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Dichiarazione nutrizionale: finalmente pubblicate le linee guida sulle tolleranze

By 16 Agosto 2023Sicurezza Alimentare5 min read
profondita di campo dell immagine dei valori nutrizionali

Dichiarazione nutrizionale: le linee guida sulle tolleranze

A partire dal 2016, tutti gli alimenti confezionati devono obbligatoriamente riportare una dichiarazione nutrizionale. Essa deve essere parte integrante dell’etichetta del prodotto e deve fornire in maniera chiara le informazioni sui nutrienti di quell’alimento al consumatore. 

Per chiarire le modalità di indicazione e, in particolare, le tolleranze dei valori espressi, il Ministero della Salute ha fornito delle linee guida che le aziende produttrici sono tenute a seguire per evitare contenziosi fra clienti e produttori a marchio della GDO. 

Cosa si intende per dichiarazione nutrizionale?

La dichiarazione nutrizionale costituisce un aspetto fondamentale dell’etichetta alimentare e serve a fornire informazioni al consumatore circa le caratteristiche nutrizionali del prodotto, quali ad esempio il valore energetico, la quantità di grassi, i carboidrati (con specifica per gli zuccheri), proteine, sale, e così via. 

Essa ha lo scopo di salvaguardare la salute dei consumatori aumentando la loro consapevolezza sul valore nutrizionale del prodotto, con l’intento di consentire loro di compiere scelte alimentari consapevoli e avviarli a corrette abitudini alimentari. 

Le linee guida del Ministero della Salute

La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute ha emanato delle Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale con lo scopo di guidare le aziende alimentari nell’indicazione dei valori nutrizionali sulle etichette dei loro prodotti. 

Queste linee guida si sono rese necessarie in particolare per precisare i valori di tolleranza relativi all’indicazione dei nutrienti. La tolleranza rappresenta, infatti, la differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell’ambito del controllo ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all’esportazione in Paesi terzi. 

Le linee guida del Ministero della Salute precisano che i valori dichiarati in tabella nutrizionale dovranno essere valori medi e che i limiti di tolleranza dovranno essere rispettati per l’intera durata della shelf life del prodotto. 

Questo significa che, soprattutto per alimenti la conservabilità sia molto lunga e per i quali si abbia il ragionevole dubbio che i valori nutrizionali possano cambiare nel tempo, sarà necessario eseguire delle analisi mirate anche alla fine (o in prossimità) della vita commerciale del prodotto. 

Infine, viene ribadito il concetto che i valori di nutrienti dichiarati in tabella potranno derivare sia da analisi di laboratorio, sia da conteggio dei contenuti medi degli ingredienti utilizzati, sia da dati bibliografici generalmente riconosciuti e accettati. 

Naturalmente l’analisi di laboratorio costituisce il mezzo migliore per avere dei risultati affidabili, in quanto più difficilmente contestabili rispetto alle altre due opzioni discusse poc’anzi. 

È stata comunque prevista la possibilità di valutare caso per caso l’eventuale superamento dei limiti di tolleranza, anche a fronte di sanzioni da applicare, probabilmente con l’intento di non penalizzare troppo gli eventi fortuiti (errori accidentali) o le dichiarazioni errate che non vadano però ad influenzare la scelta del consumatore (superamento dei limiti di tolleranza per nutrienti di scarsa rilevanza nell’alimento). 

Gli alimenti cosiddetti ADAP (alimenti destinati ad alimentazione particolare) non sono, tuttavia, interessati da queste linee guida.

I valori dichiarati in etichetta nutrizionale

Affinché un’etichetta nutrizionale possa essere considerata a norma di legge, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento UE 1169/2011, essa deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:  

  • Energia; 
  • Grassi, di cui:

acidi grassi saturi; 

  • Carboidrati, di cui:

 zuccheri; 

  • Proteine; 
  • Sale. 

La dichiarazione nutrizionale può essere implementata volontariamente con: 

  1. Acidi grassi monoinsaturi;  
  2. Acidi grassi polinsaturi; 
  3. Polioli; 
  4. Amido;  
  5. Fibre;  
  6. Vitamine;  
  7. Sali minerali.  

Non è possibile inserire nient’altro. 

Le indicazioni per gli zuccheri

Oltre al comune saccarosio, vale a dire lo zucchero bianco, gli zuccheri possono essere presenti con tanti altri nomi, come ad esempio sciroppo di glucosio-fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di mais, o di riso. 

Secondo il Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nell’etichetta nutrizionale possono essere presenti 3 tipologie di claims a indicare la presenza di zuccheri: 

  • Senza zuccheri: L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml; 
  • A basso contenuto di zuccheri: L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi; 
  • Senza zuccheri aggiunti: L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «Contiene naturalmente zuccheri». 

Prodotti non preimballati: la dichiarazione nutrizionale è volontaria

L’obbligo di apporre la dichiarazione nutrizionale all’interno dell’etichetta del prodotto così come previsto dalla normativa in vigore si applica solo ai prodotti alimentari preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.  

Questo vuol dire che non ricadono all’interno di questo obbligo tutti quei prodotti cosiddetti “preincartati per la vendita diretta” (quali ad esempio formaggi esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del supermercato), gli alimenti venduti sfusi (legumi esposti nel sacco per la pesatura fai-da-te) e i cibi somministrati dalle collettività. 

In questi casi, la dichiarazione nutrizionale dei prodotti non preimballati è volontaria e può anche solo limitarsi al valore energetico. 

Oltre a questa, esistono anche altre deroghe sull’inserimento della tabella dei valori nutrizionali, sono presenti nell’allegato V del Regolamento UE 1169/2011. 

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