In arrivo l’applicazione di due importanti regolamenti in materia di etichettatura. Dal 13 Dicembre 2014 si applica il Reg. UE 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Novità portate dal Reg. UE 1169/11:
Per le aziende di produzione si tratta di un cambiamento sostanziale delle etichette/incarti le cui principali novità riguardano:
- Indicazione in evidenza degli allergeni contenuti nel prodotto
- Indicazione delle modalità di conservazione di seguito alla data di scadenza
- Indicazione obbligatoria della ragione sociale di chi commercializza il prodotto (il solo marchio non sarà più sufficiente)
- Indicazione della specie vegetale degli oli/grassi vegetali (per esempio: non più “olio vegetale” ma “olio di palma”)
- Altezza dei caratteri minima di 1,2 mm
Il suddetto Regolamento prevede che per tutti i prodotti offerti in vendita al consumatore finale (anche dalle collettività, ovvero attività di ristorazione pubblica e collettiva) sia fornita l’indicazione degli allergeni contenuti. Gli allergeni dovranno quindi essere messi in evidenza con carattere grafico distinto dal resto degli ingredienti riportati nel libro ingredienti, sui cartellini o sul menù.
Dal 13 dicembre 2014 si applica inoltre il capo 4 e l’articolo 45 del Reg. UE 1379/13 relativo alle informazioni per i consumatori nel settore della pesca e acquacoltura ed in particolare:
- nome scientifico del pesce anche per il consumatore
- categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura
Rimangono invariati tutti i precedenti obblighi.
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