
Il Decreto legislativo 194/08, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, definisce, nell’ambito del rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, i parametri in base ai quali si stabiliscono le tariffe a carico degli operatori destinate alle autorità competenti per la verifica delle conformità in materia di alimenti.
In questo articolo, vedremo insieme quali sono le tariffe per i controlli sanitari riguardanti la sicurezza alimentare, chi deve pagarle, chi è esente, quali sono le modalità di pagamento e cosa succede in caso di mancata osservazione delle norme.
<h2>Sicurezza alimentare: le tariffe per i controlli sanitari</h2>
Le regole previste dal Decreto 194/08 sono state più recentemente rimaneggiate e riadeguate dal D. Lgs. N. 32 del 2 febbraio 2021, con lo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.
Tale Decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
All’interno del Decreto si trovano, inoltre, le tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della salute e altre autorità competenti.
Chi deve pagare per i controlli
Sono tenute al pagamento dei controlli sanitarie tutte le aziende che hanno fatturato più del 50% come vendita all’ingrosso nell’anno precedente la domanda (per esempio nell’anno 2024 per le tariffe del 2025). Inoltre, gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.), che svolgono prevalente attività all’ingrosso, sono soggetti ai controlli sanitari ufficiali e devono pagare una tariffa annua forfettaria prima dell’effettuazione delle prestazioni.
Come calcolare le tariffe
Per ogni tipologia di attività sono state individuate tre fasce produttive annue: A – B – C, come indicato nella seguente tabella:
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Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso) |
Fascia produttiva annua A |
Fascia produttiva annua B |
Fascia produttiva annua C |
| Prodotti e preparazioni di carne |
fino a 200 ton |
da 201 n 1000 ton |
oltre 1000 |
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Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sez. 4)
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Ovo-prodotti
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| Centri imballaggio uova |
fino a 10.000.000 uova |
da 10.000.000 a 50.000.000 |
oltre 50.000.000 di uova |
| miele |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Molluschi bivalvi vivi |
fino a 10 ton |
da 11 a 100 ton |
oltre 100 ton |
| cosce di rana e lumache |
fino a 10 ton |
da 11 a 100 ton |
oltre 100 ton |
| Grassi fusi di origine animale e ciccioli |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Stomaci vesciche e budella |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Gelatina e collagene |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Centri di cottura |
fino a 10 ton di materie prime |
da 11 a 100 ton di materie prime |
oltre 100 ton di materie prime |
| Acque minerali e bevande analcoliche |
fino a 10.000 hl |
da 10.001 a 100.000 hl |
oltre 100.000 hl |
| Integratori alimentari e prodotti dietetici |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Prodotti di IV gamma e di v gamma |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Pasticcerie |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Produzione surgelati |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Conserve vegetali frutta secca e spezie |
fino a 500 ton |
da 501 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Alimenti vegetali non considerati altrove |
fino a 500 ton |
da 501 a 10.000 ton |
oltre 10.000 ton |
| Vino e bevande alcoliche |
fino a 5.000 hl |
da 5.001 a 50.000 hl |
oltre 50.000 hl |
| Produzione ed imbottigliamento olii |
fino a 1.000 hl |
da 1.001 a 10.000 hl |
oltre l0.000 hl |
| Caffè e the |
fino a ton 500 |
da ton 501 a ton 1.000 |
oltre ton 1.000 |
| Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata |
fino a 500 ton |
da 500 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
| Additivi e coloranti alimentari |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
| Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
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Depositi alimentari
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Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione
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| Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso |
fascia unica 1.500 euro |
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Quali sono le tariffe
Per calcolare le tariffe bisogna tenere conto delle tre fasce:
- Fascia A: 400€ /anno
- Fascia B: 800€/anno
- Fascia C: 1500€ /anno
Per conoscere tutte le tariffe nel dettaglio è possibile consultare l’Allegato I del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32. Individuata la tipologia di stabilimento e la fascia produttiva corrispondente, si deve effettuare la seguente operazione: gli importi corrispondenti alla fascia di appartenenza andranno maggiorati del 20% (in base al comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 194/08) e ancora di 0,5 % (ai sensi del comma 4 dello stesso articolo). All’importo così ottenuto andrà aggiunta l’imposta di bollo paria € 1,81.
Chi è esente
Sono esenti dal pagamento:
- tutte le aziende che fatturano meno del 50% all’ingrosso;
- Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 2017/625 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto.
In questo caso basta compilare un’autodichiarazione in cui si dichiara che l’attività prevalente è al dettaglio.
Le modalità di pagamento
Il versamento della tariffa deve essere effettuato ogni anno entro 31 gennaio dell’anno di riferimento mediante:
- Bollettino di conto corrente postale
- Bonifico Bancario
Il versamento deve essere intestato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL di competenza, specificando nella causale il numero della richiesta di pagamento e l’anno di riferimento.
Cosa succede in caso di mancato pagamento?
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA (operatori del settore sanitario) nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.lgs. 194/08).


