
Il settore agroalimentare italiano può vantare un’ampia gamma di prodotti con Denominazione: per l’esattezza, l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea. Parliamo di ben 838 alimenti, tra cibi e bevande, che contribuiscono a rendere l’Italia un Paese unico al mondo.
Il settore enologico presenta due denominazioni specifiche: DOC e DOCG. Con le menzioni tradizionali «DOCG» e «DOC», si intendono rispettivamente la «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» e la «Denominazione di Origine Controllata», utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP.
Ad oggi, sono circa 530 i vini italiani con Denominazione DOCG, DOC e IGT e fra questi individuiamo una vera eccellenza amata in tutto il mondo: il Brunello di Montalcino. Ma come funzionano le procedure per il riconoscimento della Denominazione? E perché si è pensato di cambiare il Disciplinare?
A queste e ad altre domande rispondiamo in questo articolo.
Cos’è la DOCG?
Come spiegato nel cosiddetto “Testo unico della vite e del vino”, vale a dire la Legge 238 del 12 dicembre 2016, che disciplina la coltivazione della vite e la produzione e del commercio del vino, le DOP si classificano in:
- denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
- denominazioni di origine controllata (DOC).
Con la sigla DOCG – che aggiunge la parola “Garantita” alla DOC semplice – ci riferiamo a un riconoscimento di particolare pregio qualitativo, attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale e internazionale sottoposti a controlli severi e che devono essere imbottigliati nella zona di produzione.
La sigla DOCG è riservata a vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita.
Per sapere come ottenere la DOCG basta consultare il Decreto 7 novembre 2012, che all’articolo 4 riporta la procedura per ottenere il riconoscimento della DOCG. Secondo questa normativa, la domanda per ottenere il riconoscimento deve contenere:
- il nome di cui è richiesta la protezione;
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- l’atto costitutivo e, ove presente, lo statuto dell’Associazione;
- la delibera assembleare;
- un elenco sottoscritto dai viticoltori (secondo le percentuali di rappresentatività specificate nella sezione che segue);
- il disciplinare di produzione;
- una relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio e vengano comprovati gli elementi previsti dal disciplinare;
- una relazione storica;
- una relazione socio-economica;
- la cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
- il Documento Unico riepilogativo.
Disciplinare DOCG: cosa dice la normativa?
I requisiti DOCG sono stabiliti da precisi Disciplinari di produzione: ogni prodotto ha il proprio, che stabilisce rigorosi criteri che possono riguardare l’origine della materia prima, il luogo e il metodo di trasformazione e così via.
In ambito europeo, è il Regolamento UE n. 1308/2013 a indicare all’articolo 92 le disposizioni che riguardano le Denominazioni di origine, le Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Nello specifico, il Regolamento chiarisce che con “denominazione di origine” si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto, purché presenti i seguenti requisiti:
- la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la produzione avviene in detta zona geografica;
- il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
Tale Regolamento è stato recepito nel nostro Paese per mezzo del Decreto 6/12/2021, recante disposizioni concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione.
Differenze tra DOC e DOCG
L’acronimo DOC (Denominazione Origine Controllata) indica quei vini che sono prodotti con le uve raccolte in una determinata zona ben definita. Il vino DOC è un prodotto che ha caratteristiche precise che rispondono a un Disciplinare DOC, connesse all’ambiente naturale e alla sua lavorazione.
Un vino DOC può passare alla denominazione DOCG se ha ottenuto la Denominazione da almeno 7 anni. Per passare alla DOCG, si devono superare dei test organolettici e chimico-fisici nel rispetto del Disciplinare DOCG, anche nelle fasi di imbottigliamento.
<h2>Il caso Brunello di Montalcino: l’intervento del comitato di garanzia</h2>
Nel corso degli anni si sono verificati numerosi eventi in cui è stato immesso sul mercato un prodotto che non rispettava le caratteristiche del Disciplinare. Una delle nostre eccellenze vinicole ne ha fatto particolarmente le spese: è il Brunello di Montalcino, amato dai consumatori di tutto il mondo e importato persino negli Stati Uniti.
L’intervento della Procura che prontamente attua sequestri di prodotti non conformi è un passaggio fondamentale per evitare importazioni di vini che non rispettano il disciplinare di produzione previsto dal Consorzio di Tutela. Per scongiurare questo pericolo è stato previsto che, per sbarcare nel mercato USA, il Brunello deve essere accompagnato da una dichiarazione del governo italiano che ne garantisca i requisiti DOCG e che indichi nome e indirizzo del produttore.
In Italia, invece, a tutela dei consumatori che si affidano all’etichettatura, il rispetto delle regole è affidato ai controlli di un pool di tecnici terzi al Consorzio di tutela, più precisamente a un Comitato di Garanzia.
Disciplinare DOCG: c’è bisogno di modifiche?
Una curiosità che probabilmente non molti lettori sanno è che il Brunello di Montalcino è stato il primo vino italiano a Denominazione di origine controllata e garantita. Tuttavia, i numerosi episodi di contraffazione hanno fatto interrogare consumatori e produttori circa la necessità di ripensare il Disciplinare DOCG del Brunello.
L’ultima modifica al Disciplinare risale al 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2015 e approvata definitivamente il 27 ottobre 2015. Si tratta di modifiche strettamente di carattere formale, ma esistono anche dei cambiamenti che vanno a toccare molti aspetti che riguardano i vini di Montalcino.
Un’aggiunta importante, che è stata inserita proprio a seguito degli eventi che hanno visto il Consorzio truffato, riguarda la commercializzazione in zona di produzione di partite di uva o di vino nuovo ancora in fermentazione o in fase di affinamento destinato a divenire Brunello o Rosso di Montalcino. Dal 2015, è obbligatorio, infatti, darne comunicazione, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento, all’Organismo di controllo incaricato. Questa aggiunta al Disciplinare è stata introdotta per avere una maggiore sorveglianza su partite di uva o vino e per dare la possibilità agli enti addetti ai controlli di poter effettuare sopralluoghi ed ispezioni vigilando in modo più attento e puntuale sui flussi di uva o vino a Montalcino.


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