Diamo valore alla tua Sicurezza.

Succhi di frutta senza zuccheri

By 30 Ottobre 2024Sicurezza Alimentare, Varie6 min read
2149211498

Compie ormai dieci anni il D. Lgs. 19 febbraio 2014 n. 20  grazie al quale il nostro Paese ha introdotto una più severa disciplina sulla presenza di zuccheri all’interno dei succhi di frutta. Un anniversario che vale la pena ricordare, vista l’importanza che ha rivestito per la tutela della salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli. 

L’iter legislativo che portò alla normativa era stato decisamente lungo: l’Italia aveva recepito, infatti, con due anni di ritardo le disposizioni della Direttiva 2012/12/UE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana. 

In questo articolo vogliamo ripercorrere le novità che questa legge ha portato e capire insieme come orientarci nel mercato dei succhi di frutta per fare una scelta sicura e consapevole. 

Cosa prevede la direttiva per i succhi di frutta

La direttiva europea, e il decreto legislativo italiano subito dopo, si poneva come scopo principale quello di “tutelare gli interessi dei consumatori e di pro­muovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all’interno dell’Unione”, stabilendo “fattori di qualità e requisiti in materia di etichet­tatura”. 

Le novità apportate rispetto al passato erano quindi diverse: 

  1. I succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti. La naturale conseguenza di questa decisione fu l’abolizione della dicitura in etichetta “senza zuccheri aggiunti”, come avremo modo di approfondire più avanti; 
  2. Il pomodoro rientra nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi; 
  3. I nettari di frutta sono consentiti e definibili come tali solo se: l’aggiunta di zuccheri (o miele) non supera il 20% del prodotto finito; 
  4. La denominazione di vendita deve riportare il tipo di frutta contenuto nel prodotto: ad esempio, se il prodotto è composto dal 20% di mirtillo e 80% di mela non può essere chiamato “succo di mirtillo” ma “succo di mela e mirtillo”; 
  5. L’aggiunta di vitamine e minerali, come da norma del Reg. (CE) 1925/2006, si allinea al quadro europeo armonizzato. 

Come si classificano i succhi di frutta

Secondo quanto riportato dalla direttiva europea, possiamo individuare diverse classificazioni per i succhi di frutta, più precisamente: 

  1. Succo di frutta 100%: Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. In questa categoria rientrano anche:  
  2. succo di frutta da concentrato, ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato con acqua potabile; 
  3. Succo di frutta concentrato: si distingue dal precedente perché prevede l’eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua, pari almeno al 50 %; 
  4. Succo di frutta estratto con acqua: si ricava estraendo con acqua il succo da frutti polposi interi o da frutti interi disidratati; 
  5. Succo di frutta disidratato in polvere: si può produrre dal succo di frutta mediante eliminazione quasi totale dell’acqua; 
  6. Nettare di frutta: Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o a un miscuglio di questi prodotti; 
  7. Bevande a base di frutta: Sono tutti quei prodotti che non rientrano nelle prime due categorie, ma sono comunque prodotte con una discreta percentuale di frutta. 

Cos’è l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”?

A tutela dei consumatori, dei diabetici in primo luogo, la direttiva europea ha previsto che succhi e nettari non possano più recare in etichetta la dicitura “senza zuccheri aggiunti”. 

Poiché a partire dal 2014 l’aggiunta di zuccheri non è più consentita nei succhi di frutta, la presenza di una dicitura di questo tipo in etichetta potrebbe essere ingannevole per i consumatori, lasciando intendere che i prodotti che non rechino tale dicitura ne contengano. Per evitare di indurre in errore, da allora non è più possibile trovare sulle confezioni di succhi di frutta la frase “senza zuccheri aggiunti”.  

L’unica eccezione è riservata ai nettari di frutta che, nel qual caso contengano naturalmente zuccheri, questi dovranno essere riportati in etichetta come disclaimer. 

Quanto zucchero c‘è nei succhi di frutta?

Il contenuto di zuccheri nei succhi di frutta 100% oggi è correlato a quello dei frutti da cui i succhi derivano, dal momento che non è più possibile aggiungerne di altri come previsto dalla Direttiva.  

Secondo quanto stimato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), mediamente un succo di frutta contiene tra i 10 e i 15 grammi di zucchero per 100 ml; questo vuol dire che un bicchiere medio, con capacità di 200 ml, può contenere fino a 24 grammi di zuccheri. 

Le regole da rispettare in etichetta

I succhi di frutta sono etichettati in conformità con le regole generali definite dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Tuttavia, la direttiva europea prevede disposizioni specifiche per una migliore informazione dei consumatori.  

  1. In primo luogo, si richiede di indicare chiaramente in etichetta all’interno del nome del prodotto se un prodotto è un miscuglio di diversi tipi di frutta o se un prodotto è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato; 
  2. Secondo punto molto importante, come abbiamo già visto, riguarda il divieto di aggiungere gli zuccheri nei succhi di frutta. Tutti gli altri prodotti derivati da frutta devono indicare in etichetta la quantità di zuccheri aggiunti in conformità con il Regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  3. Inoltre, per i prodotti ottenuti a partire da due o più tipi di frutta, fatta eccezione per i casi in cui si utilizza succo di limone e/o di lime, il nome del prodotto deve essere composto da un elenco dei tipi di frutta utilizzati, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree presenti, come accade per l’elenco degli ingredienti; 
  4. Altro elemento riguarda i prodotti ottenuti con tre o più frutti, per i quali l’indicazione dei tipi di frutta utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «diversi frutti», da un’indicazione simile o dal numero di tipi di frutta utilizzati; 
  5. Infine, per i succhi di frutta concentrati, non destinati al consumatore finale, l’imballaggio deve riportare la presenza e la quantità di succo di limone, succo di lime o di sostanze acidificanti aggiunti sull’imballaggio, su un’etichetta apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento. 

Attenzione ai dolcificanti nascosti

La legislazione attualmente in vigore chiarisce quali sono gli ingredienti autorizzati affinché i prodotti possano essere denominati come previsto dalla direttiva europea. Vengono, quindi, enumerate le materie prime autorizzate per la fabbricazione dei succhi e nettari, nonché gli additivi che sono ammessi ai fini della loro produzione.  

Come leggere l’etichetta

Come spiegato poco sopra, le norme di etichettatura per succhi e nettari di frutta seguono quanto stabilito dal Regolamento 1169/11 dell’Unione Europea. Pertanto, sull’etichetta troveremo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per conoscere la composizione del prodotto, fra cui: 

  • la lista degli ingredienti, con l’opportuna specifica in percentuale di frutta utilizzata (nel caso del nettare di frutta);  
  • La dichiarazione nutrizionale, indicante la quantità di zuccheri. 

Non troveremo invece la famosa indicazione “senza zuccheri aggiunti” poiché, lo ribadiamo, l’aggiunta di zuccheri o dolcificanti non è più ammessa per legge. 

Modifiche future

Si fa presente che per quanto riguarda i succhi di frutta e i nettari, ci saranno delle modifiche all’etichettatura nei mesi a venire: il Parlamento ha infatti approvato a larghissima maggioranza la direttiva “Breakfast” con norme specifiche per il miele al fine di contrastare frodi in commercio, per avvertire della presenza di zuccheri aggiunti nei succhi di frutta e per promuovere un maggiore contenuto di frutta nelle marmellate.  

Nello specifico per i succhi, saranno disponibili tre nuove categorie: “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato” e “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri concentrato”. In questo modo i consumatori possono scegliere un succo contenente almeno il 30% di zuccheri in meno. I succhi di frutta potranno inoltre recare in etichetta la menzione “contiene solo zuccheri naturalmente presenti” per chiarire che, contrariamente ai nettari di frutta, i succhi per definizione non possono contenere zuccheri aggiunti, come detto in precedenza. 

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload