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Decreto sicurezza e piano emergenza rifiuti: i nuovi obblighi

By 28 Gennaio 2019Luglio 14th, 2022Sicurezza Ambientale2 min read
emergenza rifiuti per sito

A seguito dei diversi incendi che hanno interessato alcuni impianti di gestione rifiuti, il Ministero dell’Ambiente, in accordo con le autorità competenti, nel marzo del 2018 ha emanato una circolare la quale ha introdotto nuovi criteri operativi divenuti poi obblighi legislativi con l’emanazione della Legge 132/18.

La legge 132 del 2018, conversione in legge del Decreto Ministeriale n. 113 del 2018 cosiddetto “decreto sicurezza”, prevede infatti nuovi adempimenti per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti sia esistenti che di nuova costruzione,

nello specifico prevede la redazione di un piano di emergenza interno che abbia lo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante

 

emergenza rifiuti decreto sicurezza

 

Per gli impianti in attività il piano di emergenza interno deve essere redatto entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge 132 e deve essere aggiornato ad intervalli regolari e comunque almeno una volta ogni 3 anni.

L’aggiornamento deve tener conto dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’impianto e delle nuove conoscenze circa le misure da adottare in situazioni di emergenza.

La presente norma prevede inoltre pieno coinvolgimento delle autorità competenti le quali diventano parte attiva nella prevenzione e mitigazione dei danni al verificarsi di situazioni di emergenza.

Spetta loro infatti il compito di redigere un piano di emergenza esterno volto a:

  • Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo  da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • Mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di  incidenti  rilevanti, in   particolare   mediante   la    cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  • Informare adeguatamente la popolazione, i  servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

 

Provvedere sulla base  delle  disposizioni   vigenti   al ripristino e  al  disinquinamento  dell’ambiente  dopo  un  incidente rilevante.

Il piano di emergenza esterno viene redatto dal Prefetto territorialmente competente entro 12 mesi dalla ricezione della documentazione da parte del gestore dell’impianto, viene periodicamente revisionato a intervalli regolari comunque non superiore a tre anni e prevede anche la consultazione della popolazione.

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