Dia per pannelli solari, semplificazioni in arrivo:
Molti Comuni esigevano la DIA per installare anche impianti molto piccoli. Tale documento, oltre a richiedere notevoli perdite di tempo era alquanto oneroso.
Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008 (G.U. n. 154 del 03/07/2008) “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, è stata notevolmente snellita la burocrazia per installare pannelli solari: per installare un impianto basta una semplice comunicazione all’ufficio tecnico del proprio Comune ed il giorno stesso si può installare l’impianto solare e quindi: diviene più facile installare impianti solari termici e fotovoltaici, eolici e di cogenerazione (Art. 11)
Il provvedimento prevede infatti importanti semplificazioni per quanto riguarda l’installazione di impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di cogenerazione.
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non soggette a DIA, le seguenti installazioni:
- impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti;
- installazioni di generatori eolici di altezza non eccedente 1,5 metrie diametro non eccedente 1 metro.
Ad esclusione degli edifici tutelati, per questi lavori è infatti sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (art. 11, comma 3)
Queste disposizioni si applicano fino all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima. Non si può in ogni caso derogare alle norme in materia di sicurezza stradale e antisismica.
Inoltre la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dall’amministrazione competente nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
I contenuti principali del Decreto in parola in riferimento al tema della riqualificazione energetica degli edifici sono:
- Definizione delle mansioni dell’ENEA, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica.
- Premi volumetrici per il miglioramento termico degli edifici.
- Semplificazione dell’iter burocratico per l’installazione di pannelli solari termici, fotovoltaici e per la piccola media cogenerazione. (vedi sopra)
- Certificati bianchi e finanziamenti alle ESCO.
- Definizione delle metodologie di calcolo e dei requisisti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e della certificazione energetica, per dare piena attuazione al Dlgs n.192/2005
1. Il ruolo dell’ENEA (Art. 4)
Le mansioni dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica sono ridefinite in questo decreto.
Esse sono di supporto al Ministero dello Sviluppo economico e alle Regioni per la supervisione e il controllo generale, di monitoraggio dei progetti realizzati, di supporto tecnico-scientifico per lo Stato.
Spetta all’ENEA l’importante compito di assicurare l’informazione ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni.
Inoltre deve predisporre, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, le proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali. Spetta all’Agenzia anche la definizione delle metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, in particolare allo sviluppo di procedure standardizzate per la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette.
Ogni anno l’Agenzia predisporrà un Rapporto per l’efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico indicati dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente nei Piani di azione sull’efficienza energetica (PAEE).
2. Pre volumetrici (Art.11)
Il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/2005, e successive modificazioni, certificata con le modalità descritte nel decreto stesso, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi. Questo è sistema dei premi volumetrici per murature e solai se sono necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici. In particolare:
Per gli edifici di nuova costruzione
rientra nel “premio volumetrico” lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
gli interventi che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, se riducono almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192/2005, potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri
per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture.
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
4. Certificati bianchi ed ESCO (Art. 7- 9)
II capo tratta invece degli incentivi e strumenti finanziari volti al risparmio energetico, e quindi i certificati bianchi per i quali sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati. E’ stata inoltre destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO. (persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti).
Oltre a quello di energia elettrica e gas, sarà tenuto in considerazione anche il risparmio energetico di altre fonti, equiparandolo a quello di gas naturale.
5. Metodologie di calcolo per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazione energetica (Art.18 – Allegato III)
Le disposizioni più attese nel settore della Certificazione Energetica degli edifici sono quelle contenute nell’ Art. 18, riguardanti le modalità di attuazione del decreto n. 192/2005.
Dopo molta attesa, nel decreto, vengono infatti definite le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e della certificazione energetica.
Le Regioni che ancora non si fossero dotate di un proprio iter procedurale per la Certificazione energetica dovranno allinearsi a quanto predisposto nel Decreto in oggetto.
In particolare viene adottata la nuova norma UNI TS 11300 per il calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2-1: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili.
c) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2 – 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1)utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
I software di calcolo devono adottare questo modello di calcolo e deve essere garantito il discostamento massimo nel calcolo dell’indice di prestazione di più o meno il 5% rispetto allo stesso parametro calcolato con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento (le UNI TS 11300).