Il decreto legge rifiuti nel dettaglio, proroghe e modifiche:
Dal 31 dicembre è in vigore il decreto legge del 30 dicembre 2008 n.208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” (GU n. 304 del 31-12-2008 ).
- Con l’art. 5, comma 1, lettera a) viene modificato il comma 184 dell’art. 1 della legge 296/2006 prevedendo che “il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2008 e per l‘anno 2009.
- Con l’art. 5, comma 1, lettera b), il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del dlgs. 36/2003 (relativo alle discariche) già prorogato al 31/12/2008 dallo stesso art. 1 comma 184 della stessa legge 296/2006, viene ulteriormente spostato al 31/12/2009 e pertanto l’art. 17 del dlgs. 36/2003 diviene ora, relativamente ai commi 1, 2 e 6:
- comma 1: Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2009, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
- comma 2: fino al 31 dicembre 2009 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del 27 luglio 1984, pubblicata nel S. O. alla G. U. n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all’articolo 6 DPR 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
- a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
- b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
- e) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
- comma 6: Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2009 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;…omissis….N.B. in base a quanto già previsto dalla citata legge 296/2006 la proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2A”, e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
- Con l’art. 6, comma 1 viene modificato l’art. 6 comma 1, lettera p) del dlgs. 36/2003 che pertanto diviene: articolo 6, comma 1, lettera p), del dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36: Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2009.