Diamo valore alla tua Sicurezza.

Decreto 194/08: tariffe alle aziende per il pagamento dei controlli ufficiali

By 21 Gennaio 2025Varie5 min read
closeup-business-man-checking-tax-invoice-paper

Il Decreto legislativo 194/08, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, definisce, nell’ambito del rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, i parametri in base ai quali si stabiliscono le tariffe a carico degli operatori destinate alle autorità competenti per la verifica delle conformità in materia di alimenti. 

In questo articolo, vedremo insieme quali sono le tariffe per i controlli sanitari riguardanti la sicurezza alimentare, chi deve pagarle, chi è esente, quali sono le modalità di pagamento e cosa succede in caso di mancata osservazione delle norme. 

<h2>Sicurezza alimentare: le tariffe per i controlli sanitari</h2> 

Le regole previste dal Decreto 194/08 sono state più recentemente rimaneggiate e riadeguate dal D. Lgs. N. 32 del 2 febbraio 2021, con lo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625. 

Tale Decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. 

All’interno del Decreto si trovano, inoltre, le tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della salute e altre autorità competenti.  

Chi deve pagare per i controlli

Sono tenute al pagamento dei controlli sanitarie tutte le aziende che hanno fatturato più del 50% come vendita all’ingrosso nell’anno precedente la domanda (per esempio nell’anno 2024 per le tariffe del 2025). Inoltre, gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.), che svolgono prevalente attività all’ingrosso, sono soggetti ai controlli sanitari ufficiali e devono pagare una tariffa annua forfettaria prima dell’effettuazione delle prestazioni. 

Come calcolare le tariffe

Per ogni tipologia di attività sono state individuate tre fasce produttive annue: A – B – C, come indicato nella seguente tabella: 

Tipologia stabilimento

(Attività prevalente ingrosso)

Fascia produttiva annua

A

Fascia produttiva annua

B

Fascia produttiva annua

C

Prodotti e preparazioni di carne

fino a 200 ton

da 201 n 1000 ton

oltre 1000

Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sez. 4)

Ovo-prodotti

Centri imballaggio uova

fino a 10.000.000 uova

da 10.000.000 a 50.000.000

oltre 50.000.000 di uova

miele

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Molluschi bivalvi vivi

fino a 10 ton

da 11 a 100 ton

oltre 100 ton

cosce di rana e lumache

fino a 10 ton

da 11 a 100 ton

oltre 100 ton

Grassi fusi di origine animale e ciccioli

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Stomaci vesciche e budella

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Gelatina e collagene

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Centri di cottura

fino a 10 ton di materie prime

da 11 a 100 ton di materie prime

oltre 100 ton di materie prime

Acque minerali e bevande analcoliche

fino a 10.000 hl

da 10.001 a 100.000 hl

oltre 100.000 hl

Integratori alimentari e prodotti dietetici

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Prodotti di IV gamma e di v gamma

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Pasticcerie

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Produzione surgelati

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Conserve vegetali frutta secca e spezie

fino a 500 ton

da 501 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Alimenti vegetali non considerati altrove

fino a 500 ton

da 501 a 10.000 ton

oltre 10.000 ton

Vino e bevande alcoliche

fino a 5.000 hl

da 5.001 a 50.000 hl

oltre 50.000 hl

Produzione ed imbottigliamento olii

fino a 1.000 hl

da 1.001 a 10.000 hl

oltre l0.000 hl

Caffè e the

fino a ton 500

da ton 501 a ton 1.000

oltre ton 1.000

Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata

fino a 500 ton

da 500 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Additivi e coloranti alimentari

fino a 100 ton

da 101 a 500 ton

oltre 500 ton

Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi

fino a 500 ton

da 501 a 1.000 ton

oltre 1.000 ton

Depositi alimentari

Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione

Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso

fascia unica 1.500 euro

 Quali sono le tariffe

Per calcolare le tariffe bisogna tenere conto delle tre fasce: 

  • Fascia A: 400€ /anno 
  • Fascia B: 800€/anno 
  • Fascia C: 1500€ /anno 

Per conoscere tutte le tariffe nel dettaglio è possibile consultare l’Allegato I del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32. Individuata la tipologia di stabilimento e la fascia produttiva corrispondente, si deve effettuare la seguente operazione: gli importi corrispondenti alla fascia di appartenenza andranno maggiorati del 20% (in base al comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 194/08) e ancora di 0,5 % (ai sensi del comma 4 dello stesso articolo). All’importo così ottenuto andrà aggiunta l’imposta di bollo paria € 1,81. 

 Chi è esente

Sono esenti dal pagamento: 

  1. tutte le aziende che fatturano meno del 50% all’ingrosso; 
  1. Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 2017/625 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto. 

In questo caso basta compilare un’autodichiarazione in cui si dichiara che l’attività prevalente è al dettaglio. 

Le modalità di pagamento 

Il versamento della tariffa deve essere effettuato ogni anno entro 31 gennaio dell’anno di riferimento mediante: 

  1. Bollettino di conto corrente postale  
  1. Bonifico Bancario 

Il versamento deve essere intestato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL di competenza, specificando nella causale il numero della richiesta di pagamento e l’anno di riferimento.  

Cosa succede in caso di mancato pagamento?

In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA (operatori del settore sanitario) nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.lgs. 194/08). 

Richiedi una consulenza
icona-preventivo