
In data 11 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 1 del 2018 “Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione”.
La Circolare in oggetto ricorda che l’art. 20, comma 1, lettera g) del D.lgs 151/2015 ha abrogato il comma 1-bis art. 34 del D.Lgs 106/2009 secondo cui lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del datore di lavoro era consentito sono in imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori, riportando quindi la disposizione al testo originario del D.Lgs 81/2008.
D’altra parte la Circolare specifica che la facoltà concessa al datore di lavoro di svolgere, a meno delle realtà aziendali comunque a rischio previste ai sensi dell’art. 31, direttamente i compiti di primo soccorso e addetto prevenzione incendi e di evacuazione non significa che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro all’art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In particolare il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”,
e ha l’obbligo “di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro (…); tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva o al numero di persone presenti”.
In conclusione, la Circolare afferma che se anche il datore di lavoro, previa adeguata formazione può svolgere direttamente incarico di addetto antincendio e primo soccorso, ciò non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti; “lo stesso, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure sopra indicate, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.