Skip to main content

DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE APPALTATRICI DEVONO CONSEGNARE AL COMMITTENTE

By 30 Aprile 2014Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro, Varie3 min read

Documentazione imprese appaltatrici: facciamo ordine

E’ stato emesso un parere della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale che le imprese appaltatrici sono obbligate a consegnare al committente.

In particolare l’interpello indica che l’impresa appaltatrice è tenuta a consegnare:

  • copia del modello LAV (modulo con cui i      datori di lavoro adempiono a vari obblighi di comunicazione, ad esempio      per l’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione rapporto di lavoro      dei lavoratori);
  • consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
  • copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
  • dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
  • autocertificazione di idoneità tecnico professionale.

La Commissione sottolinea come l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”.

In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).

Si sottolinea inoltre che il comma 2 dell’art. 26 del Testo Unico stabilisce che “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Ciò premesso la Commissione fornisce dunque le seguenti indicazioni:

si ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.

Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.

Laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.

 

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload