico per le Categorie 1 – 4 – 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri) il responsabile tecnico ha il compito di:
Redigere le attestazione dei mezzi adibiti al trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare;
Vigilare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità;
Definire delle procedure per verificare che il codice EER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione, verificare la rispondenza mediante esame visivo dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore, eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico ove richiesto, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza delle attrezzature e della documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
Garantire formazione ai conducenti sulle corrette procedure relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
Garantire ai dipendenti ed ai conducenti formazione sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e relativa documentazione di accompagno del trasporto;
Coordinare l’attività dei conducenti in caso di difformità dell’etichettatura o imballaggio dei rifiuti o in caso di incidente;
Per la Categoria 1 (centri di raccolta) deve:
Garantire la formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta;
Garantire che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente;
Per la Categoria 8 (intermediazione e commercio) deve:
Garantire formazione agli addetti dell’impresa sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e relativa documentazione di accompagno del trasporto;
Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione;
Per la Categoria 9 (bonifica siti) deve:
Produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, disponibilità in capo all’impresa e stato di conservazione delle stesse;
Redigere una relazione congiunta con il Legale Rappresentante qualora l’azienda dichiari la disponibilità di attrezzature che non sono presenti nell’allegato A della deliberazione n. 5 del 2001 ma che vengono impiegate per la bonifica di siti;
Verificare il mantenimento delle attrezzature.
Per la Categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto) deve:
Produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, disponibilità in capo all’impresa e stato di conservazione delle stesse;
Verificare il mantenimento delle attrezzature.
Si fa presente inoltre che fin quando non verranno poste limitazioni agli incarichi che ciascun responsabile tecnico potrà ricoprire contestualmente, lo stesso sarà tenuto a “rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti” attraverso apposito modulo che i legali rappresentanti delle imprese coinvolte dovranno sottoscrivere pena improcedibilità della domanda di iscrizione, variazione o rinnovo.