L’articolo 7, comma 1, decreto legge 185/2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (S.O. n.263 a G. U. n. 280 del 29 novembre 2008), prevede che, per il triennio 2009-2011 e in via sperimentale, l’IVA diventi esigibile, non al momento dell’emissione della fattura, bensì a partire dall’effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi.
L’imposta diventa, comunque, esigibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, purché la fattura indichi la norma di riferimento e che si tratti di un’operazione con imposta ad esigibilità differita.
L’efficacia delle disposizioni di cui sopra è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
La disposizione in esame prevede infine che, previa autorizzazione della Comunità Europea, con Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze sarà fissato il volume di affari dei contribuenti nei cui confronti risulterà applicabile il versamento del tributo posticipato.
Art. 7. D.L. 185/2008
Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo
1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti e’ applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Detrabilità dell’IVA assolta sui pasti somministrati
Con Sentenza 11 dicembre 2008, procedimento C-371/07, la Corte di Giustizia UE si è espressa in merito alla detrabilità dell’IVA assolta sui pasti somministrati dall’impresa a propri collaboratori nel corso di riunioni di lavoro.
Secondo i giudici europei, il perseguimento di interessi economico gestionali dell’impresa conferisce il carattere di inerenza a tali prestazioni, rendendo del tutto legittima la detrazione integrale dell’IVA assolta per tali servizi ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/72.
Di fatto, sebbene il servizio sia volto a soddisfare un bisogno privato del lavoratore, in tale contesto, il vantaggio che questi ne trae è meramente accessorio rispetto alle predominanti esigenze imprenditoriali.