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ll D.lgs. 81/2008, ovvero il Testo Unico, definisce la formazione come:

“Il Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori […] competenze finalizzate allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”,

attribuendo quindi un significato complesso, che non si limita al mero trasferimento di informazioni, ma che si articola su un percorso finalizzato al raggiungimento di più obiettivi e all’acquisizione di competenze rivolte a creare una sorta di riconosciuta professionalità, nell’ambito della consapevolezza dei rischi e quindi della loro gestione.

In relazione al ruolo ricoperto da ciascun lavoratore all’interno della propria azienda (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, addetti alle emergenze, rappresentanti dei lavoratori, …) lo stesso deve ricevere un’adeguata formazione, addestramento e aggiornamento periodico, come di seguito riportato.

1. Corsi di sicurezza: la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei loro rappresentanti (articolo 37 del D.Lgs. del n. 81/2008)

La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della suddetta formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali.

La durata minima complessiva, come riportata nell’Accordo del 2011, dei corsi di formazione per i Lavoratori, in base alla classificazione dei settori:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.

Ci possono essere inoltre all’interno di un’azienda, in relazione alla sua complessità e organizzazione, figure che ricoprono ruoli di preposto e dirigente; tali lavoratori devono ricevere un’ulteriore formazione, sempre secondo le direttive riportate nell’Accordo del 2011 e 2016.

Per il Preposto (punto 5 dell’accordo) è previsto lo stesso percorso formativo dei lavoratori con l’aggiunta di una formazione particolare la cui durata minima è prevista in 8 ore.

La formazione dei Dirigenti (punto 6 dell’accordo) deve avere una durata minima di 16 ore.

Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la durata minima del corso di formazione è di 32 ore ed aggiornamenti periodici in relazione alla dimensione aziendale.

Corsi di Sicurezza da fare e aggiornamenti

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio, alto).

Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.

Per i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.

Per gli RLS, l’aggiornamento è annuale e varia in relazione alla dimensione aziendale:

  • per RLS in aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori: 4 ore;
  • per RLS in aziende che occupano più di 50 lavoratori: 8 ore.

2. Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

I lavoratori che devono condurre macchine particolari (ad esempio carrelli elevatori, trattori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, etc.), devono ricevere la formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che identifica specifici programmi e durate in relazione alla tipologia di attrezzatura, articolando il corso in parti teoriche-tecniche e pratiche. La parte relativa all’addestramento può essere garantita anche da un collega più esperto che ne abbia le certificate competenze.

Le attrezzature di lavoro, secondo l’allegato A del suddetto accordo stato regioni, per le quali è richiesta una specifica abilitazione e formazione degli operatori sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru per autocarro;
  • Carrelli semoventi con conducente a bordo;
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, terne, …);
  • Pompa per calcestruzzo.

La durata dei corsi, varia da un minimo di 8 ore ad un massimo di 22 ore; l’abilitazione così ottenuta (previo superamento delle prove di verifica dell’apprendimento) ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 su aspetti pratici.

3. Addetti alle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso (articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008)

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di primo soccorso e emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.

  • Primo soccorso (DM 388/2003): La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico che si avvale della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato, nello svolgimento della parte pratica della formazione tramite simulazioni; le aziende, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, sono classificate in tre gruppi:
    • Aziende di gruppo A: 16 ore;
    • Aziende di gruppo B e C: 12 ore.

L’aggiornamento obbligatorio per gli addetti di primo soccorso è triennale:

  • Aziende di gruppo A: 6 ore;
  • Aziende di gruppo B e C: 4 ore.
  • Antincendio (DM 10 marzo 1998): i contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio elevato, rischio medio, rischio basso).
    • Rischio incendio basso: 4 ore;
    • Rischio incendio medio: 8 ore;
    • Rischio incendio elevato: 16 ore.

L’aggiornamento obbligatorio per gli addetti antincendio è “periodico”, ma sebbene non sia definita la frequenza (annuale/triennale/quinquennale), è buona prassi allinearsi alla periodicità dell’aggiornamento degli addetti di primo soccorso, ovvero triennale; la durata, come definito dai Vigli del Fuoco con la circolare del 23 febbraio 2011 è la seguente:

  • Rischio incendio basso: 2 ore;
  • Rischio incendio medio: 5 ore;
  • Rischio incendio elevato: 8 ore.

4. Corsi di sicurezza da fare: Datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP (articolo 34 del D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio, individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, (Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

La formazione iniziale di un corso RSPP per il datore di lavoro è quindi così distinta:

  • Rischio basso 16 ore;
  • Rischio medio 32 ore;
  • Rischio alto 48 ore.

L’aggiornamento della formazione del DL RSPP è quinquennale e così definita:

  • Rischio basso 6 ore;
  • Rischio medio 10 ore;
  • Rischio alto 14 ore.

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