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Delivery, sviluppi e normative che lo regolano

By 30 Maggio 2022Giugno 3rd, 2022Sicurezza Alimentare3 min read
smiling cheerful woman unpacking tasting fastfood home delivered sitting on couch scaled

Quando parliamo di food delivery, dobbiamo pensare ad un settore in continua crescita. Solamente in Italia nel 2021 è stata calcolata come esponenziale. I numeri sono impressionanti e destinati a crescere ne prossimi anni. I primi segnali positivi erano già stati notati nel 2020. L’anno successivo è stata sola una piacevole conferma per l’intero settore. Per dare qualche numero basti pensare che la crescita annuale del delivery è stata del 59%. Questo dato dimostra come l’evoluzione tecnologica e il periodo storico abbiano influito sulle abitudini degli italiani. È interessante sottolineare che a livello normativo termini come delivery, take away e drive through non sono menzionati o addirittura presi in considerazione.

Approfondendo l’argomento bisogna partire dal concetto di contratto a distanza, che troviamo nella direttiva 83/2011 UE sui diritti dei consumatori e Codice del Consumo. In questo testo all’art. 45 si ritrova la definizione di contratto a distanza, che riguarda qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di servizi senza presenza fisica dei soggetti in questione. Nella direttiva, quindi, vengono menzionati anche soggetti terzi, come ad esempio le piattaforme digitali che si occupano della gestione del delivery e che si interpongono tra il professionista e il cliente.

A livello igienico sanitario ricopre un ruolo fondamentale il trasporto degli alimenti. Anche in questo caso la normativa latita, e per avere qualche indicazione dobbiamo interpretare la direttiva 327/80 in cui vengono discussi l’idoneità e la sanificazione dei mezzi di trasporto, gli obblighi di igiene durante il trasporto alimentare e la tabella indicante le temperature di trasporto dei vari alimenti. Le modalità di delivery possono manifestarsi in maniera differente. Alcune società investono su applicazioni o siti internet, in seconda battuta scelgono riders propri o gestiti da società esterne.

Altro argomento interessante è quello che riguarda i MOCA, intesi come materiali a contatto con gli alimenti. Secondo la normativa va tenuto conto dell’interazione tra natura dell’alimento e materiale a contatto. Non tutti i packaging, infatti, sono adatti a contenere cibi grassi, acidi o umidi. Stesso discorso nei confronti della luce e della temperatura. Non tutti i MOCA sono adatti ad entrare in contatto con alimenti a temperature refrigerate o notevolmente elevate. I packaging, dunque, vengono scelti in base alla migrazione del materiale chimico dall’oggetto all’alimento, si consultano le liste di materiali e di requisiti di purezza (DM 21.3.73), nonché l’idoneità per uso alimentare.

Le piattaforme digitali devono informare i clienti sulla sicurezza e la tracciabilità dell’alimento, facendo riferimento alla direttiva 178/2002. Tra l’altro tali cibi vengono considerati “pre imballati”, e quindi per quanto riguarda la gestione di ingredienti e allergeni si fa riferimento alla direttiva 1169/2011 art. 14 inerente alla vendita a distanza. Quindi sarà compito della piattaforma informare i clienti tramite l’applicazione sulle diciture obbligatorie e sulla segnalazione degli allergeni.

Il controllo viene delegato alle autorità competenti (ASL, NAS ecc.). In caso di clausole all’interno dei contratti può intervenire direttamente lo Stato. In conclusione, va detto quindi, che non esiste un quadro di riferimento normativo, e questo rende alcune questioni altamente interpretabili. Il personale va adeguatamente formato (corsi HACCP e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e le direttive riviste e rese più chiare e fruibili

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