
Con Decreto del 31 dicembre 2018 il Ministero della Salute ha ulteriormente posticipato, fissandola al 31 dicembre 2019, l’entrata in vigore del D.M. 14 Novembre 2016 con il quale viene normato
il nuovo limite di 10 µg/l del cromo esavalente nelle acque destinate al consumo umano.
Il DM 14 Novembre 2016 va a integrare, modificandolo, il D.Lgs 31/01 attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Si tratta di un ulteriore posticipo in quanto a giugno del 2017 Il Ministero della Salute aveva già prorogato al 31 dicembre 2018 l’entrata in vigore del D.M. 14 Novembre 2016, inizialmente prevista a Luglio 2018.
La proroga tiene conto del parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 6 dicembre 2018 e
delle più recenti e ancora in corso valutazioni in merito all’analisi di rischio per il cromo disponibili in sede di Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di Commissione europea.
Cosa è il cromo esavalente?
Il cromo è un metallo moto diffuso in natura.
Lo ritroviamo nelle acque e negli alimenti sia come conseguenza di processi naturali che di attività umane.
Le forme più stabili e comuni del cromo sono il cromo trivalente, Cr (III), e il cromo esavalente, Cr (VI).
Mentre il cromo trivalente non è pericoloso per la salute (se non in dosi elevate) e riveste anche ruoli importanti nel metabolismo dei principali nutrienti (grassi, glucosio, proteine),
il cromo esavalente è invece genotossico e cancerogeno per inalazione (classificazione IARC – International Agency for Research on Cancer: Gruppo 1 – Cancerogeno per l’uomo).
Il cromo esavalente è un metallo ampiamente utilizzato in ambito industriale (metallurgico, tessile, chimico) e la sua solubilità in acqua lo rende particolarmente pericoloso come contaminante ambientale delle risorse idriche destinate al consumo umano.
La fascia di popolazione più a rischio rispetto al cromo esavalente è quella dell’infanzia, in particolare neonatale.
In cosa consiste la modifica del D.Lgs 31/01?
Con il D.M. 14 Novembre 2016 si introduce un valore limite del cromo esavalente pari a 10 μg/l nelle acque destinate al consumo umano.
Prima vigeva infatti solo il limite più generico relativo al cromo totale pari a 50 μg/l (senza distinzione tra il cromo trivalente ed il cromo esavalente), valore indicato dall’OMS come protettivo per la salute umana per le acque destinate al consumo umano.
Con il nuovo Decreto Ministeriale la ricerca del cromo esavalente dovrà essere effettuata quando il valore del parametro cromo supera il valore di 10 μg/l.