
Recentemente, in seguito ad un controllo presso un laboratorio di pasticceria eseguito dalla Polizia Municipale, è stata contestata e sanzionata la vendita di prodotti alimentari preimballati privi di etichetta in violazione all’articolo 9 del Reg. UE 1169/11 e all’art. 13 del D.Lgs.109/92.
I prodotti in questione erano prodotti di pasticceria ancora in fase di confezionamento per la vendita all’interno dell’attività stessa, e quindi non ancora a disposizione del consumatore per l’acquisto.
Altro caso recente vede la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’assenza di indicazione in etichetta dell’origine di prodotti alimentari provenienti dall’estero e destinati all’immissione in Italia.
L’etichetta in questione è stata ritenuta incompleta ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs.109/92, relativo alla sede dello stabilimento di fabbricazione e/o di confezionamento di un prodotto, informazione questa diversa rispetto all’origine di un prodotto alimentare.
Il Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha operato un complesso riassetto della normativa preesistente e ha apportato numerose novità nel settore dell’etichettatura dei prodotti alimentari, è entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ed è divenuto applicativo a partire dal 13 dicembre 2014 (tranne che per le disposizioni in merito alla dichiarazione nutrizionale che diverranno applicative dal prossimo 13 dicembre 2016).
Eppure, a quasi due anni dalla sua applicazione, ancora emergono dubbi e confusioni in merito ai requisiti dell’etichettatura degli alimenti e alla normativa che disciplina tale settore, anche in fase di controllo.
Emblematico è il secondo caso citato:
L’indicazione relativa allo stabilimento di fabbricazione e/o confezionamento di un prodotto è volta a fornire informazioni al consumatore circa lo stabilimento effettivo in cui viene effettuata la produzione e/o il confezionamento di un alimento, in caso di imprese che dispongano di più stabilimenti, e non figura più tra le indicazioni obbligatorie in etichetta in quanto non prevista dal Reg. UE 1169/11 (è attualmente in via di pubblicazione un nuovo decreto legislativo che ne reintrodurrà l’obbligo).
Tra l’altro, in merito ad origine e luogo di provenienza, il Reg. UE 1169/11, all’art. 26 precisa che tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Di fronte ad episodi come questi è opportuno fare chiarezza su quali siano le informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1169/11:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni presenti in etichetta;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Risulta, inoltre, ancora più importante che siano chiaramente identificate le autorità competenti designate allo svolgimento dei controlli ufficiali proprio per evitare possibili difformità nel corso delle attività di vigilanza.
Lo scorso 10 novembre sono state pubblicate le nuove “Linee guida per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti C.E. 882/04 e 854/04”, che mirano proprio a dare un indirizzo comune per le numerose Autorità Competenti impegnate quotidianamente nei controlli in campo alimentare.
Le linee guida individuano quali Autorità Competenti deputate ad eseguire controlli in ambito di sicurezza alimentare
- il Ministero della Salute,
- le Regioni e le Provincie Autonome,
- le Aziende Sanitarie Locali.
Viene inoltre precisato che altre Autorità, quali i sindaci (con gli Organi di Vigilanza posti sotto il loro controllo) hanno giurisdizione solo in particolari circostanze, cioè laddove si configurino situazioni di emergenza sanitaria, per le quali le normali misure adottate dalle Autorità Competenti non si siano dimostrate sufficienti.
La precisa individuazione di figure deputate al controllo potrà sicuramente consentire il raggiungimento di un maggiore livello di qualità ed efficacia, ad esempio in termini di qualificazione e formazione del personale, di capacità di cooperazione e coordinamento nelle attività di controllo.