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Differenza tra DVR e DUVRI: normative, obblighi, responsabilità

By 10 Febbraio 2020Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro4 min read
2. DVR vs DUVRI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti (DUVRI) per somiglianza del loro acronimo vengono spesso erroneamente confusi, nonostante ci siano sostanziali differenze tra i due documenti.

Di seguito analizziamo quindi quali sono le principali differenze tra DVR e DUVRI: normative, obblighi, responsabilità di entrambi, con riferimento al Testo Unico, D.Lgs. 81/08.

Differenza tra DVR e DUVRI, cos’è Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, (art. 17 del D.Lgs. 81/08). La valutazione deve contemplare tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c).

Il DVR è obbligatorio in tutte le aziende indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico).

Non esiste alcun termine di tempo entro cui aggiornare periodicamente il DVR, ad eccezione delle valutazioni strumentali che devono essere ripetute ogni 4 anni o in caso di variazioni significative.

L’aggiornamento del DVR è necessario a seguito di:

• modifiche del processo lavorativo (nuovi ambienti di lavoro, introduzioni di nuovi macchinari, introduzione di nuove mansioni, … );

• modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;

• casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una nuova analisi / rivalutazione di quelle già presenti;

• nuove norme o variazioni della normativa vigente di riferimento.

In ciascuno di questi casi si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell’azienda e delle attività lavorative. In caso di mancata o incompleta valutazione dei rischi le sanzioni sono di tipo amministrativo e penale, rispettivamente da un minimo di 3.000 ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e con arresto fino a otto mesi.

Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

Differenza tra DVR E DUVRI, cos’è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda con stipula di relativo contratto, il Datore di Lavoro committente, di concerto con il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, tra i quali rischi valutare i rischi da interferenze, redigendo il DUVRI.

Il DUVRI deve contenere le misure volte all’eliminazione o, ove ciò non risulti possibile, alla riduzione al minimo dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, con particolare attenzione alle interferenze lavorative tra le diverse attività.

Il DUVRI, inoltre, deve essere obbligatoriamente allegato al contratto d’appalto o d’opera, indicando anche i costi della sicurezza necessari per la riduzione o eliminazione dei rischi interferenti.

Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso puntualmente con tutti gli attori coinvolti nell’appalto, anche attraverso momenti di incontro (riunioni di coordinamento) e, se necessario, di formazione dei lavoratori interessati. E’ lecito che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, ma solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.

L’obbligo di redazione del DUVRI è applicabile nei seguenti casi:

• Appalti di durata superiore a due giorni o superiore a cinque uomini-giorno

• Tutti gli appalti in cui vi siano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.

Anche se le attività in appalto non dovessero rientrare nei casi di sui sopra, resta sempre e comunque l’obbligo in capo al Datore di Lavoro dell’impresa committente di effettuare la verifica tecnico professionale ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza del committente che dell’appaltatore.

Non è obbligatoria la redazione del DUVRI per la mera fornitura di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature (comma 3 bis, art. 26 del D.Lgs. 81/08).

Le sanzioni applicabili al Datore di Lavoro per inadempienza all’art. 26 del Testo Unico e quindi alla mancata redazione del DUVRI sono di tipo amministrativo con ammenda da 2.500 a 6.400 euro e penale con arresto da 3 a 6 mesi.

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